(all. 1 - art. 1)
                             REGOLAMENTO
per l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi
   sottratti all'accesso, in attuazione dell'art. 24  della  legge  7
   agosto   1990,   n.  241,  recante  "Nuove  norme  in  materia  di
   procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
   amministrativi".
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
   1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il
presente  regolamento  sono  individuate  le  categorie  di documenti
amministrativi, formati dalla Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (Consob) o comunque  rientranti  nella  sua  disponibilita',
sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione previsti dal
medesimo  art.  24  della  legge  n.  241  del 1990 e dall'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
                               Art. 2.
         Documenti sottratti all'accesso nei casi di segreto
       o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento
   1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n.  241  del  1990,
sono  sottratti  all'accesso, in quanto coperti dal segreto d'ufficio
di cui all'art. 1/1, comma 11, della legge 7 giugno 1974, n.  216  ed
all'art.  9, comma 2, della legge 17 maggio 1991, n. 157, i documenti
amministrativi contenenti  dati,  notizie  e  informazioni  acquisiti
dalla  Consob nell'esercizio delle sue attribuzioni. Resta fermo che,
ai sensi dello stesso art. 1/1, comma 11,  della  legge  n.  216  del
1974,  il  segreto  d'ufficio non puo' essere opposto al Ministro del
tesoro.
   2. Ai sensi dell'art. 22 della legge 11  febbraio  1994,  n.  109,
sono sottratti all'accesso:
     a)  l'elenco  dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso
di  pubblici  incanti,  fino  alla  scadenza  del  termine   per   la
presentazione delle medesime;
     b)  l'elenco  dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o
che hanno  segnalato  il  loro  interesse  nei  casi  di  licitazione
privata,  di  appalto-concorso  o  di  gara  informale che precede la
trattativa privata, fino alla comunicazione ufficiale da parte  della
Consob  dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per
l'affidamento a trattativa privata.
   3. Sono, inoltre, inaccessibili:
     a)  i  pareri  legali,  salvo  che  gli   stessi   costituiscano
presupposto  logico-giuridico  di  provvedimenti assunti dalla Consob
non sottratti all'accesso e siano in questi ultimi richiamati;
     b) gli atti preordinati alla difesa in giudizio della Consob.
   4. I documenti amministrativi formati dalla  Consob  o  rientranti
nella   sua  disponibilita'  sono  sottratti  all'accesso,  ai  sensi
dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241  del  1990,  in  tutti  gli
altri  casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti
dall'ordinamento.
                               Art. 3.
          Forme di pubblicita' dell'attivita' della Consob
   1. La Consob pubblica:
     a)  una relazione annuale sull'attivita' svolta, sulle questioni
in corso e sugli indirizzi e  le  linee  programmatiche  che  intende
seguire,  ai  sensi  dell'art.  1/1, comma 13, della legge n. 216 del
1974;
     b) un bollettino mensile, in cui  sono  pubblicate  le  delibere
adottate  nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252;
     c) un notiziario settimanale, illustrativo dei provvedimenti  di
piu' ampia e generale rilevanza adottati dalla Commissione.
                               Art. 4.
            Categorie di documenti sottratti all'accesso
                 a tempo determinato o indeterminato
   1.  Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241
del 1990 e  dell'art.  8,  comma  5,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   352  del  1992,  in  relazione
all'esigenza di salvaguardare la  riservatezza  di  persone  fisiche,
persone  giuridiche,  gruppi,  imprese e associazioni, sono sottratte
all'accesso  le  seguenti  categorie  di  documenti   amministrativi,
garantendo  comunque  agli interessati la visione degli atti relativi
ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria  per
curare o difendere loro interessi giuridici:
     a) i rapporti informativi sul personale dipendente della Consob;
     b) la documentazione relativa alle prove di concorso o selettive
per  l'assunzione, a tempo indeterminato o determinato, del personale
dipendente  della  Consob,  fino  alla   conclusione   del   relativo
procedimento;
     c)   la   documentazione  relativa  alle  singole  procedure  di
avanzamento  del  personale  dipendente  della  Consob,   fino   alla
conclusione del relativo procedimento;
     d)  la  documentazione  relativa  ad  accertamenti medici e alla
salute delle persone;
     e) la documentazione caratteristica, matricolare  e  concernente
situazioni private del personale dipendente;
     f)   la   documentazione   attinente   a   procedimenti  penali,
disciplinari,  monitori  e  cautelari  nonche'   quella   concernente
l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;
     g)  la  documentazione  attinente ai provvedimenti di cessazione
dal servizio;
     h) le segnalazioni, gli atti  istruttori,  gli  esposti  nonche'
ogni  altro  documento, limitatamente alle parti che contengano dati,
informazioni e notizie su soggetti riconoscibili;
     i)  la  documentazione   relativa   al   trattamento   economico
individuale del personale in servizio ed in quiescenza;
     l)  i  documenti  agli  atti  della  segreteria  particolare del
presidente della Commissione, di cui all'art. 5, comma 1, lettera f),
del regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  della  Consob,
adottato  con  delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e reso esecutivo
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre
1994.
   2.  Sono,  inoltre,   inaccessibili:   i   documenti   concernenti
l'attivita'  svolta  dall'ufficio  di  controllo  interno,  fino alla
conclusione  dei  relativi  procedimenti;  i  documenti   preordinati
all'emanazione  di  atti  normativi,  amministrativi  generali  e  di
programmazione;  i verbali delle riunioni di Commissione, nei casi in
cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e,  comunque,
sempre   per   le  parti  in  cui  consentano  l'identificazione  dei
componenti in relazione alle opinioni dai medesimi espresse  in  sede
di discussione e deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
                               Art. 5.
                      Differimento dell'accesso
   1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, la
Consob ha facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti fino
a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa.
   2. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.
                               Art. 6.
                              Modifiche
   1.  Entro  due  anni  dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento  e  successivamente  almeno  ogni  tre  anni,  la  Consob
verifica   la  congruita'  delle  categorie  di  documenti  sottratti
all'accesso di cui agli articoli precedenti.
   2. Le modifiche eventualmente apportate a seguito  della  verifica
di cui al comma 1, sono adottate con le medesime modalita' e forme di
cui al presente regolamento.
                               Art. 7.
                       Pubblicita' aggiuntiva
   1.  Il  presente  regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino  della  Consob,  e'  reso
pubblico   mediante  ulteriori  forme  e  modalita'  stabilite  dalla
Commissione.
                               Art. 8.
                          Entrata in vigore
   1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo  a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.