Art. 5. Presentazione delle dichiarazioni annuali da parte dei C.A.A.F. e dei professionisti abilitati 1. I Centri autorizzati di assistenza fiscale ed i professionisti abilitati di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, devono presentare le dichiarazioni annuali, ad esclusione di quelle riservate agli enti e societa' controllanti e controllate, su supporti magnetici predisposti secondo le modalita' di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato A annesso al presente decreto, fermo restando l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali anche su modelli cartacei, limitatamente all'esemplare destinato all'ufficio. 2. I modelli cartacei ed i supporti magnetici devono essere presentati agli uffici IVA competenti in base al domicilio fiscale dei contribuenti. Relativamente ai soli supporti magnetici, e' consentita la presentazione differita, entro il termine del 15 aprile 1996. 3. Possono essere presentate cumulativamente le dichiarazioni di piu' contribuenti aventi il domicilio fiscale rientrante nella competenza dello stesso ufficio IVA. 4. Per ogni consegna di supporti magnetici e dei relativi modelli cartacei deve essere predisposta apposita bolla, redatta in tre esemplari, in conformita' al modello di cui all'allegato B. 5. Il visto in conformita' puo' essere apposto sulle singole dichiarazioni con sistema meccanografico. In tal caso la sottoscrizione autografa del responsabile del Centro di assistenza o del professionista abilitato deve essere apposta in calce alla distinta posta sul retro della bolla di cui al comma precedente. 6. Un duplicato di ogni supporto magnetico deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale. 7. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti alle specifiche tecniche di cui all'allegato A, l'Amministrazione finanziaria ne richiede la sostituzione. I soggetti interessati devono consegnare all'ufficio richiedente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.