Art. 3.
 Riproduzione dei modelli di dichiarazione mediante stampanti laser
                          o altre stampanti
   1.  E'  autorizzata,  con  le  stesse  caratteristiche  richiamate
nell'art.   2,   la  riproduzione  e  la  contemporanea  compilazione
meccanografica  su  tabulati a striscia continua dei modelli indicati
nell'art.  1,  mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi
di    stampanti,   che   comunque   garantiscano   la   chiarezza   e
l'intellegibilita' dei modelli nel tempo.
   2.  E'  altresi'  autorizzata  la  riproduzione e la contemporanea
compilazione  meccanografica  dei  modelli con le stesse stampanti di
cui  al  comma  1,  su  fogli  singoli,  nel  rispetto delle seguenti
condizioni:
   colori,  dimensioni,  conformita'  di  struttura  e  sequenza come
indicato dall'art. 2 (in alternativa all'utilizzo dei colori indicati
all'art.  2 e' ammessa la stampa monocromatica realizzata utilizzando
il colore nero);
   indicazione su ogni pagina della partita IVA del contribuente;
   bloccaggio   dei   fogli   mediante   sistemi   che   garantiscano
l'integrita'  del  modello  e  la permanenza nel tempo. Il bloccaggio
deve  essere  applicato  esclusivamente  su  tutto  il lato verticale
sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per
il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero
sistemi  di  tipo meccanico, restando esclusi i sistemi di bloccaggio
medianti spirali o soli punti apposti con spillatrici.
   3.  Sul  frontespizio  dei  modelli predisposti ai sensi dei commi
precedenti  devono essere indicati i dati identificativi del soggetto
che   cura  la  predisposizione  delle  immagini  utilizzate  per  la
riproduzione mediante stampante laser, o altri tipi di stampante, dei
modelli stessi e gli estremi del presente decreto.