Art. 5.
              Presentazione delle dichiarazioni annuali
        da parte dei C.A.A.F. e dei professionisti abilitati
   1.  I Centri autorizzati di assistenza fiscale ed i professionisti
abilitati  di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
successive modificazioni, devono presentare le dichiarazioni annuali,
ad esclusione di quelle riservate agli enti e societa' controllanti e
controllate,  su  supporti magnetici predisposti secondo le modalita'
di    registrazione   e   le   caratteristiche   tecniche   stabilite
nell'allegato A annesso al presente decreto, fermo restando l'obbligo
di   presentazione  delle  dichiarazioni  annuali  anche  su  modelli
cartacei, limitatamente all'esemplare destinato all'ufficio.
   2.  I  modelli  cartacei  ed  i  supporti  magnetici devono essere
presentati  agli  uffici  IVA competenti in base al domicilio fiscale
dei  contribuenti.  Relativamente  ai  soli  supporti  magnetici,  e'
consentita la presentazione differita, entro il termine del 15 aprile
1996.
   3.  Possono  essere presentate cumulativamente le dichiarazioni di
piu'  contribuenti  aventi  il  domicilio  fiscale  rientrante  nella
competenza dello stesso ufficio IVA.
   4.  Per ogni consegna di supporti magnetici e dei relativi modelli
cartacei  deve  essere  predisposta  apposita  bolla,  redatta in tre
esemplari, in conformita' al modello di cui all'allegato B.
   5.  Il  visto  in  conformita'  puo'  essere apposto sulle singole
dichiarazioni   con   sistema   meccanografico.   In   tal   caso  la
sottoscrizione  autografa del responsabile del Centro di assistenza o
del  professionista  abilitato  deve  essere  apposta  in  calce alla
distinta posta sul retro della bolla di cui al comma precedente.
   6.  Un  duplicato  di ogni supporto magnetico deve essere tenuto a
disposizione  dell'Amministrazione  finanziaria  per  un  periodo  di
dodici mesi dalla data di consegna dell'originale.
   7.  Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti
alle  specifiche  tecniche  di  cui all'allegato A, l'Amministrazione
finanziaria  ne  richiede  la  sostituzione.  I  soggetti interessati
devono  consegnare  all'ufficio richiedente, entro e non oltre trenta
giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi
supporti sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.