REGOLAMENTO per l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso, in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il presente regolamento sono individuate le categorie di documenti amministrativi, formati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) o comunque rientranti nella sua disponibilita', sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione previsti dal medesimo art. 24 della legge n. 241 del 1990 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Art. 2. Documenti sottratti all'accesso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, sono sottratti all'accesso, in quanto coperti dal segreto d'ufficio di cui all'art. 1/1, comma 11, della legge 7 giugno 1974, n. 216 ed all'art. 9, comma 2, della legge 17 maggio 1991, n. 157, i documenti amministrativi contenenti dati, notizie e informazioni acquisiti dalla Consob nell'esercizio delle sue attribuzioni. Resta fermo che, ai sensi dello stesso art. 1/1, comma 11, della legge n. 216 del 1974, il segreto d'ufficio non puo' essere opposto al Ministro del tesoro. 2. Ai sensi dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono sottratti all'accesso: a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di pubblici incanti, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, fino alla comunicazione ufficiale da parte della Consob dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata. 3. Sono, inoltre, inaccessibili: a) i pareri legali, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico-giuridico di provvedimenti assunti dalla Consob non sottratti all'accesso e siano in questi ultimi richiamati; b) gli atti preordinati alla difesa in giudizio della Consob. 4. I documenti amministrativi formati dalla Consob o rientranti nella sua disponibilita' sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento. Art. 3. Forme di pubblicita' dell'attivita' della Consob 1. La Consob pubblica: a) una relazione annuale sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire, ai sensi dell'art. 1/1, comma 13, della legge n. 216 del 1974; b) un bollettino mensile, in cui sono pubblicate le delibere adottate nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252; c) un notiziario settimanale, illustrativo dei provvedimenti di piu' ampia e generale rilevanza adottati dalla Commissione. Art. 4. Categorie di documenti sottratti all'accesso a tempo determinato o indeterminato 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, garantendo comunque agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici: a) i rapporti informativi sul personale dipendente della Consob; b) la documentazione relativa alle prove di concorso o selettive per l'assunzione, a tempo indeterminato o determinato, del personale dipendente della Consob, fino alla conclusione del relativo procedimento; c) la documentazione relativa alle singole procedure di avanzamento del personale dipendente della Consob, fino alla conclusione del relativo procedimento; d) la documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone; e) la documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale dipendente; f) la documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari nonche' quella concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente; g) la documentazione attinente ai provvedimenti di cessazione dal servizio; h) le segnalazioni, gli atti istruttori, gli esposti nonche' ogni altro documento, limitatamente alle parti che contengano dati, informazioni e notizie su soggetti riconoscibili; i) la documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio ed in quiescenza; l) i documenti agli atti della segreteria particolare del presidente della Commissione, di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994. 2. Sono, inoltre, inaccessibili: i documenti concernenti l'attivita' svolta dall'ufficio di controllo interno, fino alla conclusione dei relativi procedimenti; i documenti preordinati all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali e di programmazione; i verbali delle riunioni di Commissione, nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e, comunque, sempre per le parti in cui consentano l'identificazione dei componenti in relazione alle opinioni dai medesimi espresse in sede di discussione e deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Art. 5. Differimento dell'accesso 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, la Consob ha facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. 2. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata. Art. 6. Modifiche 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, la Consob verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso di cui agli articoli precedenti. 2. Le modifiche eventualmente apportate a seguito della verifica di cui al comma 1, sono adottate con le medesime modalita' e forme di cui al presente regolamento. Art. 7. Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dalla Commissione. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.