Allegato n. 10 Documentazione da inviare alla banca concessionaria insieme alla richiesta di erogazione (punto 7.4 della circolare) A) in caso di anticipazione 1) certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del Tribunale ovvero, nel caso di ditte individuali, certificato della competente CCIAA; 2) fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di importo pari alla somma da erogare (prima disponibilita'); la fidejussione o la polizza devono avere effetto dalla data della disponibilita' e fino alla data in cui la banca concessionaria, ricevuta, da parte dell'impresa, la documentazione di cui al punto B), anche se relativa alla seconda disponibilita', abbia effettuato i necessari accertamenti di cui al punto 7.5 della circolare, dandone comunicazione all'impresa interessata ed al fidejussore. Il Ministero dispone la restituzione della polizza o della fidejussione successivamente alla comunicazione degli esiti positivi dei suddetti accertamenti; 3) in relazione a quanto previsto dal punto 6.2 della circolare per quanto concerne la parte nuova dei capitali propri da investire nell'iniziativa e con esclusione delle ditte individuali: a) nel caso di aumento del capitale sociale: I - copia autenticata del relativo verbale di Assemblea Straordinaria o, per le societa' di persone, del relativo atto notarile II - copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso la competente cancelleria del tribunale b) nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale: I - copia autenticata del relativo verbale del Consiglio di Amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote II - copia autenticata dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto prescritto al competente Ufficio del Registro 4) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per il programma di investimenti oggetto della concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche; 5) la documentazione correlata ad eventuali condizioni particolari contenute nel decreto di concessione provvisoria. B) in caso di erogazione per stato d'avanzamento 1) certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del Tribunale ovvero, nel caso di ditte individuali, certificato della competente CCIAA; 2) dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 secondo lo schema di cui all'Allegato n. 10a, ovvero, nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, dalla societa' di leasing, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 10b, attestante l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate, i brevetti ed i macchinari, impianti e attrezzature aquistati o realizzati e presenti in azienda, espresso in lire ed in percentuale del programma di investimenti approvato, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa relativi a beni presenti presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti; la dichiarazione deve inoltre attestare la sostanziale conformita' dei lavori eseguiti al programma di investimenti approvato. Nel caso di impianti acquistati con contratti "chiavi in mano", si prescinde dalla presenza fisica dei beni relativi allo stato d'avanzamento; 3) nel caso in cui lo stato d'avanzamento riguardi opere murarie, perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformita' delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformita' o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli estremi, la regolarita' e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria; la stessa perizia, limitatamente alla prima, deve inoltre attestare che l'immobile ove viene esercitata l'attivita', anche se in locazione o in comodato, ha destinazione conforme all'attivita' stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarita' e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria); 4) solo per la prima erogazione, quanto previsto dal punto 3) della precedente lettera A); 5) solo per la prima erogazione, quanto previsto dal punto 4) della precedente lettera A); 6) solo per la prima erogazione, quanto previsto dal punto 5) della precedente lettera A); 7) solo per la prima erogazione utile successiva all'ultimazione del programma, la documentazione finale di spesa di cui al punto 8.2 della circolare e, a seconda dei casi, le dichiarazioni di cui agli Allegati 11, 12, 13, 14 e 15.