IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione  di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo,  ed  in  particolare   gli
articoli 16 e 17;
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di
sviluppo dell'universita';
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;
  Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;
 Riconosciuta   la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamentodidattico universitario,  e  di  aggiungere  dopo  la
tabella  XXI-bis  del medesimo, la tabella XXI-ter, relativa al corso
di diploma universitario in scienze e tecniche cartarie;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma universitario in scienze e tecniche cartarie.
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo'
rilasciare  l'anzidetto  diploma  universitario in scienze e tecniche
cartarie.
  Dopo la tabella XXI-bis, annessa al  citato  decreto  30  settembre
1938,  n.  1652,  e' aggiunta la tabella XXI-ter, relativa al diploma
universitario in scienze e tecniche cartarie.
  L'anzidetta  tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di   cui
costituisce parte integrante.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 ottobre 1995
                                                 Il Ministro: SALVINI
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1995
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 157