Art. 3. Riproduzione dei modelli di dichiarazione mediante stampanti laser o altre stampanti 1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 2, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica su tabulati a striscia continua dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intellegibilita' dei modelli nel tempo. 2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con le stesse stampanti di cui al comma 1, su fogli singoli, nel rispetto delle seguenti condizioni: colori, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza come indicato dall'art. 2 (in alternativa all'utilizzo dei colori indicati all'art. 2 e' ammessa la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero); indicazione su ogni pagina della partita IVA del contribuente; bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente su tutto il lato verticale sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico, restando esclusi i sistemi di bloccaggio medianti spirali o soli punti apposti con spillatrici. 3. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampante laser, o altri tipi di stampante, dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.