Alle imprese interessate All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. All'ASS.I.RE.ME. D.G.P.I - Div. I Alla CONFINDUSTRIA Alla CONFAPI Alla CONFCOMMERCIO Alla CONFESERCENTI Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e sulla base della deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995, ha fissato le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il citato decreto ministeriale, nel seguito denominato "regolamento", rinvia ad una successiva circolare la definizione, in particolare, del modulo da utilizzare per la domanda di agevolazione, della documentazione da allegare alla stessa e delle dichiarazioni che l'impresa deve rendere in sede di rendicontazione finale. Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, si forniscono le seguenti indicazioni nonche', in allegato, il facsimile del modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni. 1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE 1.1 Il sistema agevolativo e' applicato con cadenza annuale. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, la concessione di un contributo in c/capitale alle imprese che ne abbiano fatto domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a fronte di iniziative concernenti investimenti produttivi. 1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun anno sono individuate con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative in una graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna area regionale e per l'anno di riferimento. Per l'istruttoria delle iniziative, il Ministero si avvale di banche o di societa' di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La posizione dell'iniziativa nella graduatoria di merito e' determinata dal valore che per la stessa assumono i seguenti tre indicatori: - valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo - numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo - valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta. 1.3 Le graduatorie vengono pubblicate entro il 30 giugno di ciascun anno. Contestualmente il Ministero provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore delle iniziative il cui fabbisogno puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria, tenendo conto di una riserva, del 50%, in favore delle piccole e medie imprese, e di una limitazione, del 5%, nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi. 1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili in tre quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla concessione provvisoria, attraverso versamento delle stesse su conti appositamente aperti dalle banche concessionarie. Le banche concessionarie provvedono, secondo stati d'avanzamento, all'erogazione di ciascuna quota in favore delle imprese beneficiarie, una volta che queste ultime abbiano dimostrato la sussistenza dei necessari requisiti. L'erogazione della singola quota puo' avvenire anche lo stesso giorno della relativa disponibilita' qualora l'impresa abbia provveduto per tempo ai propri adempimenti. La principale condizione per l'erogazione e' che l'iniziativa abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare. La prima quota puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa o fidejussione bancaria. Dalla terza quota viene trattenuto il 30% della stessa, da erogare successivamente al decreto di concessione definitiva. 1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa deve produrre la relativa documentazione finale di spesa; sulla base della stessa la banca concessionaria redige una relazione sullo stato fi- nale del programma. Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa, di quanto eventualmente ancora dovuto. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese estrattive e manifatturiere e quelle di servizi che intendono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unita' locali ubicate nelle aree di cui all'Allegato n. 1, individuate dalla Commissione dell'Unione Europea come ammissibili agli interventi dei Fondi Strutturali, Obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c del trattato di Roma. Le imprese estrattive e manifatturiere devono operare in uno dei settori produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazione di minerali" e D - "Attivita' manifatturiere" della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 91, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione Europea di cui all'Allegato n. 2 (vedasi anche punto 10). Le imprese fornitrici di servizi devono essere necessariamente costituite sotto forma di societa' e devono operare in uno dei settori di cui all'Allegato n. 3. In relazione a questi ultimi, tra le problematiche della gestione, della logistica, del personale e della certificazione nell'impresa si intendono comprese quelle ambientali e sulla sicurezza del lavoro. 2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione a seconda del valore assunto dai seguenti tre parametri individuati dall'Unione Europea: 1) il numero dei dipendenti; 2) il fatturato annuo o, in alternativa, il totale dell'attivo patrimoniale; 3) la dimensione delle imprese partecipanti nel capitale dell'impresa beneficiaria stessa. Il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale dell'attivo patrimoniale vengono rilevati, con i criteri di seguito specificati, con riferimento all'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio, all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda, intendendo tale la data dell'autentica della firma in calce al modulo stesso; la composizione della compagine sociale viene rilevata alla data della sottoscrizione stessa. Per le imprese che, alla data di sottoscrizione del modulo, risultino costituite da non oltre un anno, i tre parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione. Un'impresa e' considerata di piccola o media dimensione se nessuno dei tre parametri supera il rispettivo limite corrispondente alla dimensione stessa, cosi' come indicato all'art. 2, comma 5 del regolamento (vedasi Appendice, Esempio n. 1). I valori di tali parametri vengono rilevati con riferimento all'impresa nel suo complesso e non alla sola unita' produttiva nell'ambito della quale viene realizzato il programma di investimenti. Ai fini di cui sopra: - qualora la domanda venga ripresentata, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento, a seguito di restituzione della stessa per il completamento dei dati, delle informazioni e/o della documentazione mancanti, si fa riferimento alla data di sottoscrizione del modulo della domanda ripresentata; - qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per insufficienza delle disponibilita' finanziarie dell'anno, venga inserita, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, nelle graduatorie del solo esercizio successivo, invariata o dopo riformulazione da parte dell'impresa, si fa riferimento, rispettivamente, alla data di sottoscrizione del modulo della domanda originaria o di quello della domanda riformulata; - qualora la domanda venga ripresentata, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del regolamento, con riferimento ad una precedente non agevolata, si fa riferimento alla data di sottoscrizione del modulo della domanda stessa. 2.3 Per quanto riguarda la determinazione del primo parametro dimensionale, concernente il numero dei dipendenti, si prende in considerazione il numero medio mensile dei dipendenti occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola dell'impresa richiedente nell'esercizio di cui al punto 2.2, compreso il personale in C.I.G. ed in C.I.G.S., quello stagionale, quello part-time e quello assunto con contratto di formazione e lavoro, quest'ultimo purche' con periodo di formazione gia' maturato (vedasi Appendice, Esempio n. 2). 2.4 Il secondo parametro riguarda il fatturato annuo o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda. I due valori sono alternativi nel senso che, ai fini della determinazione del secondo parametro, si assume quello riferibile alla dimensione minore. Il fatturato, da valutare al netto di sconti e abbuoni, e' quello di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile; il totale dell'attivo dello stato patrimoniale deve essere quello risultante dal bilancio redatto come sopra. Ai fini dell'individuazione della dimensione aziendale, l'impresa deve fornire i dati relativi ai parametri di cui all'art. 2, comma 5 del regolamento; per quanto concerne il fatturato netto e l'attivo dello stato patrimoniale, i dati devono essere espressi in milioni di lire; la banca concessionaria provvede alla conversione in ECU utilizzando il tasso vigente alla chiusura dell'esercizio suddetto, cosi' come individuato dal decreto del Ministro dell'industria 1.6.1993 e successivi adeguamenti (vedasi Appendice, Tabella n. 1). Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare le poste di cui si e' detto desumendole dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, quella relativa all'attivo patrimoniale, secondo il "prospetto delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformita' agli artt. 2423 e seguenti c.c.. 2.5 Il terzo parametro riguarda la dimensione della o delle imprese che partecipano al capitale dell'impresa richiedente le agevolazioni e di cui si deve individuare la dimensione. In tal senso la condizione perche' un'impresa venga classificata di piccola o media dimensione e' che l'impresa stessa non sia partecipata per piu' di un quarto da un'altra impresa di dimensione superiore. Sono escluse da questo computo le societa' finanziarie pubbliche, quelle a capitale di rischio e gli investitori istituzionali, questi ultimi purche' non esercitino alcun controllo sull'impresa stessa. Ai fini di cui sopra, per finanziaria pubblica si intende la societa' la cui attivita' e struttura e' definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%. Si intende a capitale di rischio la societa' che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono. Per investitori istituzionali si intendono gli enti e gli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.). 2.6 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/capitale, nei limiti delle misure massime consentite di cui all'art. 2, comma 9 del regolamento, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unita' produttiva (aree Allegato n. 1). Nel caso in cui detta unita' produttiva dovesse insistere su due o piu' aree confinanti, caratterizzate da differenti massimali, si assume la misura relativa all'area sulla quale lo stabilimento insiste prevalentemente. L'imprenditore deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nel modulo di domanda, la misura intera o solo una parte della stessa (vedasi anche successivo punto 6.4). Vedasi Appendice, Esempio n. 3. 2.7 Dette misure massime sono espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalita' temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle tasse. 2.8 Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti: - l'impresa richiedente indica, nel modulo di domanda, le spese rela- tive agli investimenti da effettuare e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date effettive o presunte dei relativi titoli, ancorche' quietanzati o comunque pagati successivamente; - dette spese, cosi' come giudicate congrue ed ammissibili dalla banca concessionaria, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (vedasi Appendice, For- mula n. 1 ed Esempio n. 4); - l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili; - detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilita' delle agevolazioni in tre quote uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla concessione (vedasi anche punto 7.1); - limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota cosi' determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilita'; - sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura massima, richiesta dall'impresa, si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle previste date; - la somma delle tre quote cosi' determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto di concessione. Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle tre quote vedasi la Formula n. 2 e l'Esempio n. 5 riportati in Appendice. 2.9 Ai fini di cui sopra: - per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende quello del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni; nel caso di domande da considerare unitariamente, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del regolamento, si assume la prima delle date di avvio a realizzazione delle singole iniziative; - per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un unico tasso, e cioe' quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali; - il tasso di attualizzazione che entra in vigore il 1 gennaio di ciascun anno, e' pari alla media dei tassi di riferimento per i finanziamenti agevolati nel settore industriale registrati nel trimestre settembre-novembre dell'anno precedente; esso e' soggetto a variazioni nel corso dell'anno; cio' si verifica allorche' la differenza tra il tasso di attualizzazione in vigore e la media dei tassi di riferimento del precedente trimestre superi il 15% dello stesso tasso di attualizzazione in vigore. Si riportano in Appendice, Tabella n. 2, i tassi in vigore negli anni compresi tra il 1985 ed il 1995. Ai fini della concessione provvisoria delle agevolazioni, qualora alla data della stessa il programma di investimenti sia ancora da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore all'epoca della concessione; - per la determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che il 50% di ciascuna delle tre quote concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei nove successivi. Si conviene altresi' che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle applicabili alla data della concessione provvisoria. 2.10 L'ammontare delle agevolazioni come sopra calcolato viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonche' dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione provvisoria, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni cosi' definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 14 del regolamento. 3 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI 3.1 Il programma di investimenti da agevolare puo' riguardare la realizzazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di uno stabilimento esistente, secondo le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento. Ai fini di una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa quanto segue. 3.2 Per quanto concerne il "nuovo impianto", si intende tale anche l'iniziativa connessa al cambiamento della localizzazione derivante da oggettiva impossibilita' per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nella precedente localizzazione. In tal caso il numero di occupati attivati dall'iniziativa, ai fini del calcolo dell'indicatore n. 2 (vedasi successivo punto 6.3), e' calcolato come specificato al successivo punto 3.3. Ai fini della valutazione del costo del progetto cui commisurare le agevolazioni, resta fermo quanto specificato all'art. 3, comma 2 del regolamento. 3.3 Per quanto concerne l'ampliamento: - l'"incremento dell'occupazione3/4 e' dato dalla differenza, strettamente riconducibile all'iniziativa, tra il numero medio mensile di occupati presso l'unita' produttiva interessata dal programma, rilevabile nell'esercizio antecedente a quello di avvio a realizzazione del programma ("precedente") e quello rilevabile nell'esercizio successivo a quello di entrata a regime degli impianti oggetto del programma medesimo ("a regime"). A tal fine si prende in considerazione il numero medio mensile dei dipendenti occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S., compreso quello stagionale, quello part-time e quello assunto con contratto di formazione e lavoro, quest'ultimo purche' con periodo di formazione gia' maturato. Nel caso in cui l'esercizio antecedente a quello di avvio a realizzazione preceda quello successivo all'entrata a regime di un eventuale precedente programma, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime3/4 previsto per detto programma, come eventualmente aggiornato; - per "altri fattori produttivi" si intende l'ammontare del capitale investito, inteso come totale dell'attivo patrimoniale aziendale; - per "capacita' di produzione" dell'impianto si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unita' di misura (laddove non e' possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unita' di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo; - per "prodotti similari" si intendono quelli appartenenti allo stesso "gruppo" della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT Î91; - per valore degli impianti preesistenti, si intende quello risultante dal bilancio societario relativo all'ultimo esercizio precedente la data di avvio a realizzazione del programma. Esso si considera rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi, qualora superi il 30% del valore dei nuovi immobilizzi fissi stessi. 3.4 Per quanto concerne l'ammodernamento, si precisa che: - per "produttivita'" si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati, determinato come specificato nel precedente punto 3.3; - per "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi" si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro. 3.5 Per ristrutturazione si intende il programma teso al miglioramento e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo, all'aggiornamento del prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali. 3.6 Per quanto concerne la riconversione si precisa che e' da intendere tale l'iniziativa attraverso la quale, con riferimento alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 91, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a "gruppi" differenti. 3.7 La riattivazione consiste nella ripresa produttiva di un impianto di cui sia accertato un permanente stato di inattivita'. Ai fini della concedibilita' delle agevolazioni, e' necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi della ditta richiedente siano diversi da quelli dell'impresa titolare degli impianti inattivi. 3.8 I programmi di investimento da agevolare devono essere organici e funzionali, e cioe' idonei, da soli, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nel modulo di domanda. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma, l'impresa, nella relazione da allegare al modulo di domanda, deve rappresentare il pi- ano strategico (business plan), atto a conseguire i suddetti obiettivi. I programmi concernenti l'acquisto di singoli macchinari devono essere ricondotti ad una delle tipologie ammissibili di cui all'art. 3 del regolamento. 3.9 Le spese possono essere agevolate qualora effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, ad eccezione di quelle relative a progettazioni, direzione dei lavori, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, collaudi di legge, acquisto del terreno e relative sistemazioni e indagini geognostiche e oneri per concessioni edilizie, che possono essere agevolate se sostenute a partire dal 1 gennaio antecedente la presentazione suddetta. L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente. Per le iniziative promosse dalle piccole e medie imprese nelle aree Obiettivi 2 e 5b e che possono essere ammesse al cofinanziamento, vedasi successivo punto 10.2. Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo ancorche' quietanzato o pagato successivamente. Nel caso di domanda ripresentata ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento, l'ammissibilita' delle spese, anche in sede di prima applicazione, decorre dalla data di ripresentazione. 3.10 Ad eccezione degli investimenti realizzati con il sistema della locazione finanziaria, per i quali gli adempimenti di cui al presente punto sono a carico dell'istituto collaboratore e verranno disciplinati in sede di convenzione tra le banche concessionarie e gli istituti collaboratori stessi, per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario ed impianto di produzione oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corripondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con il macchinario e l'impianto stesso, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema ed il prospetto di cui all'Allegato n. 6. La dichiarazione puo' essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo e' stato trascritto nell'elenco; a tal fine si puo' fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito lo stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture puo' dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni. 4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI 4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonche' la gestione delle relative somme, sono affidati in concessione a banche o societa' di servizi controllate da banche, de- nominate "banche concessionarie". I rapporti tra il Ministero e le banche concessionarie sono regolamentati, da apposita convenzione, predisposta dal Ministero stesso, tesa ad evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidita' procedurali ed uniformita' di comportamento da parte delle banche medesime. 4.2 Ai soli fini di facilitare le operazioni di accreditamento delle somme da erogare in favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni, nonche' alcuni altri adempimenti, le banche concessionarie possono stipulare sub-convenzioni con altre banche o societa' di leasing, denominati "istituti collaboratori", ferma restando, in capo alla banca concessionaria, la titolarita' dell'attivita' istruttoria. 4.3 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con il sistema della locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti collaboratori a tal fine abilitati. La convenzione prevedera' che una banca concessionaria, ancorche' abilitata alla locazione finanziaria, non possa ricoprire il duplice ruolo di soggetto istruttore e di locatore per la medesima operazione. All'istituto collaboratore, per le operazioni di locazione finanziaria, vengono riservati, tra l'altro, i seguenti ulteriori adempimenti: - accertare la completezza della domanda di agevolazioni (art. 5, comma 4 del regolamento) - indicare gli investimenti del programma suddivisi per anno solare attraverso l'apposito prospetto allegato alla domanda di agevolazioni (art. 2, comma 11) - sottoscrivere le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento dei lavori e la regolarita' delle eventuali opere murarie ai fini delle erogazioni (art. 7, comma 3, lettera b) - chiedere l'eventuale proroga per l'ultimazione dei lavori (art. 8, comma 4) - predisporre la documentazione finale di spesa e trasmetterla alla banca concessionaria (art. 9, comma 1) - sottoscrivere le dichiarazioni che accompagnano la documentazione finale di spesa (art. 9, comma 7). 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE DELLE BANCHE CONCESSIONARIE 5.1 Il termine di presentazione delle domande di agevolazioni sulle risorse finanziarie di ciascun anno e' fissato al 31 dicembre dell'anno precedente. 5.2 La domanda di agevolazioni deve essere presentata alla banca concessionaria prescelta, utilizzando esclusivamente il modulo a stampa, il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato in Allegato n. 4, disponibile anche presso gli Uffici centrali e periferici della Direzione Generale della Produzione Industriale del Ministero, presso le banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli uffici centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione Industriale con sede in Roma. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, la domanda deve essere invece necessariamente presentata, nei termini di cui sopra, all'istituto collaboratore che, dopo averne accertato la completezza di cui al successivo punto 5.8, provvedera' ad inoltrarla alla banca concessionaria per l'istruttoria. 5.3 Il modulo deve essere presentato in duplice esemplare, ciascuno timbrato e firmato con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15 dal legale rappresentante dell'impresa, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione di cui all'Allegato n. 5. Il modulo puo' essere firmato da un procuratore speciale dell'impresa; in tal caso alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa. 5.4 La domanda deve essere presentata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con raccomandata a mano. Nel primo caso, quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione; nel secondo caso si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o, per le operazioni di locazione finanziaria, l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del modulo stesso. In questo secondo caso, il predetto soggetto ricevente rilascia all'impresa copia del frontespizio del modulo recante il timbro di accettazione. 5.5 Qualora l'impresa, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, sia interessata all'inserimento di una domanda, non agevolata a causa delle insufficienti disponibilita' finanziarie, nelle graduatorie del solo esercizio successivo, deve avanzare specifica richiesta alla banca concessionaria entro i termini fissati per la presentazione delle domande relative a detto esercizio successivo. La domanda puo' essere inserita invariata o riformulata, in quest'ultimo caso previo ritiro e ripresentazione. La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande da inserire invariate nelle nuove graduatorie e le risultanze istruttorie delle domande riformulate, entro i termini di cui all'art. 6, comma 2 del regolamento. La suddetta riformulazione non deve comportare modifiche sostanziali del programma, con cio' intendendosi variazioni di ubicazione e/o di indirizzo produttivo dell'impianto e/o modifiche della tipologia dell'iniziativa. In caso di riformulazione della domanda non possono essere esposte spese in misura complessivamente superiore a quelle indicate nella domanda originaria. Nel caso in cui le predette domande risultassero ancora una volta non agevolate, vengono archiviate. 5.6 L'art. 2, comma 4 del regolamento consente alle imprese che intendono realizzare piu' iniziative su diverse unita' produttive, ma caratterizzate da un elevato grado di interconnessione produttiva, di richiedere che le stesse vengano considerate unitariamente ai fini della formazione delle graduatorie e delle successive concessioni. Nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi di tale facolta', deve comunque presentare piu' domande, una per ciascuna delle unita' produttive interessate dal programma, e avanzare specifica istanza di valutazione unitaria alla banca concessionaria. La suddetta facolta' puo' essere esercitata solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: - i programmi oggetto della richiesta devono necessariamente essere realizzati in unita' produttive differenti; - le unita' produttive di cui si tratta devono appartenere alla medesima azienda; non possono essere avanzate richieste in tal senso per unita' produttive facenti capo ad imprese giuridicamente distinte, pur se finanziariamente collegate o appartenenti allo stesso gruppo; - le unita' produttive devono essere ubicate in aree riconducibili alla medesima graduatoria regionale; - le unita' produttive devono svolgere attivita' singolarmente comprese tra quelle ammissibili alle agevolazioni; - le domande devono essere tutte avanzate a valere sui fondi di uno stesso anno; - la misura percentuale delle agevolazioni richieste, di cui all'art. 6, comma 4, lettera a.3 del regolamento, deve essere la stessa per tutte le iniziative; - le domande devono essere tutte avanzate alla stessa banca concessionaria anche se, per le operazioni di locazione finanziaria, per il tramite di istituti collaboratori differenti; - tra i vari programmi oggetto delle separate domande devono sussistere rilevanti livelli di interconnessione produttiva, da evidenziare compiutamente in ciascuna delle relazioni allegate alle domande medesime, derivanti da integrazioni tecniche e/o economiche. 5.7 Qualora uno stesso programma venga in parte realizzato con il sistema della locazione finanziaria, l'impresa stessa deve farne oggetto di due separate domande da inoltrare, quella relativa al leasing tramite l'istituto collaboratore, alla medesima banca concessionaria. In tal caso la prescritta documentazione deve essere allegata in un unico esemplare alla sola domanda avanzata direttamente alla banca concessionaria. Entrambe le domande devono: - essere inoltrate a valere sui fondi di uno stesso anno; - esprimere la medesima misura percentuale delle agevolazioni richieste, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera a3 del regolamento; - indicare gli stessi dati relativi all'impresa ed all'iniziativa nel suo complesso, ivi compresi quelli occupazionali ed il piano finanziario, con l'eccezione dei soli investimenti, che devono essere indicati limitatamente alla parte di competenza della domanda. 5.8 Le banche concessionarie, al ricevimento della domanda da parte dell'impresa o, per le operazioni di locazione finanziaria, da parte dell'istituto collaboratore, attribuiscono alla stessa un numero di identificazione progressivo ("numero di progetto"), secondo le modalita' da definire in sede di convenzione con il Ministero, ed inviano immediatamente a quest'ultimo una fotocopia del relativo modulo. Le banche concessionarie e, per le operazioni di locazione finanziaria, gli istituti collaboratori, sono tenuti, al ricevimento della domanda, a verificarne la completezza formale con riferimento all'utilizzo del modulo a stampa e non di semplici fotocopie dello stesso, alla puntuale e completa compilazione del modulo, alla presenza della prescritta documentazione. Nel caso di domanda non compilata sul modulo a stampa o incompleta, la banca concessionaria o, per competenza, l'istituto collaboratore, restituisce alla ditta uno degli originali del modulo, recanti il timbro di accettazione, e la documentazione allegata, con specifica nota contenente le motivazioni della restituzione. Detta nota deve essere inviata per conoscenza anche al Ministero. 5.9 Una volta completata, l'impresa puo' ripresentare la domanda restituita di cui al precedente punto 5.8, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento, compilando l'apposito spazio nel frontespizio del modulo ed allegando l'originale incompleto restituito, aggiornando, qualora variati, i soli dati concernenti la dimensione dell'impresa stessa. 5.10 Accertata la completezza della domanda, o, per le operazioni di locazione finanziaria, riscontrato l'accertamento da parte dell'istituto collaboratore - che deve darne comunicazione all'atto della trasmissione della domanda stessa - la banca concessionaria procede alla istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema contenuto nella convenzione con il Ministero. La banca concessionaria puo' richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriori dati, informazioni e documentazioni purche' strettamente indispensabili per l'istruttoria. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente: - la sussistenza delle condizioni per l'ammissione alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative ai previsti casi di ripresentazione delle domande (art. 5, comma 4, art. 6, comma 8 e art. 12, comma 1 del regolamento); - la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente o, nel caso di impresa di nuova costituzione, del soggetto promotore, anche attraverso l'analisi degli ultimi due bilanci approvati prima della sottoscrizione del modulo di domanda e la determinazione dei relativi principali e piu' significativi indici, nonche' attraverso la comparazione dei bilanci stessi con quelli di aziende dello stesso settore che consentano di valutarne il grado di affidabilita'; - la validita' tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento ai livelli occupazionali, alle potenzialita' degli impianti, alle produzioni conseguibili, alle prospettive di mercato ed alla redditivita', anche attraverso l'analisi del conto economico e dei flussi finanziari relativi all'unita' produttiva, all'inizio del programma di investimenti (esercizio precedente) ed all'entrata a regime; - il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali, alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni. In particolare, per quanto concerne i mezzi propri, la loro immissione deve risultare sufficiente, equilibrata e tempestiva in relazione all'ammontare ed ai tempi degli investimenti, ed i previsti finanziamenti esterni devono risultare compatibili con eventuali preesistenti esposizioni; - l'ammissibilita' e la congruita' degli investimenti indicati dalla ditta, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa e per anno solare; a tal fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente riconducibili ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare. - i dati che determinano il valore degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4 del regolamento, ad eccezione di quello relativo alla misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dalla ditta e non puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori. Nel caso di programma realizzato in parte con il sistema della locazione finanziaria e nel caso di piu' iniziative per le quali l'impresa ha richiesto la valutazione unitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del regolamento, l'accertamento istruttorio di cui sopra viene condotto separatamente per ciascuna iniziativa, fermo restando quanto indicato ai successivi punti 6.2 e 6.3 ed all'art. 6, comma 5 del regolamento in relazione al calcolo degli indicatori. Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita' dell'iniziativa. Il giudizio positivo puo' anche essere condizionato, in relazione a quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni affinche' il Ministero ne dia informazione alle imprese interessate. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter procedurale. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano alle ditte interessate una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (capitale proprio investito attualizzato, investimento complessivo attualizzato, numero di occupati attivati, agevolazione massima e agevolazione richiesta), cosi' come eventualmente rettificati in sede istruttoria. 5.11 Nell'ambito dell'esposizione del programma organico e funzionale di cui si e' detto, le imprese che intendono realizzare programmi di investimento nelle zone Obiettivo 1, possono indicare i propri fabbisogni di servizi reali connessi con il programma di investimenti. Il Ministero si riserva di emanare specifiche disposizioni tese a disciplinare le modalita' di accesso ad agevolazioni concedibili per l'acquisto di detti servizi come previste dal Quadro Comunitario di Sostegno per le zone Obiettivo 1 '94-'99, Asse Industria e Servizi, misura 1.2. 6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE 6.1 Salvo che in sede di prima applicazione, per la quale il termine verra' fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le graduatorie vengono formate dal Ministero entro il 30 giugno di ciascun anno e dallo stesso pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le graduatorie sono per regione. Nella medesima graduatoria vengono inserite tutte le iniziative, pertinenti per territorio, i cui esiti istruttori delle banche concessionarie sono positivi, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa o dal settore in cui la stessa opera (attivita' estrattiva e manifatturiera o di servizi). In relazione ai fabbisogni finanziari di ciascuna iniziativa e delle disponibilita' attribuite per la regione e tenuto conto delle riserve e dei limiti di cui in precedenza, in ciascuna graduatoria vengono anche indicate le domande per le quali si provvedera' alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dalla prima in graduatoria in poi, e quelle che ne restano escluse per insufficienza delle disponibilita' medesime. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' res- idue, con cio', di fatto, riducendo la misura delle agevolazioni concesse. E' fatta salva la facolta' per l'impresa di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e richiedere l'inserimento della domanda nella graduatoria del solo esercizio successivo ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di suc- cessive esclusioni dalle graduatorie o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilita' dell'anno successivo. Il Ministero provvede a comunicare alle imprese titolari delle domande non incluse nella graduatoria le motivazioni dell'esclusione, dandone informazione alle banche concessionarie e, per le operazioni di leas- ing, agli istituti collaboratori. La posizione di ciascuna iniziativa nella graduatoria di pertinenza e' determinata in relazione ai valori assunti dai tre indicatori di cui all'art. 6, comma 4 del regolamento. 6.2 L'indicatore n. 1 e' il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nell'iniziativa e l'investimento complessivo dell'iniziativa medesima, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria. L'entita' del capitale proprio investito nell'iniziativa, configurante il concorso di mezzi investiti dall'impresa a titolo di capitale di rischio, puo' essere composto di una parte preesistente e di una nuova. Per le ditte individuali, la parte preesistente e' assunta pari a zero, fatte salve le valutazioni della banca concessionaria in merito alla struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Con riferimento allo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli artt. 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, con riferimento al "prospetto delle attivita' e passivita'", redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformita' ai suddetti artt. 2423 e seguenti c.c., la parte preesistente del capitale proprio e' pari all'ammontare di cui al punto A (Patrimonio netto) del passivo, nella misura in cui lo stesso trovi capienza nell'eventuale eccedenza dei capitali permanenti rispetto alle attivita' immobilizzate. Per capitali permanenti si intende la somma delle poste del passivo patrimoniale di cui ai punti A (Patrimonio netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; per attivita' immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Ai fini di cui sopra, le poste dello stato patrimoniale devono essere rilevate dal bilancio approvato a data quanto piu' prossima possibile a quella di avvio a realizzazione del programma da agevolare o, per i programmi ancora da avviare, a quella di sottoscrizione del modulo. Dette poste possono essere opportunamente rettificate per tenere conto di eventuali variazioni significative intervenute tra la data di detto bilancio e quella di avvio del programma o di sottoscrizione del modulo, ivi compresi gli investimenti del programma da agevolare gia' contabilizzati (da detrarre dalla posta B dell'attivo patrimoniale), e per tenere conto dei contributi in c/capitale gia' concessi, non revocati e non ancora contabilizzati dall'impresa, per la parte commisurata agli investimenti, estranei al programma da agevolare, inclusi nella posta B (Immobilizzazioni) dell'attivo patrimoniale. Gli estremi delle concessioni ed i soggetti concedenti relativi a detti contributi devono essere indicati nella relazione allegata alla domanda. La parte preesistente del capitale proprio puo' avere segno negativo; cio' si verifica allorche' le attivita' immobilizzate risultino maggiori dei capitali permanenti. In tal caso il capitale proprio preesistente da investire nell'iniziativa viene assunto pari a zero e la banca concessionaria potra' esprimere un giudizio positivo sull'agevolabilita' dell'iniziativa stessa solo dopo aver valutato, anche alla luce delle eventuali variazioni dell'assetto patrimoniale dell'impresa frattanto intervenute, l'opportunita' che quest'ultima provveda o si impegni a provvedere in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o piu' dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario: a) aumenti del capitale sociale; b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale; c) strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma, purche' previsti dallo Statuto e in linea con le apposite istruzioni della Banca d'Italia; d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve; e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti dell'iniziativa da agevolare. Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata non inferiore a cinque anni. La banca concessionaria deve indicare nella propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si e' impegnata a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che il Ministero possa compiutamente formulare nel decreto di concessione provvisoria le relative condizioni che l'impresa stessa deve soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. E' poi compito della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a quanto previsto prima di erogare la prima delle tre quote di cui al successivo punto 7.1. La parte nuova del capitale proprio e' costituita dagli eventuali aumenti del capitale sociale e dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, aggiuntivi rispetto a quelli di cui in precedenza, deliberati dai competenti organi sociali tra la data di avvio a realizzazione del programma, o, per i programmi ancora da avviare, tra la data di sottoscrizione del modulo di domanda, e la prima erogazione dei contributi. Detti aumenti e conferimenti devono essere perfezionati, attraverso il versamento in un'unica o piu' soluzioni, entro la data di ultimazione del programma stesso. Nel caso in cui, nel corso di realizzazione del programma, l'impresa produca utili e li accantoni in un fondo del passivo, ovvero effettui ammortamenti anticipati, ai fini della verifica di cui al successivo punto 6.6, gli stessi possono essere presi in considerazione in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti. Per quanto concerne le ditte individuali, la parte nuova del capitale proprio e' pari alla somma degli incrementi del patrimonio netto risultanti dai "prospetti delle attivita' e passivita'" di cui al precedente punto 2.4, relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma, da produrre anno per anno alla banca concessionaria. L'ammontare e la ripartizione temporale degli aumenti del capitale sociale, dei conferimenti in c/aumento del capitale ovvero, per le ditte individuali, degli incrementi del patrimonio netto, deve essere dichiarato all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni (vedasi punti D4.2.1 e D4.2.2 del modulo di domanda allegato). Ai fini del calcolo dell'indicatore, per tenere conto oltre che dell'adeguatezza anche della tempestiva immissione di capitale proprio in tempi congruenti con la realizzazione dell'iniziativa, sia il valore del capitale proprio che quello degli investimenti vengono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma, con gli stessi criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni (vedi precedenti punti 2.8 e 2.9); in tal senso si assume che la parte preesistente del capitale proprio, ove esistente, venga apportata nello stesso anno solare dell'avvio a realizzazione del programma di investimenti. Il capitale proprio da investire nell'iniziativa e' quindi pari alla somma della parte preesistente (maggiore o uguale a zero) e dell'eventuale parte nuova attualizzata. Esso non puo', in ogni caso, essere superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate concedibili nella misura in cui richieste dall'impresa (per semplicita' di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in ESN e in ESL) (vedasi precedente punto 2.8 ed Appendice, Esempio n. 6). Nel caso in cui l'impresa richieda la valutazione unitaria dell'iniziativa con altre con le quali sussistono rilevanti interconnessioni produttive (art. 2, comma 4 del regolamento) deve redigere, per tutte le iniziative interessate, lo stato patrimoniale di cui sopra alla prima delle date di avvio a realizzazione dei relativi programmi ed indicare gli eventuali nuovi apporti in relazione ai fabbisogni derivanti dagli investimenti complessivi di tutte le iniziative. Il capitale proprio cosi' determinato viene attribuito alla singola iniziativa, in quota proporzionale ai relativi investimenti attualizzati. Nel caso di programmi realizzati in parte con il sistema della locazione finanziaria, gli investimenti complessivi sono quelli dell'intero programma per entrambe le domande. 6.3 L'indicatore n. 2 e' il rapporto tra il numero di occupati attivati dall'iniziativa e l'investimento complessivo. Il valore di quest'ultimo e' lo stesso di quello impiegato per il calcolo dell'indicatore n. 1. Il numero di occupati attivati dall'iniziativa e' individuato con i criteri indicati al precedente punto 3.3 in relazione alla definizione di ampliamento. Nei casi di ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento - quest'ultimo qualora non sia classificabile anche secondo un'altra delle tipologie ammissibili - e nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, il numero di occupati attivati dall'iniziativa e' pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al programma che, comunque, l'impresa deve indicare, nel punto C2 del modulo di domanda. Nel caso in cui l'impresa richieda la valutazione unitaria di piu' iniziative ai sensi dell' art. 2, comma 4 del regolamento, l'impresa stessa deve indicare, in ciascuna delle domande, i livelli occupazionali precedenti e a regime relativi alla singola unita' produttiva interessata. Ai fini del calcolo dell'indicatore, la somma algebrica delle singole variazioni, cosi' come evidenziate, viene attribuita a ciascuna iniziativa in quota proporzionale ai relativi investimenti attualizzati. 6.4 L'indicatore n. 3 e' pari al rapporto tra la misura massima dell'agevolazione concedibile, per dimensione di impresa ed ubicazione dell'unita' produttiva, e la misura richiesta. Ciascuna impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni, deve richiedere tutta la misura agevolativa massima (100%), consentita dall'art. 2, comma 9 del regolamento, ovvero una parte della stessa (dall'1% al 99%) (vedasi Appendice, Esempio n. 3). Una richiesta piu' bassa favorisce una migliore posizione in graduatoria ma comporta un ammontare di agevolazioni inferiore e viceversa. Contrariamente ai primi due indicatori, il terzo non puo' essere oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria ne' l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nel modulo di domanda, puo' piu' modificarla; la misura deve risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario dell'iniziativa e cio' in relazione a quanto esposto al precedente punto 5.10 in merito alle valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria. 6.5 Il punteggio che l'iniziativa consegue e che determina la posizione della stessa in graduatoria e' ottenuto sommando i valori dei suddetti indicatori normalizzati (vedasi Appendice, Formula n. 3 ed Esempio n. 7). Per le iniziative utilmente collocate in graduatoria, il Ministero adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle ditte interessate, alle banche concessionarie e, per le operazioni di locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Il decreto di concessione, oltre ad indicare la ditta beneficiaria, la tipologia dell'iniziativa agevolata, l'ubicazione dell'unita' produttiva e gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, indica l'ammontare delle agevolazioni totali e di ciascuna delle tre disponibilita'. Il decreto stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi: a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per il programma di investimenti oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo; c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione; d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; e) di ultimare l'iniziativa entro 48 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d) del regolamento (vedasi successivo punto 10.2); f) di comunicare tempestivamente, e, comunque, entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma, ovvero, nel caso di iniziativa realizzata con il sistema della locazione finanziaria, di trasmettere copia del verbale di consegna dei beni; g) di comunicare tempestivamente, e, comunque, entro i termini prescritti, la data di entrata in funzione dei beni agevolati e quella di entrata a regime degli impianti; h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; i) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della classificazione delle attivita' economiche ISTAT Î91 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma agevolato; l) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte del Ministero, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi, interessi da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della restituzione. 6.6 Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore dei primi due dei suddetti indicatori al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie. Qualora la media degli scostamenti dei due indicatori superi i 30 punti percentuali in diminuzione, le agevolazioni concesse vengono revocate. Ai fini della verifica a consuntivo: - l'ammontare del capitale proprio investito nell'iniziativa e' rilevato dalla banca concessionaria a data immediatamente successiva all'ultimazione del programma ed e' pari alla somma dell'eventuale parte preesistente, quella accertata in sede di istruttoria per la formazione delle graduatorie (vedasi precedente punto 6.2), e della parte nuova attualizzata; quest'ultima e' costituita dagli aumenti del capitale sociale o dai conferimenti dei soci in c/aumento del capitale stesso materialmente versati, dagli utili accantonati o dagli ammortamenti anticipati effettuati nel corso di realizzazione del programma, utili ed ammortamenti al netto delle eventuali perdite prodotte nello stesso periodo, ovvero, per le ditte indivuduali, da quanto specificato al precedente punto 6.2; - la data di ultimazione del programma e' quella dell'ultimo titolo di spesa rendicontato; - il numero di occupati attivati dall'iniziativa e' rilevato, con gli stessi criteri di cui al precedente punto 3.3, con riferimento all'esercizio successivo all'entrata a regime degli impianti del programma; - l'entrata a re- gime deve verificarsi entro 24 mesi dall'ultimazione del programma; in caso contrario la verifica concernente l'occupazione viene effettuata con riferimento all'esercizio successivo ai 24 mesi dall'ultimazione stessa; - gli investimenti complessivi sono quelli ritenuti ammissibili dalla banca concessionaria, in sede di relazione finale di cui al successivo punto 8.5, attualizzati. 7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 7.1 Le agevolazioni concesse per ciascuna iniziativa vengono rese disponibili dal Ministero in tre quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie, indipendentemente dalla tempistica degli investimenti, attraverso tre versamenti su un conto corrente indicato dalla banca concessionaria. Quest'ultima effettua l'erogazione di ciascuna delle tre quote, in un'unica soluzione, su richiesta della ditta ed allorche' quest'ultima abbia dimostrato la sussistenza delle necessarie condizioni. La ditta puo' provvedere tempestivamente ai propri adempimenti, cosi' da ottenere l'erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilita'. Per il periodo eventualmente intercorrente tra la data della disponibilita' e quella dell'erogazione, la quota resta in giacenza sul conto della banca concessionaria. In tale periodo detta quota frutta interessi, in misura pari ai tassi ufficiali di sconto vigenti nel periodo stesso, in favore dell'amministrazione concedente, fino al 31 dicembre dell'anno della disponibilita', ed in favore dell'impresa beneficiaria, dal successivo 1 gennaio. Gli interessi maturati devono essere versati dalla banca concessionaria alle imprese all'atto dell'erogazione cui gli stessi si riferiscono ed al Ministero alla fine di ciascun anno, con specifico prospetto esplicativo delle somme maturate. 7.2 Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria le erogazioni vengono richieste alla banca concessionaria dall'istituto collaboratore e disposte in favore di quest'ultimo. L'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce il contributo alle imprese nell'arco del quinquennio successivo alla data di consegna dei beni, indipendentemente dalla durata contrattuale; cio' avviene per rate semestrali posticipate, determinate sulla base dell'ammontare e della data di ciascuna erogazione. Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri gia' scaduti e gli interessi sulle erogazioni gia' effettuate dalla banca concessionaria, calcolati con capitalizzazione annua al TUS vigente al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento. I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al TUS vigente al momento delle singole erogazioni. 7.3 Ciascuna erogazione avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della prima, che puo', a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purche' risulti stipulato il relativo contratto. Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa deve avere sostenuto almeno un terzo della spesa approvata per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa per la terza. In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilita', di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non puo' dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, ne' il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilita', puo' dare luogo ad un'erogazione anticipata. Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue, la banca concessionaria procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile, provvedendo alla detrazione delle maggiori somme eventualmente gia' erogate, secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 5 del regolamento, applicando, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, i soli interessi legali. 7.4 Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, o, per le operazioni di locazione finanziaria, l'istituto collaboratore, trasmette alla banca concessionaria la relativa richiesta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9, con allegata la documentazione di cui all'Allegato n. 10 e, limitatamente alla terza ed ultima erogazione, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4. Per le operazioni diverse da quelle realizzate con il sistema della locazione finanziaria, detta richiesta puo' essere trasmessa anche tramite l'istituto collaboratore. 7.5 Entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della documentazione e, comunque, non prima della data della disponibilita', la banca concessionaria, dopo aver accertato la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza tra la percentuale dello stato d'avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione, eroga, anche tramite l'istituto collaboratore, la quota disponibile, dandone comunicazione al Ministero. 7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione della terza quota, la concessione definitiva non sia stata emanata, la quota stessa e' ridotta del 30%, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva medesima. 8 - DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE 8.1 Entro un mese dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, per i programmi gia' ultimati a tale data, ovvero entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, per i programmi ultimati successivamente, l'impresa deve inviare alla banca concessionaria le dichiarazioni, di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, attestanti dette date. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1 durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, e' data facolta' alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti puo' anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere piu' dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. Ai fini di cui sopra, per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultima fattura o dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma e' sostituita dal verbale di consegna dei beni. 8.2 Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni, anche tramite l'istituto collaboratore, o, nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, l'istituto collaboratore stesso, trasmette alla banca concessionaria la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese dell'iniziativa agevolata. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma (vedasi precedente punto 8.1 e, per le iniziative promosse dalle piccole e medie imprese nelle aree Obiettivi 2 e 5b e che possono essere ammesse al cofinanziamento, anche successivo punto 10.2). Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo alla banca concessionaria - quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al Ministero il quale procede alla emanazione del conseguente decreto. 8.3 La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ivi comprese le commesse interne di lavorazione, quietanzate o accompagnate da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento puo' consistere in elenchi o in elaborati di contabilita' industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, la descrizione del bene acquistato o realizzato ed il relativo importo al netto dell'IVA. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal regolamento. Le commesse interne di lavorazione possono riferirsi esclusivamente alla realizzazione di macchinari, impianti e attrezzature e relative progettazioni; esse devono esplicitare l'oggetto della commessa, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino e' quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale e' determinato in base al costo orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie. Alle commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonche' un prospetto riepilogativo dei dati concernenti le prestazioni di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla base della retribuzione annua media, comprensiva di oneri sociali, effettivamente corrisposta ai dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della commessa. 8.4 Alla documentazione finale di spesa deve essere allegata una dichiarazione dell'impresa e, nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, una dell'istituto collaboratore. Dette dichiarazioni devono essere rese, a seconda dei casi, secondo gli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni: * Allegato n. 11, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire, * Allegato n. 12, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire realizzati con il sistema della locazione finanziaria, * Allegato n. 13, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire, * Allegato n. 14, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire realizzati con il sistema della locazione finanziaria, * Allegato n. 15, resa dalla societa' di leas- ing, nel caso di iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire realizzati con il sistema della locazione finanziaria. Tali dichiarazioni concernono anche la data di entrata a regime, ancorche' prevista, dell'iniziativa, con cio' intendendo il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto dell'iniziativa medesima si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali. Sull'argomento si rinvia al precedente punto 6.6, in merito alla verifica dello scostamento del secondo indicatore. 8.5 Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al punto precedente, le banche concessionarie provvedono a: - verificare la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa e/o dall'istituto collaboratore; - redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo gli schemi concordati in sede di convenzione con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 9, comma 10 del regolamento; - trasmettere al Ministero la relazione finale, copia della documentazione di spesa, vistata, punzonata o timbrata a secco per attestazione di conformita' della documentazione stessa agli originali quietanzati, nonche' le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.4. 8.6 Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a tre miliardi di lire, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni. Per i programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento sulla realizzazione dell'iniziativa consiste nella verifica della sussistenza e della completezza della documentazione di cui al precedente punto 8.5. Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti accertamenti, il Ministero emana il decreto di concessione definitivo, dando disposizioni alla banca concessionaria di erogare quanto ancora dovuto all'impresa, ivi compreso il 30% di cui al precedente punto 7.6. Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 10, comma 6 del regolamento, si procede come disciplinato dallo stesso articolo. 9 - REVOCHE 9.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'. Con riferimento all'art. 8, comma 1 del regolamento, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere a), c), e), f) e g); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere b) e d). In relazione a quanto indicato alla lettera d) si precisa che nel caso in cui l'iniziativa non venga ultimata entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca e' parziale ed interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni e di quello delle tre quote, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvedono le banche concessionarie in sede di parere di cui all'art. 8, comma 2 del regolamento. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare puo' essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia gia' provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria. In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle erogazioni ancora da effettuare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare e' determinato come indicato al precedente punto 6.5, lettera l). 10 - COFINANZIAMENTO U.E. 10.1 La legge n. 488/92 costituisce la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno '94-'99 e dal relativo programma operativo industria e servizi per le aree Obiettivo 1, nonche' nei Documenti Unici di Programmazione per le aree dell'Obiettivo 2 ('94-'96) e dell'Obiettivo 5b ('94-'99). L'eleggibilita' della legge n. 488/92 a strumento nazionale di cofinanziamento determina, peraltro, una sovrapposizione di normative - quella nazionale e quella comunitaria - con conseguenti limitazioni, ai soli fini dell'utilizzo delle risorse U.E., del campo di applicazione del regime di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti beneficiari delle agevolazioni ed i settori agevolabili. 10.2 Con riferimento alle aree Obiettivi 2 e 5b, i Documenti Unici di Programmazione prevedono la possibilita' di finanziare esclusivamente le piccole e medie imprese. Cio' determina che in ciascuna regione sara' riservata a tali categorie di imprese uno stanziamento corrispondente alle risorse comunitarie maggiorate delle risorse nazionali necessarie ad attivare il cofinanziamento stesso. Si ricorda che in tali zone la spesa pubblica corrispondente all'agevolazione viene coperta, nell'ambito dei programmi cofinanziati, per il 75% dallo stato membro e per il 25% dall'U.E., mentre nelle zone Obiettivo 1 il concorso e' paritario, essendo fissato nel 50%. Nelle zone Obiettivi 2 e 5b l'agevolabilita' dei programmi delle grandi imprese - li' dove consentita dall'art. 92.3.C del Trattato - risulta, pertanto, possibile utilizzando le risorse nazionali stanziate in aggiunta a quelle strettamente necessarie a garantire il cofinanziamento. Limitatamente alle zone Obiettivo 2 ed alle iniziative promosse dalle piccole e medie imprese che possono essere ammesse al cofinanziamento, per il quale e' necessario procedere all'erogazione a saldo entro il 1998, il termine per la presentazione della documentazione finale di spesa, di cui al precedente punto 8.2, e' fissata al 30.6.1998. Sempre con riferimento a tali iniziative, l'impegno di spesa dovra' essere assunto dall'Amministrazione entro il 31.12.1996. Per quanto riguarda le iniziative di cui sopra ubicate nelle zone Obiettivo 5b, il termine ultimo per l'impegno di spesa e per l'erogazione a saldo sono fissate rispettivamente al 31.12.1999 ed al 31.12.2001. Tali termini non impongono, pertanto, una riduzione del tempo massimo di realizzazione del programma in sede di prima applicazione degli interventi. Per le iniziative promosse dalle piccole e medie imprese nelle aree Obiettivi 2 e 5b e che possono essere ammesse al cofinanziamento, il termine di decorrenza delle spese ammissibili in sede di prima applicazione e' fissato al 1 gennaio 1994. 10.3 Per quanto riguarda i settori agevolabili, e con riferimento agli interventi nelle aree Obiettivi 1, 2 e 5b, quello agroalimentare e' stato escluso dal cofinanziamento U.E. in considerazione della contestuale finanziabilita' a carico dei fondi FEOGA. Nell'Allegato n. 2 sono riportati analiticamente i prodotti esclusi dal cofinanziamento. Anche in tale caso, le iniziative escluse dall'intervento U.E. potranno essere assistite dalle agevolazioni della legge n. 488/92 utilizzando le risorse nazionali stanziate in aggiunta a quelle strettamente necessarie a garantire il cofinanziamento. 10.4 Sulla base delle suesposte considerazioni, corre l'obbligo di avvertire le imprese ed i soggetti interessati che la concessione delle agevolazioni sara' disposta secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente punto 6.1, fatto salvo l'obbligo derivante dal rispetto delle predette limitazioni ed esclusioni in relazione alle risorse vincolate al cofinanziamento delle misure dell'U.E.. Si ritiene, altresi', opportuno indicare alcune limitazioni sull'ammissibilita' dei costi, che, pur mutuate dalla misura U.E. relativa al solo Obiettivo 1, si ritiene opportuno estendere, sotto forma di direttiva per gli enti istruttori, a tutti i territori interessati dall'intervento agevolativo, anche con riferimento alle iniziative non cofinanziate: - costo per l'acquisto del terreno: non potra' superare il valore massimo del 10% dell'investimento complessivo; - costi per la progettazione e direzione lavori, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, collaudi di legge e concessioni edilizie: non potranno superare il 5% dell'investimento complessivo. Si rammenta, infine, che l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'U.E., nell'ambito degli interventi in favore delle zone Obiettivi 1, 2 e 5b, e' strettamente vincolato agli orientamenti interpretativi della commissione U.E. per quanto riguarda in particolare l'ammissibilita' a cofinanziamento dei programmi di investimento e delle relative spese. Di tali orientamenti sara' data tempestiva informativa alle imprese. 11 - NORME TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE 11.1 In sede di prima applicazione, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande sulle risorse finanziarie del primo anno verranno fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento. Cio' avverra' con congruo anticipo rispetto al termine da fissare, ma con l'intento di discostarsi quanto meno possibile dalla tempistica indicata nel regolamento stesso. In considerazione del prevedibile breve lasso di tempo comunque intercorrente tra la data della presente circolare e quella del primo termine di presentazione delle domande, e' opportuno che le imprese interessate, cui la presente circolare fornisce tutti gli elementi utili per la predisposizione della domanda e della documentazione a corredo della stessa, avviino per tempo la predisposizione di tutto cio' che e' necessario. Il Ministero provvedera' tempestivamente a diramare l'elenco delle banche concessionarie cui inoltrare le domande medesime. Detto elenco viene aggiornato dal Ministero con proprie circolari da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 11.2 L'art. 12 del regolamento consente alle imprese la facolta' di riproporre, limitatamente al primo anno, eventuali domande avanzate, entro i termini previsti, ai sensi della legge n. 64/86 e non agevolate, ovvero avanzate successivamente, prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo, ritenendo valida, ai fini della decorrenza delle spese ammissibili, la data di presentazione delle domande originarie. Possono essere prese in considerazione a tal fine solo le domande originarie: a) presentate, entro il 20.8.92, ad uno degli organismi abilitati ai sensi della legge n. 64/86 per gli interventi in favore delle attivita' produttive, e non agevolate e non inserite nell'elenco, di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 32/95, convertito dalla legge n. 104/95, per cause diverse dalla mancanza dei requisiti di ammissibilita' alle agevolazioni cosi' come previsti dalla stessa legge n. 64/86; b) presentate ad uno degli organismi abilitati (vedi sopra) entro il 20.8.92 e ricadenti nelle ipotesi di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 415/92 convertito dalla legge n. 488/92, e cioe' con investimenti non ancora avviati alla data del 21.8.92, con contratto di locazione finanziaria non ancora stipulato o non deliberati ne' approvati dagli istituti di credito abilitati alla stessa data; c) presentate dopo il 20.8.92 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento, alla soppressa Agensud, ad uno degli enti istruttori convenzionati con la stessa o al Ministero; per domande presentate all'Agensud o al Ministero si intendono anche quelle presentate, per effetto della delega di cui all'art. 9, comma 14, della legge n. 64/86, alle regioni o ad uno degli istituti con le stesse convenzionati. Le suddette domande devono essere complete di tutti gli elementi necessari per consentire alla banca concessionaria di verificare che la domanda originaria e quella riproposta si riferiscano effettivamente allo stesso programma, con riferimento alla localizzazione ed al settore merceologico delle principali produzioni. Il programma deve comunque rispondere ai requisiti di ammissibilita' di cui al regolamento e presentare le caratteristiche per essere inquadrato in una delle tipologie di cui all'art. 3 del regolamento stesso. 11.3 Ai fini della determinazione della dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni, qualora la domanda venga ripresentata, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del regolamento, si fa riferimento alla data di sottoscrizione del modulo della domanda stessa. 11.4 Per quanto concerne le spese ammissibili, possono essere agevolate le spese effettuate a partire dai due anni precedenti la presentazione della domanda stessa ovvero, nei casi di cui al precedente punto 11.2, dalla domanda originaria, la cui data di presentazione e' attestata dal soggetto che l'ha ricevuta. In quest'ultimo caso il termine per l'ultimazione del programma e' di 54 mesi dalla data della domanda originaria stessa. Per le iniziative promosse nelle aree Obiettivi 2 e 5b e che possono essere ammesse al cofinanziamento, il termine di decorrenza delle spese ammissibili, in sede di prima applicazione, e' fissato al 1 gennaio 1994, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo ancorche' quietanzato o pagato successivamente. 11.5 La domanda ripresentata, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del regolamento, deve essere accompagnata, oltre che dalla documentazione di cui all'Allegato n. 5, da: - una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o procuratore speciale, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 7, attestante la sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto 11.2; - un attestato, rilasciato dal soggetto che ha ricevuto la domanda originaria, qualora diverso dalla banca concessionaria prescelta per l'istruttoria, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 8, attestante la data del ricevimento; - copia conforme del modulo o della domanda originaria. Le suddette copie conformi vengono rilasciate dai soggetti che possiedono gli originali, qualora diversi dalla banca concessionaria. Nel caso in cui la domanda sia incompleta della documentazione aggiuntiva di cui sopra o non presenti le necessarie caratteristiche per il riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 12, comma 1 del regolamento, la stessa viene considerata come presentata per la prima volta. Nel caso di domanda ripresentata, la spesa complessivamente ammissibile, secondo i criteri di cui all'art. 4 del regolamento, non puo' essere comunque superiore a quella indicata nella domanda originaria. 11.6 Ai fini delle determinazione del primo indicatore di cui al precedente punto 6.2, nel caso in cui, alla data di sottoscrizione del modulo, il programma sia gia' tutto ultimato e contabilizzato, l'ammontare del capitale proprio investito nell'iniziativa e' determinato con i medesimi criteri da adottare per le verifiche a consuntivo di cui al precedente punto 6.6. Il Ministro: Clo'