(all. 1 - art. 1)
                                                      TABELLA XXI-ter
                        DIPLOMA UNIVERSITARIO
                   IN SCIENZE E TECNICHE CARTARIE
   Art. 1. - Presso le facolta' di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali  e' istituito il diploma universitario in scienze e tecniche
cartarie.
   Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti  adeguata
conoscenza  di  metodi  e contenuti culturali e scientifici orientata
alla  formazione  di  esperti  in   attivita'   applicativo-operative
richieste  ad un addetto alla conduzione degli impianti, al controllo
dei  materiali   ed   all'organizzazione   della   loro   lavorazione
nell'industria cartaria.
  In  particolare  verranno formati tecnici con competenze specifiche
nei seguenti settori:
    analisi, controllo e certificazione dei prodotti;
    controllo della produzione industriale;
    controllo dei processi industriali;
    gestione di impianti pilota;
    gestione di impianti industriali.
   Il diplomato in scienze e  tecniche  cartarie  potra'  operare  in
tutti  i settori fondamentali della industria cartaria. La durata del
corso di diploma e' fissata in tre anni.
   Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "Diplomato
universitario in scienze e tecniche cartarie".
   Art.  2.  -  L'iscrizione  al  corso  e'  regolata  dalle  vigenti
disposizioni in materia di accesso agli studi universitari.
   Il  numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito dal
senato accademico su proposta del consiglio della facolta',  in  base
alle  strutture  disponibili,  alle esigenze del mercato del lavoro e
secondo i criteri generali fissati dal  Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma
4, della legge n. 341/1990.
   Le modalita' delle eventuali prove di  ammissione  sono  stabilite
dal consiglio della struttura didattica.
   Art.  3  (Corsi  di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti). - Ai
fini del proseguimento degli studi il corso di diploma  universitario
di  cui  all'art.  1  e'  riconosciuto  affine  ai corsi di laurea in
chimica, chimica industriale e  scienza  dei  materiali,  nonche'  ai
corsi  di  diploma  in  chimica, ingegneria chimica ed in scienza dei
materiali.
   Nell'ambito  dei  corsi  affini,  i   consigli   delle   strutture
didattiche riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo
facendo  riferimento  alla  loro  validita' culturale, propedeutica o
professionale per la formazione richiesta dal  corso  al  quale  sono
chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni i consigli
delle  strutture  didattiche stabiliranno, salvo colloqui integrativi
su  argomenti  specifici,  e  ferma  restando  l'equivalenza  di  due
semestralita'   ad  una  annualita',  i  moduli  che  possono  essere
riconosciuti  nel  passaggio  dall'uno   all'altro   dei   corsi   ed
indicheranno  l'anno  di  corso cui lo studente puo' iscriversi; tale
anno non potra', in ogni caso, essere superiore al terzo.
   Art. 4 (Articolazione del corso di studi). - L'attivita' didattica
complessiva  comprende  non meno di 500 ore/anno. Essa e' comprensiva
delle esercitazioni (teoriche  e  di  laboratorio),  seminari,  corsi
monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati.
   Art.  5  (Ordinamento  didattico).  -  L'ordinamento  didattico e'
formulato con riferimento alle aree disciplinari, intese come insieme
di settori disciplinari scientificamente affini, aventi lo  scopo  di
raggiungere  definiti  obiettivi  didattico-formativi.  Il  consiglio
della struttura didattica puo' avvalersi, per le attivita' didattiche
della parte  professionalizzante,  anche  delle  competenze  presenti
nelle  facolta'  di  ingegneria  nonche'  di  esperti  inseriti nelle
attivita' industriali del settore.
                         FORMAZIONE DI BASE
                           (9 annualita')
Area matematica.
   Sono obbligatorie:
    n. 1 annualita' in uno dei settori A01A, A01B, A01C, A02A,  A02B,
A03X;
    n. 1 annualita', con attivita' di laboratorio, in uno dei settori
A04A, K05A e K05B.
Area fisica.
   Sono obbligatorie:
    n.  2  annualita',  di  cui una di laboratorio, nei settori B01A,
B01B.
Area chimica.
   Sono obbligatorie:
    n. 2 annualita', di cui 1 di laboratorio, nel settore C01A;
    n. 2 annualita', di cui 1 di laboratorio, nel settore C03X;
    n. 1 annualita' nel settore C05X.
                FORMAZIONE PROFESSIONALE E TIROCINIO
               (9 annualita' di cui una di tirocinio)
   Ciascuna annualita' di quest'area puo' essere organizzata  in  due
moduli distinti, comunque con un unico esame finale.
Area impianti industriali cartari.
   Sono obbligatorie:
    n. 2 annualita', di cui 1 di laboratorio, nei settori C04X, I11X,
I15C.
Area tecnologica cartaria.
   Sono obbligatorie:
    n. 2 annualita', di cui 1 di laboratorio, nei settori C01B, C04X,
I15E.
Area economica gestionale.
   E' obbligatoria:
    n. 1 annualita' nei settori I27X, P02A, P02B, P02D.
   Lo  studente  e'  tenuto  a  superare  gli  esami di tre ulteriori
annualita', eventualmente organizzate in moduli, la cui articolazione
deve essere formulata all'atto della  predisposizione  del  manifesto
degli  studi  attingendo  da  un  elenco  di  discipline presenti nei
settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F, G, I,  K  e  P.
Tale scelta avra' la finalita' di approfondire i contenuti delle aree
precedentemente  indicate  e/o  affrontare  argomenti  che servano ad
indirizzare lo studente verso la formazione professionalizzante cosi'
da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.
   Inoltre  lo  studente  deve  svolgere un periodo di tirocinio, non
inferiore a quattro mesi, presso una industria o un centro di ricerca
pubblico o privato. Al tal  fine  devono  essere  stipulate  apposite
convenzioni tra le universita' e gli enti interessati.
   Art. 6 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare
la  preparazione  di  base e professionale del candidato. L'esame, da
sostenersi con modalita'  stabilite  dal  consiglio  delle  strutture
didattiche,   consiste   nella   discussione   sull'attivita'  svolta
nell'ambito del tirocinio.
   Art. 7 (Regolamento dei corsi di  diploma).  -  I  consigli  delle
competenti   strutture   didattiche   determineranno,   con  apposito
regolamento, in  conformita'  al  regolamento  didattico  di  Ateneo,
l'articolazione  del corso di diploma, in accordo con quanto previsto
dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
   In particolare sara' indicato il piano di studi, nel rispetto  dei
vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui
all'art. 5.
   Nel manifesto degli studi dovranno, almeno, essere individuati:
    i  corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati)
con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame;
    la durata di ciascun corso di insegnamento;
    la  collocazione  degli  insegnamenti  nei   successivi   periodi
didattici (anni o semestri);
    le prove di valutazione degli studenti;
    i vincoli per l'iscrizione agli anni/corso successivi al primo.
   Tale  regolamento  definira'  anche  le  modalita' degli eventuali
passaggi degli studenti iscritti alla scuola diretta a fini speciali,
avente la stessa denominazione, al corso di diploma,  rispettando  le
disposizioni vigenti.
                                 Il Ministro dell'universita'
                          e della ricerca scientifica e tecnologica
                                           SALVINI