IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita'; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale; Considerato che non esiste un apposito ordine professionale; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario, e di aggiungere dopo la tabella XXI-bis del medesimo, la tabella XXI-ter, relativa al corso di diploma universitario in scienze e tecniche cartarie; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma universitario in scienze e tecniche cartarie. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo' rilasciare l'anzidetto diploma universitario in scienze e tecniche cartarie. Dopo la tabella XXI-bis, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXI-ter, relativa al diploma universitario in scienze e tecniche cartarie. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 1995 Il Ministro: SALVINI Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1995 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 157