Alle imprese interessate
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  All'ASS.I.RE.ME.
                                  D.G.P.I - Div. I Alla CONFINDUSTRIA
                                  Alla CONFAPI
                                  Alla CONFCOMMERCIO
                                  Alla CONFESERCENTI
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane

Il   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, in ottemperanza a quanto
disposto  dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.  96  e sulla base della deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995,
ha fissato le modalita', le procedure ed i termini per la concessione
e  l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive ai sensi
dell'art.  1,  comma  2  del  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Il citato decreto ministeriale, nel seguito denominato "regolamento",
rinvia  ad  una  successiva circolare la definizione, in particolare,
del  modulo  da  utilizzare  per  la  domanda  di agevolazione, della
documentazione  da  allegare  alla  stessa  e delle dichiarazioni che
l'impresa deve rendere in sede di rendicontazione finale.
Al  fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si
tratta,  si  forniscono le seguenti indicazioni nonche', in allegato,
il  facsimile  del modulo di domanda, l'elenco della documentazione e
gli   schemi   delle   principali  dichiarazioni  necessarie  per  la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

1.1  Il  sistema  agevolativo  e' applicato con cadenza annuale. Esso
prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascun
anno,  la concessione di un contributo in c/capitale alle imprese che
ne abbiano fatto domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a
fronte di iniziative concernenti investimenti produttivi.
1.2   Le  risorse  finanziarie  disponibili  per  ciascun  anno  sono
individuate  con  riferimento  alle  aree  regionali  interessate. La
concessione  delle  agevolazioni  avviene  sulla base della posizione
assunta  dalle  iniziative  in  una  graduatoria  di merito, seguendo
l'ordine  decrescente,  dalla  prima  fino  all'esaurimento dei fondi
disponibili  per ciascuna area regionale e per l'anno di riferimento.
Per  l'istruttoria delle iniziative, il Ministero si avvale di banche
o  di  societa'  di servizi controllate da banche, cosiddette "banche
concessionarie",  con  le  quali  stipula  apposita  convenzione.  La
posizione  dell'iniziativa nella graduatoria di merito e' determinata
dal valore che per la stessa assumono i seguenti tre indicatori:
-  valore  del  capitale  proprio  investito nell'iniziativa rispetto
all'investimento complessivo
-    numero    di    occupati   attivati   dall'iniziativa   rispetto
all'investimento complessivo
-  valore  dell'agevolazione  massima  ammissibile  rispetto a quella
richiesta.
1.3  Le  graduatorie vengono pubblicate entro il 30 giugno di ciascun
anno.  Contestualmente  il  Ministero  provvede  alla  emissione  dei
decreti  di concessione provvisoria in favore delle iniziative il cui
fabbisogno  puo'  essere  soddisfatto  con le risorse disponibili per
ciascuna  graduatoria,  tenendo  conto  di  una  riserva, del 50%, in
favore  delle  piccole e medie imprese, e di una limitazione, del 5%,
nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi.
1.4  Le  agevolazioni  concesse vengono rese disponibili in tre quote
annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle
quali   entro  un  mese  dalla  concessione  provvisoria,  attraverso
versamento  delle  stesse  su conti appositamente aperti dalle banche
concessionarie.  Le  banche  concessionarie provvedono, secondo stati
d'avanzamento,  all'erogazione  di  ciascuna  quota  in  favore delle
imprese  beneficiarie, una volta che queste ultime abbiano dimostrato
la  sussistenza  dei  necessari requisiti. L'erogazione della singola
quota   puo'   avvenire   anche   lo  stesso  giorno  della  relativa
disponibilita' qualora l'impresa abbia provveduto per tempo ai propri
adempimenti.   La  principale  condizione  per  l'erogazione  e'  che
l'iniziativa   abbia   raggiunto   uno   stato  d'avanzamento  almeno
proporzionale alla quota da erogare. La prima quota puo' anche essere
erogata  a  titolo  di anticipazione, previa presentazione di polizza
assicurativa   o  fidejussione  bancaria.  Dalla  terza  quota  viene
trattenuto il 30% della stessa, da erogare successivamente al decreto
di concessione definitiva.
1.5  A  conclusione  del  programma  di  investimenti, l'impresa deve
produrre la relativa documentazione finale di spesa; sulla base della
stessa  la  banca concessionaria redige una relazione sullo stato fi-
nale   del  programma.  Sulla  scorta  di  detta  relazione  e  delle
risultanze  degli  accertamenti sulla realizzazione del programma, il
Ministero  emana  il  decreto  di  concessione  definitiva  e dispone
l'erogazione,  in favore dell'impresa, di quanto eventualmente ancora
dovuto.

2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

2.1  I  soggetti  che  possono beneficiare delle agevolazioni sono le
imprese estrattive e manifatturiere e quelle di servizi che intendono
promuovere  programmi  di  investimento nell'ambito di proprie unita'
locali ubicate nelle aree di cui all'Allegato n. 1, individuate dalla
Commissione  dell'Unione Europea come ammissibili agli interventi dei
Fondi Strutturali, Obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie
di cui all'art. 92.3.c del trattato di Roma.
Le  imprese  estrattive  e  manifatturiere  devono operare in uno dei
settori produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazione di minerali" e
D  - "Attivita' manifatturiere" della Classificazione delle attivita'
economiche ISTAT 91, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti
dalle   vigenti  specifiche  normative  dell'Unione  Europea  di  cui
all'Allegato n. 2 (vedasi anche punto 10).
Le  imprese  fornitrici  di  servizi  devono  essere  necessariamente
costituite  sotto  forma  di  societa'  e  devono  operare in uno dei
settori  di  cui all'Allegato n. 3. In relazione a questi ultimi, tra
le  problematiche  della  gestione,  della logistica, del personale e
della   certificazione  nell'impresa  si  intendono  comprese  quelle
ambientali e sulla sicurezza del lavoro.
2.2  Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o
grande  dimensione  a  seconda  del  valore  assunto dai seguenti tre
parametri individuati dall'Unione Europea:
1) il numero dei dipendenti;
2)  il  fatturato  annuo  o,  in  alternativa,  il totale dell'attivo
patrimoniale;
3) la dimensione delle imprese partecipanti nel capitale dell'impresa
beneficiaria stessa.
Il  numero  dei  dipendenti,  l'ammontare  del fatturato e del totale
dell'attivo  patrimoniale  vengono rilevati, con i criteri di seguito
specificati,   con   riferimento  all'esercizio  relativo  all'ultimo
bilancio  approvato  o,  per  le  imprese  che  non  sono tenute alla
redazione   del   bilancio,   all'ultima  dichiarazione  dei  redditi
presentata  prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda,
intendendo tale la data dell'autentica della firma in calce al modulo
stesso;  la  composizione della compagine sociale viene rilevata alla
data  della  sottoscrizione  stessa. Per le imprese che, alla data di
sottoscrizione del modulo, risultino costituite da non oltre un anno,
i tre parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato,
che  non  viene preso in considerazione. Un'impresa e' considerata di
piccola  o  media  dimensione  se nessuno dei tre parametri supera il
rispettivo  limite  corrispondente alla dimensione stessa, cosi' come
indicato  all'art.  2,  comma  5  del  regolamento (vedasi Appendice,
Esempio n. 1).
I   valori   di  tali  parametri  vengono  rilevati  con  riferimento
all'impresa  nel  suo  complesso  e  non  alla sola unita' produttiva
nell'ambito   della   quale   viene   realizzato   il   programma  di
investimenti.
Ai fini di cui sopra:
-  qualora la domanda venga ripresentata, ai sensi dell'art. 5, comma
4  del  regolamento,  a  seguito  di restituzione della stessa per il
completamento  dei  dati, delle informazioni e/o della documentazione
mancanti,  si  fa  riferimento alla data di sottoscrizione del modulo
della domanda ripresentata;
-  qualora  la  domanda,  giudicata  ammissibile ma non agevolata per
insufficienza   delle  disponibilita'  finanziarie  dell'anno,  venga
inserita,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  8  del regolamento, nelle
graduatorie   del   solo   esercizio  successivo,  invariata  o  dopo
riformulazione    da   parte   dell'impresa,   si   fa   riferimento,
rispettivamente, alla data di sottoscrizione del modulo della domanda
originaria o di quello della domanda riformulata;
- qualora la domanda venga ripresentata, ai sensi dell'art. 12, comma
1  del  regolamento, con riferimento ad una precedente non agevolata,
si  fa  riferimento  alla  data  di  sottoscrizione  del modulo della
domanda stessa.
2.3  Per  quanto  riguarda  la  determinazione  del  primo  parametro
dimensionale,  concernente  il  numero  dei  dipendenti, si prende in
considerazione  il  numero  medio  mensile  dei dipendenti occupati a
tempo  determinato  e  indeterminato  iscritti  nel  libro  matricola
dell'impresa richiedente nell'esercizio di cui al punto 2.2, compreso
il  personale  in  C.I.G.  ed  in C.I.G.S., quello stagionale, quello
part-time  e  quello  assunto  con  contratto di formazione e lavoro,
quest'ultimo  purche' con periodo di formazione gia' maturato (vedasi
Appendice, Esempio n. 2).
2.4  Il  secondo  parametro  riguarda  il fatturato annuo o il totale
dell'attivo  dello stato patrimoniale risultanti dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda. I
due   valori   sono   alternativi   nel  senso  che,  ai  fini  della
determinazione  del  secondo  parametro,  si assume quello riferibile
alla  dimensione minore. Il fatturato, da valutare al netto di sconti
e abbuoni, e' quello di cui alla voce A.1 del conto economico redatto
secondo  le  vigenti  norme  del codice civile; il totale dell'attivo
dello  stato  patrimoniale deve essere quello risultante dal bilancio
redatto  come  sopra.  Ai  fini  dell'individuazione della dimensione
aziendale, l'impresa deve fornire i dati relativi ai parametri di cui
all'art. 2, comma 5 del regolamento; per quanto concerne il fatturato
netto  e  l'attivo  dello  stato  patrimoniale,  i dati devono essere
espressi  in  milioni  di lire; la banca concessionaria provvede alla
conversione  in  ECU  utilizzando  il  tasso  vigente  alla  chiusura
dell'esercizio  suddetto,  cosi'  come  individuato  dal  decreto del
Ministro  dell'industria  1.6.1993  e  successivi adeguamenti (vedasi
Appendice,  Tabella  n.  1).  Le imprese esonerate dalla tenuta della
contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, provvedono a
dichiarare  le  poste  di  cui  si  e'  detto desumendole dall'ultima
dichiarazione  dei  redditi  presentata,  ed  in  particolare, quella
relativa   all'attivo   patrimoniale,  secondo  il  "prospetto  delle
attivita'  e delle passivita'" redatto con i criteri di cui al D.P.R.
n. 689/74 ed in conformita' agli artt. 2423 e seguenti c.c..
2.5  Il  terzo parametro riguarda la dimensione della o delle imprese
che  partecipano al capitale dell'impresa richiedente le agevolazioni
e  di  cui  si  deve  individuare  la  dimensione.  In  tal  senso la
condizione  perche'  un'impresa venga classificata di piccola o media
dimensione e' che l'impresa stessa non sia partecipata per piu' di un
quarto  da  un'altra impresa di dimensione superiore. Sono escluse da
questo  computo  le societa' finanziarie pubbliche, quelle a capitale
di rischio e gli investitori istituzionali, questi ultimi purche' non
esercitino alcun controllo sull'impresa stessa.
Ai fini di cui sopra, per finanziaria pubblica si intende la societa'
la cui attivita' e struttura e' definita dall'art. 154 del T.U. delle
leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale
lo   Stato   e/o   gli  Enti  pubblici  partecipano,  direttamente  o
indirettamente,  in misura superiore al 50%. Si intende a capitale di
rischio  la  societa'  che  investe  il  proprio  capitale  in titoli
azionari,  senza  limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione
che   detti  titoli  offrono  in  relazione  all'andamento  economico
dell'impresa   cui   gli   stessi  si  riferiscono.  Per  investitori
istituzionali  si intendono gli enti e gli organismi che, per legge o
per  statuto,  sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i
propri  capitali  in  titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di
investimento,  le  compagnie  di  assicurazione, i fondi pensione, le
banche, ecc.).
2.6  Le  agevolazioni  concedibili  consistono  in  un  contributo in
c/capitale,  nei  limiti  delle  misure  massime  consentite  di  cui
all'art.  2,  comma  9  del  regolamento,  articolate  per dimensione
dell'impresa  beneficiaria  (piccola,  media  o grande) ed ubicazione
dell'unita'  produttiva  (aree  Allegato n. 1). Nel caso in cui detta
unita'  produttiva  dovesse  insistere su due o piu' aree confinanti,
caratterizzate  da differenti massimali, si assume la misura relativa
all'area   sulla   quale  lo  stabilimento  insiste  prevalentemente.
L'imprenditore    deve    necessariamente    richiedere,   attraverso
l'indicazione  di  una  percentuale  nel modulo di domanda, la misura
intera  o  solo una parte della stessa (vedasi anche successivo punto
6.4). Vedasi Appendice, Esempio n. 3.
2.7  Dette  misure  massime  sono espresse in Equivalente Sovvenzione
Netto  (ESN)  o  Lordo  (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che
tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali
tra   la   realizzazione  degli  investimenti  e  l'erogazione  delle
agevolazioni,  sia,  limitatamente  all'ESN, dell'imposizione fiscale
gravante  sulle  agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL
esprimono,  quindi,  l'effettivo  beneficio  di  cui  l'impresa gode,
indipendentemente  dalle  modalita'  temporali di realizzazione degli
investimenti  e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente
dalle tasse.
2.8  Per  il  calcolo  del contributo da concedere si seguono le fasi
seguenti:
- l'impresa richiedente indica, nel modulo di domanda, le spese rela-
tive  agli  investimenti da effettuare e la suddivisione delle stesse
per  anno  solare, con riferimento alle date effettive o presunte dei
relativi    titoli,   ancorche'   quietanzati   o   comunque   pagati
successivamente;
-  dette  spese,  cosi'  come  giudicate congrue ed ammissibili dalla
banca concessionaria, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a
realizzazione  del  programma di investimenti (vedasi Appendice, For-
mula n. 1 ed Esempio n. 4);
-  l'ammontare  delle  spese  attualizzate  viene moltiplicato per la
misura  agevolativa  massima  spettante, procedendo separatamente nel
caso  detta  misura  sia  espressa  parte  in  ESN e parte in ESL; il
risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni
nette attualizzate concedibili;
-  detto  ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno
solare,  sulla base del piano di disponibilita' delle agevolazioni in
tre  quote uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali
entro un mese dalla concessione (vedasi anche punto 7.1);
-  limitatamente  all'ammontare  delle  agevolazioni in ESN, ciascuna
quota cosi' determinata viene incrementata della relativa imposizione
fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilita';
-  sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e
riducendo  il  tutto  in  relazione  alla  percentuale,  della misura
massima,    richiesta    dall'impresa,    si    ottiene    la   quota
dell'agevolazione   concedibile   ed  effettivamente  erogabile  alle
previste date;
-  la somma delle tre quote cosi' determinate costituisce l'ammontare
delle  agevolazioni  concedibili  che  viene  indicato nel decreto di
concessione.
Per  una  facile  determinazione dell'ammontare di ciascuna delle tre
quote vedasi la Formula n. 2 e l'Esempio n. 5 riportati in Appendice.
2.9 Ai fini di cui sopra:
-  per  anno  solare  di  avvio a realizzazione degli investimenti si
intende   quello   del   primo   titolo  di  spesa  ammissibile  alle
agevolazioni;  nel  caso  di domande da considerare unitariamente, ai
sensi  dell'art. 2, comma 4 del regolamento, si assume la prima delle
date di avvio a realizzazione delle singole iniziative;
-  per  l'attualizzazione  delle  spese  del programma, si applica un
unico   tasso,  e  cioe'  quello  in  vigore  all'epoca  di  avvio  a
realizzazione   del   programma  medesimo,  espresso  con  due  cifre
decimali;
-  il  tasso  di  attualizzazione che entra in vigore il 1 gennaio di
ciascun  anno,  e'  pari  alla  media  dei tassi di riferimento per i
finanziamenti   agevolati  nel  settore  industriale  registrati  nel
trimestre settembre-novembre dell'anno precedente; esso e' soggetto a
variazioni  nel  corso  dell'anno;  cio'  si  verifica  allorche'  la
differenza  tra  il tasso di attualizzazione in vigore e la media dei
tassi  di  riferimento  del  precedente trimestre superi il 15% dello
stesso tasso di attualizzazione in vigore. Si riportano in Appendice,
Tabella n. 2, i tassi in vigore negli anni compresi tra il 1985 ed il
1995.  Ai  fini  della  concessione  provvisoria  delle agevolazioni,
qualora  alla  data  della  stessa  il  programma di investimenti sia
ancora  da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva, il
tasso in vigore all'epoca della concessione;
-  per  la determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che il
50%  di ciascuna delle tre quote concorra alla formazione del reddito
dell'impresa  beneficiaria  in  parti uguali nell'esercizio in cui la
stessa  viene  resa  disponibile  e  nei nove successivi. Si conviene
altresi'   che   l'impresa   produca,  nei  singoli  periodi  annuali
considerati,  il  sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali
sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle applicabili alla
data della concessione provvisoria.
2.10  L'ammontare  delle  agevolazioni  come  sopra  calcolato  viene
rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base
delle  spese  ammissibili  effettivamente  sostenute e della relativa
effettiva  suddivisione per anno solare, nonche' dell'effettivo tasso
di  attualizzazione  nel  caso  in  cui  lo  stesso, al momento della
concessione  provvisoria,  sia stato assunto in via presuntiva per le
motivazioni  sopra  esposte.  L'ammontare  delle  agevolazioni  cosi'
definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a
quello  individuato  in  via  provvisoria in forza di quanto disposto
dall'art. 2, comma 14 del regolamento.

3 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

3.1  Il  programma  di  investimenti  da agevolare puo' riguardare la
realizzazione    di    un    nuovo    stabilimento,    l'ampliamento,
l'ammodernamento,   la   ristrutturazione,   la   riconversione,   la
riattivazione  o  il  trasferimento  di  uno  stabilimento esistente,
secondo  le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento. Ai fini di
una  corretta  applicazione  di  tali  definizioni, si precisa quanto
segue.
3.2  Per  quanto  concerne il "nuovo impianto", si intende tale anche
l'iniziativa  connessa  al cambiamento della localizzazione derivante
da  oggettiva  impossibilita'  per  l'impresa  di ampliare la propria
struttura  produttiva nella precedente localizzazione. In tal caso il
numero  di  occupati  attivati  dall'iniziativa,  ai fini del calcolo
dell'indicatore n. 2 (vedasi successivo punto 6.3), e' calcolato come
specificato  al  successivo  punto 3.3. Ai fini della valutazione del
costo  del  progetto  cui  commisurare  le  agevolazioni, resta fermo
quanto specificato all'art. 3, comma 2 del regolamento.
3.3 Per quanto concerne l'ampliamento:
-   l'"incremento   dell'occupazione3/4  e'  dato  dalla  differenza,
strettamente   riconducibile  all'iniziativa,  tra  il  numero  medio
mensile  di  occupati  presso  l'unita'  produttiva  interessata  dal
programma,  rilevabile nell'esercizio antecedente a quello di avvio a
realizzazione   del  programma  ("precedente")  e  quello  rilevabile
nell'esercizio successivo a quello di entrata a regime degli impianti
oggetto  del programma medesimo ("a regime"). A tal fine si prende in
considerazione  il  numero  medio  mensile  dei dipendenti occupati a
tempo  determinato  e  indeterminato  iscritti  nel  libro matricola,
compreso  il  personale  in  C.I.G.  e  con  esclusione  di quello in
C.I.G.S.,  compreso  quello  stagionale,  quello  part-time  e quello
assunto  con  contratto  di formazione e lavoro, quest'ultimo purche'
con  periodo di formazione gia' maturato. Nel caso in cui l'esercizio
antecedente   a  quello  di  avvio  a  realizzazione  preceda  quello
successivo all'entrata a regime di un eventuale precedente programma,
quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime3/4 previsto
per detto programma, come eventualmente aggiornato;
-  per "altri fattori produttivi" si intende l'ammontare del capitale
investito, inteso come totale dell'attivo patrimoniale aziendale;
-  per  "capacita'  di produzione" dell'impianto si intende il valore
teorico  massimo  della  produzione,  espresso in opportuna unita' di
misura  (laddove  non e' possibile altra soluzione, espressa in n. di
ore-uomo)  conseguibile  per ogni unita' di tempo (preferibilmente il
turno  di  otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e
per  ciascun  prodotto,  nelle migliori condizioni di funzionamento e
senza fermate di alcun tipo;
-  per  "prodotti  similari"  si  intendono  quelli appartenenti allo
stesso  "gruppo"  della  Classificazione  delle  attivita' economiche
ISTAT Î91;
-   per   valore  degli  impianti  preesistenti,  si  intende  quello
risultante  dal  bilancio  societario  relativo  all'ultimo esercizio
precedente  la  data  di avvio a realizzazione del programma. Esso si
considera  rilevante  rispetto  ai  nuovi  immobilizzi fissi, qualora
superi il 30% del valore dei nuovi immobilizzi fissi stessi.
3.4 Per quanto concerne l'ammodernamento, si precisa che:
-  per  "produttivita'" si intende il rapporto tra il fatturato netto
ed il numero di occupati, determinato come specificato nel precedente
punto 3.3;
-  per  "condizioni  ecologiche  legate  ai  processi  produttivi" si
intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro.
3.5   Per   ristrutturazione   si   intende   il  programma  teso  al
miglioramento   e/o  alla  razionalizzazione  del  ciclo  produttivo,
all'aggiornamento   del   prodotto,  al  miglioramento  di  carattere
gestionale  e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del
prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali.
3.6  Per  quanto  concerne  la  riconversione  si  precisa  che e' da
intendere tale l'iniziativa attraverso la quale, con riferimento alla
Classificazione   delle   attivita'   economiche  ISTAT  91,  vengono
sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti
a "gruppi" differenti.
3.7 La riattivazione consiste nella ripresa produttiva di un impianto
di  cui  sia  accertato  un  permanente stato di inattivita'. Ai fini
della concedibilita' delle agevolazioni, e' necessario che i soggetti
che  determinano  le  scelte  e gli indirizzi della ditta richiedente
siano   diversi   da  quelli  dell'impresa  titolare  degli  impianti
inattivi.
3.8 I programmi di investimento da agevolare devono essere organici e
funzionali,  e  cioe'  idonei,  da  soli,  a conseguire gli obiettivi
produttivi,  economici  ed  occupazionali  prefissati dall'impresa ed
indicati   nel   modulo   di   domanda.  Allo  scopo  di  evidenziare
compiutamente  le  caratteristiche  del  programma,  l'impresa, nella
relazione da allegare al modulo di domanda, deve rappresentare il pi-
ano   strategico  (business  plan),  atto  a  conseguire  i  suddetti
obiettivi.
I  programmi  concernenti  l'acquisto  di  singoli  macchinari devono
essere  ricondotti ad una delle tipologie ammissibili di cui all'art.
3 del regolamento.
3.9   Le   spese   possono   essere   agevolate   qualora  effettuate
successivamente   alla   data   di  presentazione  della  domanda  di
agevolazioni,  ad  eccezione  di  quelle  relative  a  progettazioni,
direzione  dei  lavori, studi di fattibilita' economico-finanziaria e
di valutazione di impatto ambientale, collaudi di legge, acquisto del
terreno  e  relative sistemazioni e indagini geognostiche e oneri per
concessioni  edilizie,  che  possono  essere agevolate se sostenute a
partire   dal   1  gennaio  antecedente  la  presentazione  suddetta.
L'ultimazione  del  programma  deve  avvenire non oltre 48 mesi dalla
data  di presentazione della domanda, salvo proroga, di non oltre sei
mesi,  per  eccezionali  cause  di forza maggiore; non possono essere
agevolate   spese   effettuate  successivamente.  Per  le  iniziative
promosse  dalle piccole e medie imprese nelle aree Obiettivi 2 e 5b e
che  possono  essere  ammesse  al  cofinanziamento, vedasi successivo
punto 10.2.
Ai  fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa e' quella
del relativo titolo ancorche' quietanzato o pagato successivamente.
Nel  caso  di  domanda ripresentata ai sensi dell'art. 5, comma 4 del
regolamento,  l'ammissibilita'  delle  spese,  anche in sede di prima
applicazione, decorre dalla data di ripresentazione.
3.10  Ad eccezione degli investimenti realizzati con il sistema della
locazione finanziaria, per i quali gli adempimenti di cui al presente
punto   sono   a   carico   dell'istituto  collaboratore  e  verranno
disciplinati  in  sede  di convenzione tra le banche concessionarie e
gli  istituti  collaboratori  stessi,  per  consentire,  in  sede  di
accertamento    sull'avvenuta    realizzazione   del   programma   di
investimenti  o  di  controlli  ed  ispezioni,  un'agevole ed univoca
individuazione   fisica   di   ciascun  macchinario  ed  impianto  di
produzione  oggetto  di  agevolazioni,  l'impresa  deve  attestare la
corripondenza  delle  fatture  e  degli  altri titoli di spesa con il
macchinario  e  l'impianto  stesso,  compresi  quelli  realizzati con
commesse  interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante
dell'impresa  deve  rendere, con le modalita' di cui all'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, una specifica dichiarazione corredata di
apposito  elenco,  utilizzando  lo  schema  ed  il  prospetto  di cui
all'Allegato  n.  6.  La  dichiarazione  puo' essere resa anche da un
procuratore  speciale,  nel  qual  caso deve essere prodotta anche la
relativa  procura  o  copia  autentica  della  stessa.  I beni fisici
elencati  devono  essere  riscontrabili attraverso l'apposizione, sui
beni  stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed
indelebile  il  numero  con  il  quale  il  bene  medesimo  e'  stato
trascritto  nell'elenco; a tal fine si puo' fare riferimento anche al
numero  di  matricola  assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia
riferimento  a  quest'ultimo,  ciascun  bene deve essere identificato
attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito lo
stesso  numero  di riferimento a piu' beni. Dal momento che l'impresa
puo'  essere  soggetta  a  controlli  ed  ispezioni  fin  dalla  fase
istruttoria,  e'  opportuno  che  l'elenco  dei beni di cui si tratta
venga  predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione
a  ciascun  acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti,
riportando,  in  quest'ultimo  caso,  nell'apposita  colonna, ai fini
della  verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1,
lettera  b)  del  regolamento, gli elementi comprovanti la data della
dismissione   medesima   (fattura   di  vendita,  bolla  relativa  al
trasporto,  fattura  o  documento  interno  relativi allo smontaggio,
ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono
essere  numerate  progressivamente,  timbrate  e  firmate  dal legale
rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si
tratta  deve  essere  resa  dall'impresa,  su richiesta del personale
incaricato  degli  accertamenti,  dei  controlli  o  delle ispezioni,
allegando  alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta
tenuta di dette scritture puo' dare luogo, previa contestazione, alla
revoca totale o parziale delle agevolazioni.

4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI

4.1  Gli  adempimenti  istruttori propedeutici alla concessione delle
agevolazioni   ed  i  riscontri,  gli  accertamenti  e  le  verifiche
necessari  all'erogazione  delle  agevolazioni  stesse fino al saldo,
nonche'   la   gestione   delle  relative  somme,  sono  affidati  in
concessione a banche o societa' di servizi controllate da banche, de-
nominate  "banche  concessionarie".  I rapporti tra il Ministero e le
banche  concessionarie  sono  regolamentati, da apposita convenzione,
predisposta  dal  Ministero  stesso,  tesa  ad  evitare  duplicazioni
dell'attivita'  istruttoria  e  ad  assicurare  snellezza e rapidita'
procedurali  ed  uniformita'  di  comportamento da parte delle banche
medesime.
4.2  Ai soli fini di facilitare le operazioni di accreditamento delle
somme   da   erogare  in  favore  delle  imprese  beneficiarie  delle
agevolazioni,   nonche'   alcuni   altri   adempimenti,   le   banche
concessionarie  possono  stipulare sub-convenzioni con altre banche o
societa'  di  leasing,  denominati  "istituti  collaboratori",  ferma
restando,   in   capo   alla  banca  concessionaria,  la  titolarita'
dell'attivita' istruttoria.
4.3  Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con il
sistema  della  locazione  finanziaria,  deve rivolgersi ad uno degli
istituti   collaboratori   a   tal  fine  abilitati.  La  convenzione
prevedera'  che  una  banca  concessionaria, ancorche' abilitata alla
locazione  finanziaria,  non  possa  ricoprire  il  duplice  ruolo di
soggetto  istruttore  e  di  locatore  per  la  medesima  operazione.
All'istituto   collaboratore,   per   le   operazioni   di  locazione
finanziaria,  vengono  riservati,  tra  l'altro, i seguenti ulteriori
adempimenti:
-  accertare  la  completezza  della domanda di agevolazioni (art. 5,
comma 4 del regolamento)
-  indicare  gli investimenti del programma suddivisi per anno solare
attraverso l'apposito prospetto allegato alla domanda di agevolazioni
(art. 2, comma 11)
-  sottoscrivere  le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento
dei  lavori  e  la  regolarita' delle eventuali opere murarie ai fini
delle erogazioni (art. 7, comma 3, lettera b)
-  chiedere l'eventuale proroga per l'ultimazione dei lavori (art. 8,
comma 4)
-  predisporre  la documentazione finale di spesa e trasmetterla alla
banca concessionaria (art. 9, comma 1)
-  sottoscrivere  le dichiarazioni che accompagnano la documentazione
finale di spesa (art. 9, comma 7).


5   -   PRESENTAZIONE   DELLE  DOMANDE  E  ISTRUTTORIE  DELLE  BANCHE
CONCESSIONARIE

5.1  Il  termine di presentazione delle domande di agevolazioni sulle
risorse  finanziarie  di  ciascun  anno  e'  fissato  al  31 dicembre
dell'anno precedente.
5.2  La  domanda  di  agevolazioni  deve essere presentata alla banca
concessionaria  prescelta,  utilizzando  esclusivamente  il  modulo a
stampa,  il  cui  fac-simile,  con  le  relative  istruzioni  per  la
compilazione, e' riportato in Allegato n. 4, disponibile anche presso
gli  Uffici  centrali  e  periferici  della  Direzione Generale della
Produzione    Industriale    del    Ministero,   presso   le   banche
concessionarie,  gli  istituti  collaboratori  e  presso  gli  uffici
centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione Industriale con
sede in Roma.
Nel  caso  di iniziative da realizzare con il sistema della locazione
finanziaria,   la   domanda   deve   essere   invece  necessariamente
presentata, nei termini di cui sopra, all'istituto collaboratore che,
dopo  averne accertato la completezza di cui al successivo punto 5.8,
provvedera'    ad    inoltrarla   alla   banca   concessionaria   per
l'istruttoria.
5.3  Il  modulo deve essere presentato in duplice esemplare, ciascuno
timbrato  e  firmato  con le modalita' di cui all'art. 20 della legge
4.1.1968,  n. 15 dal legale rappresentante dell'impresa, compilato in
ogni   sua   parte   ed  accompagnato  dalla  documentazione  di  cui
all'Allegato  n.  5.  Il modulo puo' essere firmato da un procuratore
speciale  dell'impresa; in tal caso alla domanda deve essere allegata
la relativa procura o copia autentica della stessa.
5.4  La  domanda  deve  essere  presentata  a  mezzo raccomandata con
ricevuta  di  ritorno ovvero con raccomandata a mano. Nel primo caso,
quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di
spedizione;  nel  secondo  caso  si  considera  la data del timbro di
accettazione del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o,
per    le    operazioni    di   locazione   finanziaria,   l'istituto
collaboratore),  apposto  nell'apposito  spazio  sul frontespizio del
modulo stesso. In questo secondo caso, il predetto soggetto ricevente
rilascia  all'impresa  copia  del  frontespizio del modulo recante il
timbro di accettazione.
5.5 Qualora l'impresa, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento,
sia interessata all'inserimento di una domanda, non agevolata a causa
delle insufficienti disponibilita' finanziarie, nelle graduatorie del
solo  esercizio  successivo,  deve  avanzare specifica richiesta alla
banca  concessionaria  entro  i  termini fissati per la presentazione
delle  domande relative a detto esercizio successivo. La domanda puo'
essere  inserita invariata o riformulata, in quest'ultimo caso previo
ritiro  e  ripresentazione.  La  banca  concessionaria  trasmette  al
Ministero  l'elenco  delle  domande da inserire invariate nelle nuove
graduatorie  e  le  risultanze istruttorie delle domande riformulate,
entro i termini di cui all'art. 6, comma 2 del regolamento.
La  suddetta riformulazione non deve comportare modifiche sostanziali
del  programma, con cio' intendendosi variazioni di ubicazione e/o di
indirizzo  produttivo  dell'impianto  e/o  modifiche  della tipologia
dell'iniziativa.
In  caso  di  riformulazione della domanda non possono essere esposte
spese  in  misura  complessivamente superiore a quelle indicate nella
domanda originaria.
Nel caso in cui le predette domande risultassero ancora una volta non
agevolate, vengono archiviate.
5.6  L'art.  2,  comma  4  del  regolamento consente alle imprese che
intendono realizzare piu' iniziative su diverse unita' produttive, ma
caratterizzate da un elevato grado di interconnessione produttiva, di
richiedere  che  le  stesse vengano considerate unitariamente ai fini
della  formazione  delle  graduatorie e delle successive concessioni.
Nel  caso  in  cui l'impresa intenda avvalersi di tale facolta', deve
comunque  presentare  piu'  domande,  una  per  ciascuna delle unita'
produttive interessate dal programma, e avanzare specifica istanza di
valutazione unitaria alla banca concessionaria.
La  suddetta  facolta' puo' essere esercitata solo se ricorrono tutte
le seguenti condizioni:
-  i  programmi oggetto della richiesta devono necessariamente essere
realizzati in unita' produttive differenti;
-  le  unita'  produttive  di  cui  si tratta devono appartenere alla
medesima  azienda; non possono essere avanzate richieste in tal senso
per   unita'   produttive  facenti  capo  ad  imprese  giuridicamente
distinte,  pur  se  finanziariamente  collegate  o  appartenenti allo
stesso gruppo;
-  le  unita'  produttive devono essere ubicate in aree riconducibili
alla medesima graduatoria regionale;
-  le  unita'  produttive  devono  svolgere  attivita'  singolarmente
comprese tra quelle ammissibili alle agevolazioni;
-  le  domande devono essere tutte avanzate a valere sui fondi di uno
stesso anno;
- la misura percentuale delle agevolazioni richieste, di cui all'art.
6,  comma  4,  lettera a.3 del regolamento, deve essere la stessa per
tutte le iniziative;
-   le  domande  devono  essere  tutte  avanzate  alla  stessa  banca
concessionaria  anche se, per le operazioni di locazione finanziaria,
per il tramite di istituti collaboratori differenti;
-  tra  i  vari  programmi  oggetto  delle  separate  domande  devono
sussistere  rilevanti  livelli  di  interconnessione  produttiva,  da
evidenziare  compiutamente  in ciascuna delle relazioni allegate alle
domande medesime, derivanti da integrazioni tecniche e/o economiche.
5.7  Qualora  uno  stesso  programma venga in parte realizzato con il
sistema  della  locazione  finanziaria,  l'impresa  stessa deve farne
oggetto  di  due  separate  domande  da inoltrare, quella relativa al
leasing   tramite   l'istituto  collaboratore,  alla  medesima  banca
concessionaria.  In tal caso la prescritta documentazione deve essere
allegata   in   un   unico   esemplare  alla  sola  domanda  avanzata
direttamente alla banca concessionaria.
Entrambe le domande devono:
- essere inoltrate a valere sui fondi di uno stesso anno;
-   esprimere  la  medesima  misura  percentuale  delle  agevolazioni
richieste, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera a3 del regolamento;
- indicare gli stessi dati relativi all'impresa ed all'iniziativa nel
suo   complesso,  ivi  compresi  quelli  occupazionali  ed  il  piano
finanziario, con l'eccezione dei soli investimenti, che devono essere
indicati limitatamente alla parte di competenza della domanda.
5.8  Le  banche concessionarie, al ricevimento della domanda da parte
dell'impresa  o, per le operazioni di locazione finanziaria, da parte
dell'istituto  collaboratore,  attribuiscono alla stessa un numero di
identificazione   progressivo  ("numero  di  progetto"),  secondo  le
modalita'  da  definire  in  sede di convenzione con il Ministero, ed
inviano  immediatamente  a  quest'ultimo  una  fotocopia del relativo
modulo.
Le   banche   concessionarie   e,  per  le  operazioni  di  locazione
finanziaria,  gli istituti collaboratori, sono tenuti, al ricevimento
della  domanda,  a verificarne la completezza formale con riferimento
all'utilizzo  del  modulo  a stampa e non di semplici fotocopie dello
stesso,  alla  puntuale  e  completa  compilazione  del  modulo, alla
presenza  della  prescritta  documentazione.  Nel caso di domanda non
compilata  sul  modulo a stampa o incompleta, la banca concessionaria
o,  per  competenza, l'istituto collaboratore, restituisce alla ditta
uno  degli originali del modulo, recanti il timbro di accettazione, e
la   documentazione   allegata,  con  specifica  nota  contenente  le
motivazioni  della  restituzione.  Detta nota deve essere inviata per
conoscenza anche al Ministero.
5.9  Una  volta  completata,  l'impresa  puo' ripresentare la domanda
restituita  di  cui  al  precedente  punto 5.8, ai sensi dell'art. 5,
comma   4   del   regolamento,   compilando   l'apposito  spazio  nel
frontespizio   del   modulo   ed   allegando  l'originale  incompleto
restituito,  aggiornando, qualora variati, i soli dati concernenti la
dimensione dell'impresa stessa.
5.10  Accertata la completezza della domanda, o, per le operazioni di
locazione    finanziaria,   riscontrato   l'accertamento   da   parte
dell'istituto  collaboratore  - che deve darne comunicazione all'atto
della  trasmissione  della  domanda  stessa - la banca concessionaria
procede  alla  istruttoria  e  redige  una relazione attenendosi allo
schema  contenuto  nella  convenzione  con  il  Ministero.  La  banca
concessionaria puo' richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriori
dati,    informazioni    e    documentazioni   purche'   strettamente
indispensabili per l'istruttoria.
L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
- la sussistenza delle condizioni per l'ammissione alle agevolazioni,
ivi  comprese  quelle  relative  ai  previsti casi di ripresentazione
delle  domande  (art.  5, comma 4, art. 6, comma 8 e art. 12, comma 1
del regolamento);
-  la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente
o, nel caso di impresa di nuova costituzione, del soggetto promotore,
anche  attraverso  l'analisi degli ultimi due bilanci approvati prima
della  sottoscrizione  del  modulo di domanda e la determinazione dei
relativi  principali  e piu' significativi indici, nonche' attraverso
la comparazione dei bilanci stessi con quelli di aziende dello stesso
settore che consentano di valutarne il grado di affidabilita';
-  la  validita'  tecnico-economico-finanziaria  dell'iniziativa, con
particolare  riferimento ai livelli occupazionali, alle potenzialita'
degli  impianti,  alle  produzioni  conseguibili, alle prospettive di
mercato  ed  alla  redditivita', anche attraverso l'analisi del conto
economico  e  dei  flussi  finanziari relativi all'unita' produttiva,
all'inizio  del  programma  di investimenti (esercizio precedente) ed
all'entrata a regime;
-  il  piano  finanziario per la copertura degli investimenti e delle
spese  relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi
propri  aziendali,  alle  fonti  di  finanziamento  esterne  ed  alle
agevolazioni.  In particolare, per quanto concerne i mezzi propri, la
loro  immissione deve risultare sufficiente, equilibrata e tempestiva
in  relazione  all'ammontare  ed  ai  tempi  degli investimenti, ed i
previsti  finanziamenti  esterni  devono  risultare  compatibili  con
eventuali preesistenti esposizioni;
-  l'ammissibilita' e la congruita' degli investimenti indicati dalla
ditta,  al  fine  di  proporne  l'ammontare  per le agevolazioni e la
relativa  suddivisione  nei  principali  capitoli di spesa e per anno
solare;  a  tal  fine,  eventuali riduzioni, qualora non univocamente
riconducibili   ad   un   determinato   anno  solare,  devono  essere
distribuite  su  tutta la durata del programma in parti proporzionali
agli investimenti esposti in ciascun anno solare.
-  i  dati che determinano il valore degli indicatori di cui all'art.
6,  comma  4  del  regolamento,  ad eccezione di quello relativo alla
misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dalla ditta e
non puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori.
Nel  caso  di  programma  realizzato  in  parte  con il sistema della
locazione  finanziaria  e  nel  caso  di piu' iniziative per le quali
l'impresa ha richiesto la valutazione unitaria, ai sensi dell'art. 2,
comma  4  del  regolamento,  l'accertamento  istruttorio di cui sopra
viene  condotto separatamente per ciascuna iniziativa, fermo restando
quanto  indicato ai successivi punti 6.2 e 6.3 ed all'art. 6, comma 5
del regolamento in relazione al calcolo degli indicatori.
Le   risultanze   istruttorie   delle  banche  concessionarie  devono
concludersi  con  un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita'
dell'iniziativa. Il giudizio positivo puo' anche essere condizionato,
in  relazione  a  quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di
giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni
affinche'  il Ministero ne dia informazione alle imprese interessate.
Il  Ministero  si  riserva  di  effettuare verifiche anche a campione
sulle  domande  proposte,  in  qualsiasi  fase dell'iter procedurale.
Contestualmente  all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero,
le  banche  concessionarie  inviano  alle  ditte interessate una nota
contenente  i dati proposti per il calcolo degli indicatori (capitale
proprio     investito    attualizzato,    investimento    complessivo
attualizzato,  numero  di  occupati  attivati, agevolazione massima e
agevolazione richiesta), cosi' come eventualmente rettificati in sede
istruttoria.
5.11 Nell'ambito dell'esposizione del programma organico e funzionale
di  cui si e' detto, le imprese che intendono realizzare programmi di
investimento  nelle  zone  Obiettivo  1,  possono  indicare  i propri
fabbisogni   di   servizi   reali   connessi   con  il  programma  di
investimenti.   Il   Ministero   si  riserva  di  emanare  specifiche
disposizioni   tese   a  disciplinare  le  modalita'  di  accesso  ad
agevolazioni   concedibili  per  l'acquisto  di  detti  servizi  come
previste  dal  Quadro Comunitario di Sostegno per le zone Obiettivo 1
'94-'99, Asse Industria e Servizi, misura 1.2.

6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE

6.1  Salvo che in sede di prima applicazione, per la quale il termine
verra' fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  le  graduatorie  vengono  formate dal Ministero
entro  il  30  giugno di ciascun anno e dallo stesso pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le graduatorie sono per
regione.   Nella  medesima  graduatoria  vengono  inserite  tutte  le
iniziative,  pertinenti  per territorio, i cui esiti istruttori delle
banche   concessionarie   sono   positivi,   indipendentemente  dalla
dimensione  dell'impresa  o  dal  settore  in  cui  la  stessa  opera
(attivita' estrattiva e manifatturiera o di servizi). In relazione ai
fabbisogni  finanziari  di ciascuna iniziativa e delle disponibilita'
attribuite  per  la regione e tenuto conto delle riserve e dei limiti
di  cui in precedenza, in ciascuna graduatoria vengono anche indicate
le domande per le quali si provvedera' alla emanazione dei decreti di
concessione  provvisoria, dalla prima in graduatoria in poi, e quelle
che   ne  restano  escluse  per  insufficienza  delle  disponibilita'
medesime.
Qualora  il fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa agevolabile
dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si
procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' res-
idue,  con  cio',  di  fatto,  riducendo la misura delle agevolazioni
concesse.  E'  fatta  salva  la  facolta' per l'impresa di rinunciare
formalmente  a  dette agevolazioni ridotte e richiedere l'inserimento
della  domanda  nella  graduatoria  del  solo esercizio successivo ai
sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento.
Eventuali  somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di suc-
cessive  esclusioni dalle graduatorie o di revoche delle agevolazioni
concesse,  affluiscono  nelle disponibilita' dell'anno successivo. Il
Ministero  provvede  a comunicare alle imprese titolari delle domande
non incluse nella graduatoria le motivazioni dell'esclusione, dandone
informazione alle banche concessionarie e, per le operazioni di leas-
ing, agli istituti collaboratori.
La  posizione  di ciascuna iniziativa nella graduatoria di pertinenza
e'  determinata  in relazione ai valori assunti dai tre indicatori di
cui all'art. 6, comma 4 del regolamento.
6.2  L'indicatore  n.  1  e'  il  rapporto  tra  il  capitale proprio
investito e da investire nell'iniziativa e l'investimento complessivo
dell'iniziativa  medesima,  risultanti  dalla istruttoria della banca
concessionaria.
L'entita'    del    capitale   proprio   investito   nell'iniziativa,
configurante  il concorso di mezzi investiti dall'impresa a titolo di
capitale di rischio, puo' essere composto di una parte preesistente e
di  una  nuova.  Per  le  ditte individuali, la parte preesistente e'
assunta   pari  a  zero,  fatte  salve  le  valutazioni  della  banca
concessionaria  in  merito  alla struttura patrimoniale e finanziaria
dell'impresa.
Con riferimento allo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo
gli  artt.  2423  e  seguenti  c.c. o, per le imprese esonerate dalla
tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio,
con  riferimento al "prospetto delle attivita' e passivita'", redatto
con  i  criteri  di  cui  al  D.P.R.  n.  689/74 ed in conformita' ai
suddetti  artt.  2423  e  seguenti  c.c.,  la  parte preesistente del
capitale  proprio e' pari all'ammontare di cui al punto A (Patrimonio
netto)  del  passivo,  nella  misura  in cui lo stesso trovi capienza
nell'eventuale   eccedenza  dei  capitali  permanenti  rispetto  alle
attivita'  immobilizzate. Per capitali permanenti si intende la somma
delle  poste  del  passivo patrimoniale di cui ai punti A (Patrimonio
netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto
di  lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli
importi   esigibili   oltre  l'esercizio  successivo;  per  attivita'
immobilizzate   si   intende   la   somma   delle  poste  dell'attivo
patrimoniale  di  cui  ai  punti A (Crediti verso soci per versamenti
ancora  dovuti),  B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima
limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
Ai fini di cui sopra, le poste dello stato patrimoniale devono essere
rilevate dal bilancio approvato a data quanto piu' prossima possibile
a quella di avvio a realizzazione del programma da agevolare o, per i
programmi  ancora  da avviare, a quella di sottoscrizione del modulo.
Dette  poste  possono  essere  opportunamente  rettificate per tenere
conto  di  eventuali variazioni significative intervenute tra la data
di detto bilancio e quella di avvio del programma o di sottoscrizione
del  modulo, ivi compresi gli investimenti del programma da agevolare
gia'   contabilizzati   (da   detrarre   dalla  posta  B  dell'attivo
patrimoniale),  e  per tenere conto dei contributi in c/capitale gia'
concessi,  non revocati e non ancora contabilizzati dall'impresa, per
la  parte  commisurata  agli  investimenti,  estranei al programma da
agevolare,  inclusi  nella  posta  B  (Immobilizzazioni)  dell'attivo
patrimoniale.  Gli estremi delle concessioni ed i soggetti concedenti
relativi  a  detti  contributi devono essere indicati nella relazione
allegata alla domanda.
La parte preesistente del capitale proprio puo' avere segno negativo;
cio'  si  verifica  allorche'  le  attivita'  immobilizzate risultino
maggiori  dei  capitali  permanenti.  In tal caso il capitale proprio
preesistente da investire nell'iniziativa viene assunto pari a zero e
la   banca  concessionaria  potra'  esprimere  un  giudizio  positivo
sull'agevolabilita'  dell'iniziativa  stessa solo dopo aver valutato,
anche  alla luce delle eventuali variazioni dell'assetto patrimoniale
dell'impresa  frattanto  intervenute, l'opportunita' che quest'ultima
provveda  o  si  impegni  a  provvedere  in  tempi  brevi  ed in modo
adeguato,  e  comunque  prima  dell'erogazione  delle agevolazioni, a
ricorrere  ad  uno  o  piu'  dei seguenti strumenti per il ripristino
dell'equilibrio finanziario:
a) aumenti del capitale sociale;
b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale;
c)  strumenti  di  raccolta  anche presso i soci, in qualsiasi forma,
purche'  previsti dallo Statuto e in linea con le apposite istruzioni
della Banca d'Italia;
d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve;
e)  finanziamenti  a  fronte di fabbisogni estranei agli investimenti
dell'iniziativa da agevolare.
Gli  strumenti  di  cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata
non  inferiore  a  cinque anni. La banca concessionaria deve indicare
nella  propria  istruttoria  gli  strumenti  ai quali l'impresa si e'
impegnata  a  ricorrere  ed  il  relativo  ammontare,  in modo che il
Ministero  possa  compiutamente  formulare nel decreto di concessione
provvisoria   le   relative  condizioni  che  l'impresa  stessa  deve
soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. E' poi compito
della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a
quanto  previsto  prima di erogare la prima delle tre quote di cui al
successivo punto 7.1.
La  parte  nuova  del  capitale proprio e' costituita dagli eventuali
aumenti  del  capitale  sociale  e dai conferimenti dei soci in conto
aumento  del  capitale stesso, aggiuntivi rispetto a quelli di cui in
precedenza,  deliberati  dai competenti organi sociali tra la data di
avvio  a  realizzazione  del  programma, o, per i programmi ancora da
avviare,  tra  la  data di sottoscrizione del modulo di domanda, e la
prima  erogazione dei contributi. Detti aumenti e conferimenti devono
essere  perfezionati,  attraverso  il  versamento  in un'unica o piu'
soluzioni,  entro  la  data  di ultimazione del programma stesso. Nel
caso  in  cui,  nel  corso  di realizzazione del programma, l'impresa
produca utili e li accantoni in un fondo del passivo, ovvero effettui
ammortamenti  anticipati, ai fini della verifica di cui al successivo
punto  6.6,  gli  stessi  possono  essere  presi in considerazione in
sostituzione  dei  versamenti  dei suddetti aumenti e/o conferimenti.
Per quanto concerne le ditte individuali, la parte nuova del capitale
proprio  e'  pari  alla  somma  degli incrementi del patrimonio netto
risultanti  dai  "prospetti  delle  attivita' e passivita'" di cui al
precedente  punto  2.4,  relativi  a  ciascuno  degli  anni solari di
realizzazione  del  programma,  da  produrre anno per anno alla banca
concessionaria.
L'ammontare  e  la  ripartizione temporale degli aumenti del capitale
sociale,  dei  conferimenti  in c/aumento del capitale ovvero, per le
ditte individuali, degli incrementi del patrimonio netto, deve essere
dichiarato all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni
(vedasi punti D4.2.1 e D4.2.2 del modulo di domanda allegato).
Ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore,  per  tenere conto oltre che
dell'adeguatezza   anche  della  tempestiva  immissione  di  capitale
proprio in tempi congruenti con la realizzazione dell'iniziativa, sia
il  valore del capitale proprio che quello degli investimenti vengono
attualizzati  all'anno solare di avvio a realizzazione del programma,
con  gli  stessi  criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni
(vedi  precedenti  punti  2.8  e  2.9); in tal senso si assume che la
parte   preesistente  del  capitale  proprio,  ove  esistente,  venga
apportata  nello  stesso  anno  solare dell'avvio a realizzazione del
programma di investimenti.
Il  capitale proprio da investire nell'iniziativa e' quindi pari alla
somma   della  parte  preesistente  (maggiore  o  uguale  a  zero)  e
dell'eventuale parte nuova attualizzata. Esso non puo', in ogni caso,
essere  superiore  alla  differenza tra l'investimento attualizzato e
l'ammontare  delle  agevolazioni nette attualizzate concedibili nella
misura in cui richieste dall'impresa (per semplicita' di calcolo, non
si  fa differenza tra percentuali in ESN e in ESL) (vedasi precedente
punto 2.8 ed Appendice, Esempio n. 6).
Nel   caso   in   cui  l'impresa  richieda  la  valutazione  unitaria
dell'iniziativa   con   altre   con  le  quali  sussistono  rilevanti
interconnessioni  produttive  (art.  2, comma 4 del regolamento) deve
redigere,  per tutte le iniziative interessate, lo stato patrimoniale
di  cui  sopra  alla  prima  delle  date di avvio a realizzazione dei
relativi  programmi  ed  indicare  gli  eventuali  nuovi  apporti  in
relazione  ai  fabbisogni derivanti dagli investimenti complessivi di
tutte  le  iniziative.  Il  capitale  proprio cosi' determinato viene
attribuito   alla  singola  iniziativa,  in  quota  proporzionale  ai
relativi investimenti attualizzati.
Nel  caso  di  programmi  realizzati  in  parte  con il sistema della
locazione  finanziaria,  gli  investimenti  complessivi  sono  quelli
dell'intero programma per entrambe le domande.
6.3  L'indicatore  n.  2  e'  il  rapporto  tra il numero di occupati
attivati  dall'iniziativa  e l'investimento complessivo. Il valore di
quest'ultimo  e'  lo  stesso  di  quello  impiegato  per  il  calcolo
dell'indicatore  n. 1. Il numero di occupati attivati dall'iniziativa
e'  individuato  con  i  criteri  indicati al precedente punto 3.3 in
relazione    alla   definizione   di   ampliamento.   Nei   casi   di
ammodernamento,   ristrutturazione  e  trasferimento  -  quest'ultimo
qualora non sia classificabile anche secondo un'altra delle tipologie
ammissibili  - e nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di
occupati,  ai fini del calcolo dell'indicatore, il numero di occupati
attivati   dall'iniziativa   e'   pari   a   zero,  indipendentemente
dall'effettiva   variazione  connessa  al  programma  che,  comunque,
l'impresa deve indicare, nel punto C2 del modulo di domanda. Nel caso
in  cui l'impresa richieda la valutazione unitaria di piu' iniziative
ai sensi dell' art. 2, comma 4 del regolamento, l'impresa stessa deve
indicare,   in   ciascuna  delle  domande,  i  livelli  occupazionali
precedenti  e  a  regime  relativi  alla  singola  unita'  produttiva
interessata.  Ai fini del calcolo dell'indicatore, la somma algebrica
delle  singole variazioni, cosi' come evidenziate, viene attribuita a
ciascuna  iniziativa  in quota proporzionale ai relativi investimenti
attualizzati.
6.4  L'indicatore  n.  3  e'  pari  al rapporto tra la misura massima
dell'agevolazione   concedibile,   per   dimensione   di  impresa  ed
ubicazione  dell'unita'  produttiva,  e la misura richiesta. Ciascuna
impresa,  all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni,
deve   richiedere   tutta   la  misura  agevolativa  massima  (100%),
consentita  dall'art.  2,  comma  9 del regolamento, ovvero una parte
della  stessa  (dall'1% al 99%) (vedasi Appendice, Esempio n. 3). Una
richiesta  piu' bassa favorisce una migliore posizione in graduatoria
ma  comporta  un  ammontare  di  agevolazioni  inferiore e viceversa.
Contrariamente  ai  primi  due  indicatori,  il terzo non puo' essere
oggetto   di  rettifica  da  parte  della  banca  concessionaria  ne'
l'impresa,  una  volta  indicata  la  misura  richiesta nel modulo di
domanda, puo' piu' modificarla; la misura deve risultare coerente con
il  piano  di  copertura del fabbisogno finanziario dell'iniziativa e
cio' in relazione a quanto esposto al precedente punto 5.10 in merito
alle valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria.
6.5  Il  punteggio  che  l'iniziativa  consegue  e  che  determina la
posizione  della  stessa in graduatoria e' ottenuto sommando i valori
dei  suddetti indicatori normalizzati (vedasi Appendice, Formula n. 3
ed   Esempio   n.  7).  Per  le  iniziative  utilmente  collocate  in
graduatoria, il Ministero adotta i decreti di concessione provvisoria
e  li invia alle ditte interessate, alle banche concessionarie e, per
le  operazioni di locazione finanziaria, agli istituti collaboratori.
Il  decreto  di concessione, oltre ad indicare la ditta beneficiaria,
la  tipologia  dell'iniziativa  agevolata,  l'ubicazione  dell'unita'
produttiva e gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per
capitolo  di spesa, indica l'ammontare delle agevolazioni totali e di
ciascuna  delle tre disponibilita'. Il decreto stabilisce, inoltre, a
carico  dell'impresa titolare, i seguenti obblighi: a) di dichiarare,
prima  dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto o, in
caso  contrario,  di  aver  restituito  e,  comunque di rinunciare ad
ottenere, per il programma di investimenti oggetto della concessione,
agevolazioni  di  qualsiasi  natura in base ad altre leggi nazionali,
regionali  o  comunitarie  o  comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche;   b)   di   ottemperare,   prima   dell'erogazione   delle
agevolazioni,  ad  eventuali  condizioni particolari specificatamente
indicate  nel  decreto  medesimo;  c)  di  non  distogliere  dall'uso
previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima
di  cinque  anni  dalla  relativa  data di entrata in funzione; d) di
osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro
ed  i  contratti  collettivi  di  lavoro; e) di ultimare l'iniziativa
entro  48  mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di
agevolazione,  fatti salvi i minori termini eventualmente previsti ai
sensi  dell'art.  8,  comma  1,  lettera  d)  del regolamento (vedasi
successivo   punto   10.2);  f)  di  comunicare  tempestivamente,  e,
comunque,  entro  i  termini  prescritti,  la data di ultimazione del
programma,  ovvero,  nel caso di iniziativa realizzata con il sistema
della  locazione  finanziaria,  di  trasmettere  copia del verbale di
consegna  dei  beni;  g)  di comunicare tempestivamente, e, comunque,
entro  i  termini prescritti, la data di entrata in funzione dei beni
agevolati  e  quella  di  entrata  a  regime  degli  impianti;  h) di
osservare   le   specifiche   norme   settoriali  anche  appartenenti
all'ordinamento  comunitario;  i)  di  non  modificare,  nel corso di
realizzazione   del   programma   agevolato,  l'indirizzo  produttivo
dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili
in  una  "divisione" della classificazione delle attivita' economiche
ISTAT  Î91  diversa  da  quella relativa alle produzioni indicate nel
programma  agevolato;  l)  di  restituire le somme ottenute a seguito
della  concessione  e  non  dovute, rivalutate sulla base dell'indice
ISTAT  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e
maggiorate  degli  interessi  legali,  a  seguito di provvedimenti di
revoca  da  parte del Ministero, o dei soli interessi legali in tutti
gli  altri  casi, interessi da calcolare per il periodo intercorrente
dalla data delle erogazioni alla data della restituzione.
6.6  Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il
valore  dei primi due dei suddetti indicatori al fine di evidenziarne
gli  eventuali  scostamenti  rispetto  a  quelli  posti a base per la
formazione  delle graduatorie. Qualora la media degli scostamenti dei
due  indicatori  superi  i  30  punti  percentuali in diminuzione, le
agevolazioni  concesse  vengono  revocate.  Ai  fini della verifica a
consuntivo:    -   l'ammontare   del   capitale   proprio   investito
nell'iniziativa   e'  rilevato  dalla  banca  concessionaria  a  data
immediatamente  successiva  all'ultimazione  del programma ed e' pari
alla  somma  dell'eventuale  parte  preesistente, quella accertata in
sede  di  istruttoria  per  la  formazione  delle graduatorie (vedasi
precedente punto 6.2), e della parte nuova attualizzata; quest'ultima
e'  costituita  dagli aumenti del capitale sociale o dai conferimenti
dei  soci  in  c/aumento  del  capitale stesso materialmente versati,
dagli  utili  accantonati  o dagli ammortamenti anticipati effettuati
nel  corso  di  realizzazione del programma, utili ed ammortamenti al
netto  delle eventuali perdite prodotte nello stesso periodo, ovvero,
per  le  ditte indivuduali, da quanto specificato al precedente punto
6.2;  -  la  data  di ultimazione del programma e' quella dell'ultimo
titolo  di  spesa  rendicontato;  -  il  numero  di occupati attivati
dall'iniziativa  e'  rilevato,  con  gli  stessi  criteri  di  cui al
precedente   punto  3.3,  con  riferimento  all'esercizio  successivo
all'entrata  a regime degli impianti del programma; - l'entrata a re-
gime  deve  verificarsi entro 24 mesi dall'ultimazione del programma;
in   caso  contrario  la  verifica  concernente  l'occupazione  viene
effettuata  con  riferimento  all'esercizio  successivo  ai  24  mesi
dall'ultimazione  stessa;  - gli investimenti complessivi sono quelli
ritenuti ammissibili dalla banca concessionaria, in sede di relazione
finale di cui al successivo punto 8.5, attualizzati.


7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

7.1  Le  agevolazioni  concesse  per ciascuna iniziativa vengono rese
disponibili  dal  Ministero  in  tre quote annuali uguali alla stessa
data  di  ogni  anno,  la  prima  delle  quali  entro  un  mese dalla
pubblicazione  delle  graduatorie, indipendentemente dalla tempistica
degli  investimenti,  attraverso  tre versamenti su un conto corrente
indicato    dalla   banca   concessionaria.   Quest'ultima   effettua
l'erogazione  di  ciascuna delle tre quote, in un'unica soluzione, su
richiesta  della  ditta ed allorche' quest'ultima abbia dimostrato la
sussistenza  delle  necessarie  condizioni.  La ditta puo' provvedere
tempestivamente ai propri adempimenti, cosi' da ottenere l'erogazione
della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilita'. Per
il   periodo   eventualmente   intercorrente   tra   la   data  della
disponibilita'  e  quella dell'erogazione, la quota resta in giacenza
sul  conto  della  banca  concessionaria. In tale periodo detta quota
frutta interessi, in misura pari ai tassi ufficiali di sconto vigenti
nel  periodo  stesso, in favore dell'amministrazione concedente, fino
al   31   dicembre  dell'anno  della  disponibilita',  ed  in  favore
dell'impresa  beneficiaria,  dal  successivo 1 gennaio. Gli interessi
maturati  devono  essere  versati  dalla  banca  concessionaria  alle
imprese  all'atto dell'erogazione cui gli stessi si riferiscono ed al
Ministero   alla  fine  di  ciascun  anno,  con  specifico  prospetto
esplicativo delle somme maturate.
7.2  Nel  caso  di  iniziative  da  realizzare  con  il sistema della
locazione  finanziaria  le  erogazioni  vengono  richieste alla banca
concessionaria  dall'istituto  collaboratore  e disposte in favore di
quest'ultimo.   L'istituto   collaboratore,  a  partire  dalla  prima
erogazione,  trasferisce  il  contributo  alle  imprese nell'arco del
quinquennio    successivo   alla   data   di   consegna   dei   beni,
indipendentemente  dalla  durata  contrattuale; cio' avviene per rate
semestrali posticipate, determinate sulla base dell'ammontare e della
data  di  ciascuna  erogazione.  Il  primo trasferimento comprende le
eventuali quote di contributo relative ai semestri gia' scaduti e gli
interessi    sulle    erogazioni    gia'   effettuate   dalla   banca
concessionaria,  calcolati  con capitalizzazione annua al TUS vigente
al   momento   delle   singole  erogazioni  stesse,  per  il  periodo
intercorrente  tra  la data di valuta di ciascuna erogazione e quella
dell'effettivo     trasferimento.    I    successivi    trasferimenti
comprenderanno  anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo
contributo,  calcolati  con  capitalizzazione annua al TUS vigente al
momento delle singole erogazioni.
7.3 Ciascuna erogazione avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione
della    prima,    che   puo',   a   richiesta,   essere   svincolata
dall'avanzamento  del  programma  ed  essere  disposta  a  titolo  di
anticipazione,   previa  presentazione  di  fideiussione  bancaria  o
polizza  assicurativa  irrevocabile,  incondizionata  ed escutibile a
prima  richiesta a favore del Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato.  L'anticipazione  opera  anche per le operazioni
realizzate  con  il  sistema  della  locazione  finanziaria,  purche'
risulti stipulato il relativo contratto. Ai fini delle erogazioni per
stato  d'avanzamento,  l'impresa deve avere sostenuto almeno un terzo
della spesa approvata per la prima erogazione, almeno i due terzi per
la  seconda  ed  il totale della stessa per la terza. In ogni caso il
raggiungimento,   alla   data  della  disponibilita',  di  uno  stato
d'avanzamento  superiore a quello corrispondentemente necessario, non
puo'  dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata,
ne'  il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della
data   della   disponibilita',   puo'  dare  luogo  ad  un'erogazione
anticipata.  Nei  casi  di riduzione del programma di spesa, prima di
procedere all'erogazione delle quote residue, la banca concessionaria
procede   al   ricalcolo  della  singola  quota  costante  erogabile,
provvedendo  alla  detrazione delle maggiori somme eventualmente gia'
erogate,   secondo   i  criteri  di  cui  all'art.  8,  comma  5  del
regolamento,  applicando, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo,
i soli interessi legali.
7.4  Ai  fini di ciascuna erogazione, l'impresa, o, per le operazioni
di  locazione  finanziaria,  l'istituto collaboratore, trasmette alla
banca  concessionaria  la relativa richiesta secondo lo schema di cui
all'Allegato n. 9, con allegata la documentazione di cui all'Allegato
n.   10   e,  limitatamente  alla  terza  ed  ultima  erogazione,  la
documentazione   finale  di  spesa  e  le  dichiarazioni  di  cui  al
successivo  punto 8.4. Per le operazioni diverse da quelle realizzate
con  il  sistema  della  locazione  finanziaria, detta richiesta puo'
essere trasmessa anche tramite l'istituto collaboratore.
7.5  Entro  il termine di quindici giorni dalla data di presentazione
della   documentazione  e,  comunque,  non  prima  della  data  della
disponibilita',  la  banca  concessionaria,  dopo  aver  accertato la
vigenza  dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza
e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione esibita
dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza
tra  la  percentuale  dello  stato  d'avanzamento dichiarata e quella
necessaria   per   l'erogazione,   eroga,  anche  tramite  l'istituto
collaboratore,   la   quota  disponibile,  dandone  comunicazione  al
Ministero.
7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione della terza quota, la
concessione  definitiva  non  sia  stata  emanata, la quota stessa e'
ridotta  del  30%,  da  conguagliare successivamente alla concessione
definitiva medesima.

8 - DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE

8.1   Entro  un  mese  dalla  data  di  ricevimento  del  decreto  di
concessione  provvisoria,  per i programmi gia' ultimati a tale data,
ovvero  entro  un  mese  dalla data di ultimazione del programma e di
entrata   in  funzione  degli  impianti,  per  i  programmi  ultimati
successivamente,  l'impresa deve inviare alla banca concessionaria le
dichiarazioni,   di   cui  all'art.  6,  comma  10  del  regolamento,
attestanti dette date. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale
rappresentante   dell'impresa  o  da  suo  procuratore  speciale.  In
considerazione  del  fatto  che  dalla  data  di  entrata in funzione
decorre  il periodo di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1 durante
il  quale  i  beni  agevolati  non  possono  essere distolti dall'uso
previsto,  pena  la  revoca  totale o parziale delle agevolazioni, e'
data  facolta'  alle  imprese, in caso di programmi articolati, per i
quali  l'entrata  in  funzione  degli  impianti  puo'  anche in parte
precedere  l'ultimazione del programma, di rendere piu' dichiarazioni
di   entrata   in   funzione,  relative  a  blocchi  di  investimento
funzionalmente   autonomi.   Ai  fini  di  cui  sopra,  per  data  di
ultimazione  del  programma  si  intende quella dell'ultima fattura o
dell'ultimo  titolo  di  spesa ammissibile. Nel caso di iniziative da
realizzare   con   il   sistema   della   locazione  finanziaria,  la
dichiarazione  attestante  la  data  di  ultimazione del programma e'
sostituita dal verbale di consegna dei beni.
8.2  Dopo  l'ultimazione  del  programma  di investimenti e dopo aver
effettuato  il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria
delle  agevolazioni,  anche  tramite l'istituto collaboratore, o, nel
caso   di  iniziative  realizzate  con  il  sistema  della  locazione
finanziaria,  l'istituto  collaboratore  stesso, trasmette alla banca
concessionaria  la  documentazione  comprovante l'effettuazione delle
spese  dell'iniziativa agevolata. La trasmissione deve avvenire entro
e  non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma (vedasi
precedente  punto  8.1  e, per le iniziative promosse dalle piccole e
medie  imprese  nelle  aree  Obiettivi  2  e  5b e che possono essere
ammesse  al  cofinanziamento,  anche  successivo  punto  10.2).  Alla
scadenza  dei  sei  mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi -
che,  comunque,  devono  essere  rassegnati con congruo anticipo alla
banca   concessionaria   -   quest'ultima  propone  la  revoca  delle
agevolazioni  al  Ministero  il  quale  procede  alla  emanazione del
conseguente decreto.
8.3  La  documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle
fatture  o  delle  altre  documentazioni  fiscalmente  regolari,  ivi
comprese   le   commesse   interne   di  lavorazione,  quietanzate  o
accompagnate   da   idonea   documentazione   comprovante  l'avvenuto
pagamento. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dalla
banca  concessionaria,  previa esibizione, da parte dell'impresa, dei
documenti  in originale e copia. In alternativa, la documentazione in
argomento  puo'  consistere in elenchi o in elaborati di contabilita'
industriale  riepilogativi  dei  suddetti  titoli;  in  questo caso i
titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno
deve   essere  indicato  il  numero  e  la  data,  il  fornitore,  la
descrizione  del  bene acquistato o realizzato ed il relativo importo
al  netto  dell'IVA. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli
attestanti  l'avvenuto  pagamento,  devono  comunque  essere tenuti a
disposizione  dall'impresa  per  gli  accertamenti,  i controlli e le
ispezioni   previsti   dal   regolamento.   Le  commesse  interne  di
lavorazione  possono  riferirsi  esclusivamente alla realizzazione di
macchinari,  impianti  e  attrezzature e relative progettazioni; esse
devono  esplicitare  l'oggetto  della commessa, le date di apertura e
chiusura,  i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da
magazzino,  con  gli  estremi  dei  documenti di spesa ed il relativo
costo,  il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e
delle  rispettive  ore  di lavorazione ed il relativo costo, le spese
generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque,
non  superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo
dei  materiali  prelevati  dal magazzino e' quello di inventario, con
esclusione   di   qualsiasi  ricarico.  Il  costo  del  personale  e'
determinato  in  base  al  costo  orario medio, ottenuto dividendo la
retribuzione  annua  media  della  categoria  di  appartenenza per il
numero  di  ore  lavorative annue della categoria medesima, secondo i
contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.
Alle  commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di
acquisto  o dei buoni di prelievo dei materiali, nonche' un prospetto
riepilogativo  dei  dati  concernenti  le  prestazioni  di manodopera
contenente,  per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero
degli  addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore
prestate,  e  la  relativa  valorizzazione  oraria.  In calce a detto
prospetto  il  legale rappresentante dell'impresa deve attestare, con
le  modalita'  di  cui all'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15, che le
valorizzazioni  sono  state  effettuate sulla base della retribuzione
annua media, comprensiva di oneri sociali, effettivamente corrisposta
ai  dipendenti  che hanno prestato la loro opera per la realizzazione
della commessa.
8.4  Alla  documentazione  finale  di  spesa deve essere allegata una
dichiarazione  dell'impresa  e, nel caso di iniziative realizzate con
il   sistema   della   locazione   finanziaria,   una   dell'istituto
collaboratore.  Dette dichiarazioni devono essere rese, a seconda dei
casi,  secondo gli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il testo
corrispondente  al  caso  ricorrente  e  omettendo le ipotesi che non
ricorrono,  onde evitare cancellazioni o abrasioni: * Allegato n. 11,
resa   dal  legale  rappresentante  dell'impresa  o  suo  procuratore
speciale,  nel  caso  di  iniziative  con investimenti ammessi in via
provvisoria  inferiori a tre miliardi di lire, * Allegato n. 12, resa
dal  legale  rappresentante  dell'impresa o suo procuratore speciale,
nel  caso  di  iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria
inferiori  a  tre  miliardi  di  lire realizzati con il sistema della
locazione   finanziaria,   *   Allegato   n.   13,  resa  dal  legale
rappresentante  dell'impresa  o suo procuratore speciale, nel caso di
iniziative  con  investimenti  ammessi  in  via  provvisoria  pari  o
superiori  a  tre miliardi di lire, * Allegato n. 14, resa dal legale
rappresentante  dell'impresa  o suo procuratore speciale, nel caso di
iniziative  con  investimenti  ammessi  in  via  provvisoria  pari  o
superiori  a  tre  miliardi  di  lire realizzati con il sistema della
locazione finanziaria, * Allegato n. 15, resa dalla societa' di leas-
ing,   nel  caso  di  iniziative  con  investimenti  ammessi  in  via
provvisoria  inferiori  a  tre  miliardi  di  lire  realizzati con il
sistema  della  locazione  finanziaria. Tali dichiarazioni concernono
anche   la   data   di   entrata   a   regime,   ancorche'  prevista,
dell'iniziativa,  con  cio'  intendendo  il  momento  in  cui tutti i
fattori   della   produzione   oggetto  dell'iniziativa  medesima  si
integrano   tra  loro  e  con  gli  eventuali  impianti  preesistenti
raggiungendo  gli  obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai
livelli  occupazionali.  Sull'argomento si rinvia al precedente punto
6.6,   in   merito   alla  verifica  dello  scostamento  del  secondo
indicatore.
8.5  Entro  60  giorni dal ricevimento della documentazione finale di
spesa  e  delle  dichiarazioni  di cui al punto precedente, le banche
concessionarie  provvedono  a:  -  verificare  la  completezza  e  la
pertinenza  all'iniziativa  agevolata  della  documentazione  e delle
dichiarazioni trasmesse dall'impresa e/o dall'istituto collaboratore;
-  redigere  una  relazione  sullo  stato  finale  del  programma  di
investimenti,  secondo  gli  schemi concordati in sede di convenzione
con  il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 9, comma
10  del  regolamento; - trasmettere al Ministero la relazione finale,
copia  della documentazione di spesa, vistata, punzonata o timbrata a
secco  per  attestazione  di  conformita' della documentazione stessa
agli  originali  quietanzati,  nonche'  le  dichiarazioni  di  cui al
precedente punto 8.4.
8.6 Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati
da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con
spesa  ammessa  in via provvisoria pari o superiore a tre miliardi di
lire,  dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma
di  investimenti  nominando  apposite commissioni. Per i programmi la
cui   spesa  ammessa  risulta  inferiore  a  tre  miliardi  di  lire,
l'accertamento  sulla  realizzazione  dell'iniziativa  consiste nella
verifica  della  sussistenza e della completezza della documentazione
di  cui  al  precedente  punto  8.5.  Sulla  base  di  una  relazione
monografica   riassuntiva  degli  esiti  di  detti  accertamenti,  il
Ministero   emana   il   decreto  di  concessione  definitivo,  dando
disposizioni  alla  banca  concessionaria  di  erogare  quanto ancora
dovuto  all'impresa,  ivi  compreso il 30% di cui al precedente punto
7.6.  Qualora  sia decorso il termine di cui all'art. 10, comma 6 del
regolamento, si procede come disciplinato dallo stesso articolo.

9 - REVOCHE

9.1  Il  Ministero  procede  alla  revoca  parziale  o  totale  delle
agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della
banca  concessionaria,  previo eventuale accertamento ispettivo sulle
inadempienze  da  parte  dell'impresa.  Il  decreto di revoca dispone
l'eventuale  recupero  delle somme erogate, indicandone le modalita'.
Con  riferimento  all'art.  8, comma 1 del regolamento, danno luogo a
revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere a),
c), e), f) e g); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui
alle  lettere b) e d). In relazione a quanto indicato alla lettera d)
si  precisa che nel caso in cui l'iniziativa non venga ultimata entro
i  termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca e'
parziale  ed  interessa  le  agevolazioni afferenti i titoli di spesa
datati  successivamente  a  detti termini, fatta salva ogni ulteriore
determinazione     conseguente    alle    verifiche    sull'effettivo
completamento  dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi
prefissati.   Nei   casi   di   revoca   parziale,   ai   fini  della
rideterminazione  dell'ammontare delle agevolazioni e di quello delle
tre  quote,  si  procede,  come  per la concessione provvisoria, alla
distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal
senso  provvedono  le  banche concessionarie in sede di parere di cui
all'art.  8, comma 2 del regolamento. Nel caso in cui alla data della
revoca   parziale  le  erogazioni  siano  in  corso,  l'ammontare  da
recuperare  puo'  essere  detratto a valere sull'erogazione ancora da
effettuare.  Nel  caso  in  cui  le  erogazioni  ancora da effettuare
risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in
cui  si sia gia' provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una
procedura   di   recupero,   eventualmente   coatto,   nei  confronti
dell'impresa   beneficiaria.   In  caso  di  recupero  conseguente  a
provvedimenti  di  revoca, sia attraverso detrazione dalle erogazioni
ancora   da   effettuare   che   attraverso   restituzione  da  parte
dell'impresa,  il  relativo ammontare e' determinato come indicato al
precedente punto 6.5, lettera l).

10 - COFINANZIAMENTO U.E.

10.1  La  legge  n.  488/92  costituisce  la  normativa  nazionale da
utilizzare  per  il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione
Europea  previste  nel  Quadro  Comunitario di Sostegno '94-'99 e dal
relativo   programma  operativo  industria  e  servizi  per  le  aree
Obiettivo  1,  nonche'  nei  Documenti Unici di Programmazione per le
aree  dell'Obiettivo  2  ('94-'96)  e  dell'Obiettivo  5b  ('94-'99).
L'eleggibilita'  della  legge  n.  488/92  a  strumento  nazionale di
cofinanziamento determina, peraltro, una sovrapposizione di normative
-   quella   nazionale   e   quella  comunitaria  -  con  conseguenti
limitazioni, ai soli fini dell'utilizzo delle risorse U.E., del campo
di   applicazione  del  regime  di  aiuto,  per  quanto  riguarda  in
particolare  i  soggetti  beneficiari delle agevolazioni ed i settori
agevolabili.
10.2 Con riferimento alle aree Obiettivi 2 e 5b, i Documenti Unici di
Programmazione prevedono la possibilita' di finanziare esclusivamente
le  piccole  e  medie imprese. Cio' determina che in ciascuna regione
sara'   riservata  a  tali  categorie  di  imprese  uno  stanziamento
corrispondente  alle  risorse  comunitarie  maggiorate  delle risorse
nazionali  necessarie  ad  attivare  il  cofinanziamento  stesso.  Si
ricorda   che   in   tali   zone  la  spesa  pubblica  corrispondente
all'agevolazione    viene    coperta,   nell'ambito   dei   programmi
cofinanziati,  per  il 75% dallo stato membro e per il 25% dall'U.E.,
mentre  nelle  zone  Obiettivo  1  il  concorso e' paritario, essendo
fissato  nel  50%.  Nelle  zone Obiettivi 2 e 5b l'agevolabilita' dei
programmi delle grandi imprese - li' dove consentita dall'art. 92.3.C
del  Trattato  -  risulta, pertanto, possibile utilizzando le risorse
nazionali  stanziate  in  aggiunta a quelle strettamente necessarie a
garantire  il cofinanziamento. Limitatamente alle zone Obiettivo 2 ed
alle  iniziative  promosse  dalle piccole e medie imprese che possono
essere  ammesse  al  cofinanziamento,  per  il  quale  e'  necessario
procedere  all'erogazione  a  saldo  entro il 1998, il termine per la
presentazione  della  documentazione  finale  di  spesa,  di  cui  al
precedente punto 8.2, e' fissata al 30.6.1998. Sempre con riferimento
a   tali   iniziative,  l'impegno  di  spesa  dovra'  essere  assunto
dall'Amministrazione  entro  il  31.12.1996.  Per  quanto riguarda le
iniziative  di  cui sopra ubicate nelle zone Obiettivo 5b, il termine
ultimo per l'impegno di spesa e per l'erogazione a saldo sono fissate
rispettivamente  al  31.12.1999  ed  al  31.12.2001. Tali termini non
impongono, pertanto, una riduzione del tempo massimo di realizzazione
del  programma in sede di prima applicazione degli interventi. Per le
iniziative   promosse  dalle  piccole  e  medie  imprese  nelle  aree
Obiettivi  2 e 5b e che possono essere ammesse al cofinanziamento, il
termine  di  decorrenza  delle  spese  ammissibili  in  sede di prima
applicazione e' fissato al 1 gennaio 1994.
10.3  Per  quanto  riguarda  i settori agevolabili, e con riferimento
agli interventi nelle aree Obiettivi 1, 2 e 5b, quello agroalimentare
e'  stato  escluso  dal  cofinanziamento U.E. in considerazione della
contestuale  finanziabilita'  a carico dei fondi FEOGA. Nell'Allegato
n.   2   sono   riportati   analiticamente  i  prodotti  esclusi  dal
cofinanziamento.   Anche   in   tale   caso,  le  iniziative  escluse
dall'intervento  U.E.  potranno  essere  assistite dalle agevolazioni
della  legge  n. 488/92 utilizzando le risorse nazionali stanziate in
aggiunta   a   quelle   strettamente   necessarie   a   garantire  il
cofinanziamento.
10.4  Sulla  base  delle suesposte considerazioni, corre l'obbligo di
avvertire  le  imprese  ed  i soggetti interessati che la concessione
delle  agevolazioni sara' disposta secondo l'ordine della graduatoria
di  cui  al precedente punto 6.1, fatto salvo l'obbligo derivante dal
rispetto  delle  predette limitazioni ed esclusioni in relazione alle
risorse  vincolate  al  cofinanziamento  delle  misure  dell'U.E.. Si
ritiene,    altresi',    opportuno    indicare   alcune   limitazioni
sull'ammissibilita'  dei  costi,  che,  pur mutuate dalla misura U.E.
relativa  al  solo Obiettivo 1, si ritiene opportuno estendere, sotto
forma  di  direttiva  per  gli  enti  istruttori, a tutti i territori
interessati  dall'intervento  agevolativo, anche con riferimento alle
iniziative  non cofinanziate: - costo per l'acquisto del terreno: non
potra'   superare   il   valore  massimo  del  10%  dell'investimento
complessivo;  -  costi per la progettazione e direzione lavori, studi
di  fattibilita'  economico-finanziaria  e  di valutazione di impatto
ambientale,  collaudi  di  legge e concessioni edilizie: non potranno
superare  il  5%  dell'investimento complessivo. Si rammenta, infine,
che   l'utilizzo   delle  risorse  messe  a  disposizione  dall'U.E.,
nell'ambito  degli  interventi  in favore delle zone Obiettivi 1, 2 e
5b,  e' strettamente vincolato agli orientamenti interpretativi della
commissione  U.E. per quanto riguarda in particolare l'ammissibilita'
a  cofinanziamento  dei  programmi  di  investimento e delle relative
spese.  Di  tali  orientamenti sara' data tempestiva informativa alle
imprese.

11 - NORME TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE

11.1  In  sede di prima applicazione, i termini iniziale e finale per
la  presentazione  delle  domande sulle risorse finanziarie del primo
anno  verranno  fissati  con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  regolamento.  Cio'  avverra' con congruo anticipo
rispetto  al  termine  da  fissare,  ma  con l'intento di discostarsi
quanto  meno  possibile  dalla  tempistica  indicata  nel regolamento
stesso.  In  considerazione  del  prevedibile  breve  lasso  di tempo
comunque  intercorrente tra la data della presente circolare e quella
del primo termine di presentazione delle domande, e' opportuno che le
imprese  interessate,  cui  la  presente circolare fornisce tutti gli
elementi   utili   per  la  predisposizione  della  domanda  e  della
documentazione   a   corredo  della  stessa,  avviino  per  tempo  la
predisposizione  di  tutto  cio'  che  e'  necessario.  Il  Ministero
provvedera'   tempestivamente   a   diramare  l'elenco  delle  banche
concessionarie  cui inoltrare le domande medesime. Detto elenco viene
aggiornato  dal  Ministero  con proprie circolari da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
11.2  L'art.  12 del regolamento consente alle imprese la facolta' di
riproporre,  limitatamente al primo anno, eventuali domande avanzate,
entro  i  termini  previsti,  ai  sensi  della  legge  n. 64/86 e non
agevolate,  ovvero  avanzate  successivamente,  prima dell'entrata in
vigore  del  regolamento  medesimo,  ritenendo  valida, ai fini della
decorrenza  delle  spese  ammissibili, la data di presentazione delle
domande originarie. Possono essere prese in considerazione a tal fine
solo  le  domande originarie: a) presentate, entro il 20.8.92, ad uno
degli  organismi  abilitati  ai  sensi  della  legge n. 64/86 per gli
interventi  in  favore  delle attivita' produttive, e non agevolate e
non  inserite  nell'elenco, di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.L. n.
32/95,  convertito  dalla  legge  n.  104/95, per cause diverse dalla
mancanza dei requisiti di ammissibilita' alle agevolazioni cosi' come
previsti  dalla  stessa  legge  n.  64/86; b) presentate ad uno degli
organismi  abilitati  (vedi sopra) entro il 20.8.92 e ricadenti nelle
ipotesi  di  cui  all'art.  3 bis del D.L. n. 415/92 convertito dalla
legge  n.  488/92,  e  cioe' con investimenti non ancora avviati alla
data  del  21.8.92, con contratto di locazione finanziaria non ancora
stipulato  o  non  deliberati ne' approvati dagli istituti di credito
abilitati alla stessa data; c) presentate dopo il 20.8.92 e fino alla
data di entrata in vigore del regolamento, alla soppressa Agensud, ad
uno degli enti istruttori convenzionati con la stessa o al Ministero;
per  domande presentate all'Agensud o al Ministero si intendono anche
quelle  presentate, per effetto della delega di cui all'art. 9, comma
14, della legge n. 64/86, alle regioni o ad uno degli istituti con le
stesse  convenzionati.  Le suddette domande devono essere complete di
tutti gli elementi necessari per consentire alla banca concessionaria
di  verificare  che  la  domanda  originaria  e  quella riproposta si
riferiscano  effettivamente  allo  stesso  programma, con riferimento
alla  localizzazione  ed  al  settore  merceologico  delle principali
produzioni.  Il  programma  deve  comunque rispondere ai requisiti di
ammissibilita'  di cui al regolamento e presentare le caratteristiche
per  essere  inquadrato  in una delle tipologie di cui all'art. 3 del
regolamento stesso.
11.3  Ai  fini  della  determinazione  della  dimensione dell'impresa
richiedente  le  agevolazioni, qualora la domanda venga ripresentata,
ai  sensi  dell'art.  12,  comma 1 del regolamento, si fa riferimento
alla data di sottoscrizione del modulo della domanda stessa.
11.4  Per  quanto  concerne  le  spese  ammissibili,  possono  essere
agevolate  le  spese  effettuate a partire dai due anni precedenti la
presentazione  della  domanda  stessa  ovvero,  nei  casi  di  cui al
precedente  punto  11.2,  dalla  domanda  originaria,  la cui data di
presentazione  e'  attestata  dal  soggetto  che  l'ha  ricevuta.  In
quest'ultimo caso il termine per l'ultimazione del programma e' di 54
mesi  dalla  data  della domanda originaria stessa. Per le iniziative
promosse  nelle aree Obiettivi 2 e 5b e che possono essere ammesse al
cofinanziamento, il termine di decorrenza delle spese ammissibili, in
sede   di   prima   applicazione,  e'  fissato  al  1  gennaio  1994,
indipendentemente  dalla data di presentazione della domanda. Ai fini
di  cui  sopra,  la  data  di effettuazione della spesa e' quella del
relativo titolo ancorche' quietanzato o pagato successivamente.
11.5  La  domanda  ripresentata,  ai  sensi dell'art. 12, comma 1 del
regolamento, deve essere accompagnata, oltre che dalla documentazione
di  cui  all'Allegato  n.  5,  da:  -  una  dichiarazione  del legale
rappresentante dell'impresa o procuratore speciale, secondo lo schema
di  cui all'Allegato n. 7, attestante la sussistenza delle condizioni
di  cui  al  precedente  punto  11.2;  - un attestato, rilasciato dal
soggetto che ha ricevuto la domanda originaria, qualora diverso dalla
banca  concessionaria  prescelta per l'istruttoria, secondo lo schema
di cui all'Allegato n. 8, attestante la data del ricevimento; - copia
conforme  del  modulo  o  della domanda originaria. Le suddette copie
conformi   vengono   rilasciate   dai  soggetti  che  possiedono  gli
originali,  qualora  diversi  dalla banca concessionaria. Nel caso in
cui  la domanda sia incompleta della documentazione aggiuntiva di cui
sopra   o   non   presenti   le  necessarie  caratteristiche  per  il
riconoscimento  delle  condizioni  previste dall'art. 12, comma 1 del
regolamento, la stessa viene considerata come presentata per la prima
volta.  Nel  caso  di domanda ripresentata, la spesa complessivamente
ammissibile, secondo i criteri di cui all'art. 4 del regolamento, non
puo'  essere  comunque  superiore  a  quella  indicata  nella domanda
originaria.
11.6  Ai  fini  delle  determinazione  del primo indicatore di cui al
precedente  punto  6.2,  nel caso in cui, alla data di sottoscrizione
del  modulo,  il  programma sia gia' tutto ultimato e contabilizzato,
l'ammontare   del   capitale  proprio  investito  nell'iniziativa  e'
determinato  con  i  medesimi  criteri da adottare per le verifiche a
consuntivo di cui al precedente punto 6.6.

                                                    Il Ministro: Clo'