TABELLA XXI-ter DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE E TECNICHE CARTARIE Art. 1. - Presso le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' istituito il diploma universitario in scienze e tecniche cartarie. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata alla formazione di esperti in attivita' applicativo-operative richieste ad un addetto alla conduzione degli impianti, al controllo dei materiali ed all'organizzazione della loro lavorazione nell'industria cartaria. In particolare verranno formati tecnici con competenze specifiche nei seguenti settori: analisi, controllo e certificazione dei prodotti; controllo della produzione industriale; controllo dei processi industriali; gestione di impianti pilota; gestione di impianti industriali. Il diplomato in scienze e tecniche cartarie potra' operare in tutti i settori fondamentali della industria cartaria. La durata del corso di diploma e' fissata in tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "Diplomato universitario in scienze e tecniche cartarie". Art. 2. - L'iscrizione al corso e' regolata dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica. Art. 3 (Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in chimica, chimica industriale e scienza dei materiali, nonche' ai corsi di diploma in chimica, ingegneria chimica ed in scienza dei materiali. Nell'ambito dei corsi affini, i consigli delle strutture didattiche riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo facendo riferimento alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni i consigli delle strutture didattiche stabiliranno, salvo colloqui integrativi su argomenti specifici, e ferma restando l'equivalenza di due semestralita' ad una annualita', i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indicheranno l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi; tale anno non potra', in ogni caso, essere superiore al terzo. Art. 4 (Articolazione del corso di studi). - L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno. Essa e' comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati. Art. 5 (Ordinamento didattico). - L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento alle aree disciplinari, intese come insieme di settori disciplinari scientificamente affini, aventi lo scopo di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il consiglio della struttura didattica puo' avvalersi, per le attivita' didattiche della parte professionalizzante, anche delle competenze presenti nelle facolta' di ingegneria nonche' di esperti inseriti nelle attivita' industriali del settore. FORMAZIONE DI BASE (9 annualita') Area matematica. Sono obbligatorie: n. 1 annualita' in uno dei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X; n. 1 annualita', con attivita' di laboratorio, in uno dei settori A04A, K05A e K05B. Area fisica. Sono obbligatorie: n. 2 annualita', di cui una di laboratorio, nei settori B01A, B01B. Area chimica. Sono obbligatorie: n. 2 annualita', di cui 1 di laboratorio, nel settore C01A; n. 2 annualita', di cui 1 di laboratorio, nel settore C03X; n. 1 annualita' nel settore C05X. FORMAZIONE PROFESSIONALE E TIROCINIO (9 annualita' di cui una di tirocinio) Ciascuna annualita' di quest'area puo' essere organizzata in due moduli distinti, comunque con un unico esame finale. Area impianti industriali cartari. Sono obbligatorie: n. 2 annualita', di cui 1 di laboratorio, nei settori C04X, I11X, I15C. Area tecnologica cartaria. Sono obbligatorie: n. 2 annualita', di cui 1 di laboratorio, nei settori C01B, C04X, I15E. Area economica gestionale. E' obbligatoria: n. 1 annualita' nei settori I27X, P02A, P02B, P02D. Lo studente e' tenuto a superare gli esami di tre ulteriori annualita', eventualmente organizzate in moduli, la cui articolazione deve essere formulata all'atto della predisposizione del manifesto degli studi attingendo da un elenco di discipline presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F, G, I, K e P. Tale scelta avra' la finalita' di approfondire i contenuti delle aree precedentemente indicate e/o affrontare argomenti che servano ad indirizzare lo studente verso la formazione professionalizzante cosi' da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre lo studente deve svolgere un periodo di tirocinio, non inferiore a quattro mesi, presso una industria o un centro di ricerca pubblico o privato. Al tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra le universita' e gli enti interessati. Art. 6 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame, da sostenersi con modalita' stabilite dal consiglio delle strutture didattiche, consiste nella discussione sull'attivita' svolta nell'ambito del tirocinio. Art. 7 (Regolamento dei corsi di diploma). - I consigli delle competenti strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare sara' indicato il piano di studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5. Nel manifesto degli studi dovranno, almeno, essere individuati: i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame; la durata di ciascun corso di insegnamento; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri); le prove di valutazione degli studenti; i vincoli per l'iscrizione agli anni/corso successivi al primo. Tale regolamento definira' anche le modalita' degli eventuali passaggi degli studenti iscritti alla scuola diretta a fini speciali, avente la stessa denominazione, al corso di diploma, rispettando le disposizioni vigenti. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI