(all. 14 - art. 1)
                                                       Allegato n. 10

Documentazione da inviare  alla  banca  concessionaria  insieme  alla
richiesta di erogazione (punto 7.4 della circolare)

A) in caso di anticipazione

1)  certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del Tribunale
ovvero, nel caso di ditte individuali, certificato  della  competente
CCIAA;
2)   fidejussione   bancaria  o  polizza  assicurativa  irrevocabile,
incondizionata  ed  escutibile  a  prima  richiesta,  a  favore   del
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di
importo  pari  alla  somma  da  erogare  (prima  disponibilita');  la
fidejussione  o  la  polizza  devono  avere  effetto dalla data della
disponibilita' e fino alla  data  in  cui  la  banca  concessionaria,
ricevuta,  da  parte  dell'impresa, la documentazione di cui al punto
B), anche se relativa alla seconda disponibilita', abbia effettuato i
necessari accertamenti di cui al punto 7.5 della  circolare,  dandone
comunicazione all'impresa interessata ed al fidejussore. Il Ministero
dispone   la   restituzione   della   polizza  o  della  fidejussione
successivamente alla comunicazione degli esiti positivi dei  suddetti
accertamenti;
3)  in  relazione a quanto previsto dal punto 6.2 della circolare per
quanto concerne la parte  nuova  dei  capitali  propri  da  investire
nell'iniziativa e con esclusione delle ditte individuali:
a) nel caso di aumento del capitale sociale:
I - copia autenticata del relativo verbale di Assemblea Straordinaria
o, per le societa' di persone, del relativo atto notarile
II  - copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera
di aumento del capitale sociale presso la competente cancelleria  del
tribunale
b)  nel  caso  di conferimento dei soci in conto aumento del capitale
sociale:
I  -  copia  autenticata  del  relativo  verbale  del  Consiglio   di
Amministrazione  o del competente organo sociale che ha deliberato il
conferimento con le relative quote
II - copia autenticata dell'attestazione dell'avvenuto  pagamento  di
quanto prescritto al competente Ufficio del Registro
4)  dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o di un
procuratore speciale ai sensi dell'art.   4  della  legge  4  gennaio
1968,  n.  15  di  non  avere ottenuto o, in caso contrario, di avere
restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per  il  programma
di   investimenti   oggetto   della   concessione,   altre  eventuali
agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali
o comunitarie o da parte di  enti o istituzioni pubbliche;
5) la documentazione correlata ad  eventuali  condizioni  particolari
contenute nel decreto di concessione provvisoria.

B) in caso di erogazione per stato d'avanzamento

1)  certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del Tribunale
ovvero, nel caso di ditte individuali, certificato  della  competente
CCIAA;
2) dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o da un
procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4
gennaio  1968,  n.  15 secondo lo schema di cui all'Allegato n.  10a,
ovvero, nel caso  di  iniziative  realizzate  con  il  sistema  della
locazione  finanziaria,  dalla societa' di leasing, secondo lo schema
di  cui  all'Allegato  n.  10b,  attestante  l'importo  delle   spese
sostenute  per  le  opere  realizzate,  i  brevetti  ed i macchinari,
impianti e attrezzature aquistati o realizzati e presenti in azienda,
espresso in lire ed in  percentuale  del  programma  di  investimenti
approvato,  alla  data  cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche
finale; a  tal  fine  si  fa  riferimento  alla  data  dell'effettivo
pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa relativi a beni
presenti  presso  l'unita'  produttiva  interessata  dal programma di
investimenti; la dichiarazione deve inoltre attestare la  sostanziale
conformita'   dei   lavori  eseguiti  al  programma  di  investimenti
approvato. Nel caso di impianti acquistati con contratti  "chiavi  in
mano",  si  prescinde  dalla  presenza  fisica dei beni relativi allo
stato d'avanzamento;
3) nel caso in cui lo stato  d'avanzamento  riguardi  opere  murarie,
perizia   giurata  di  un  tecnico  abilitato  ed  iscritto  all'albo
professionale, attestante la  conformita'  delle  opere  stesse  alla
concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione
degli  estremi  della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla
comunicazione al Sindaco; nel caso in cui  dette  opere  siano  state
realizzate  in  difformita' o in assenza della relativa concessione e
siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve
attestare gli estremi, la  regolarita'  e  lo  stato  della  relativa
pratica  e  che  non  esistono  vincoli  ostativi  al  rilascio della
concessione edilizia in sanatoria; la stessa  perizia,  limitatamente
alla   prima,   deve  inoltre  attestare  che  l'immobile  ove  viene
esercitata l'attivita', anche se  in  locazione  o  in  comodato,  ha
destinazione   conforme   all'attivita'   stessa   dall'origine,  per
intervenute variazioni in  regime  ordinario,  ovvero  a  seguito  di
condono  (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi,
la regolarita' e lo stato della relativa pratica e che  non  esistono
vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria);
4)  solo  per la prima erogazione, quanto previsto dal punto 3) della
precedente lettera A);
5) solo per la prima erogazione, quanto previsto dal punto  4)  della
precedente lettera A);
6)  solo  per la prima erogazione, quanto previsto dal punto 5) della
precedente lettera A);
7) solo per la prima erogazione utile successiva all'ultimazione  del
programma,  la  documentazione  finale  di  spesa di cui al punto 8.2
della circolare e, a seconda dei casi, le dichiarazioni di  cui  agli
Allegati 11, 12, 13, 14 e 15.