(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 2.
   (Omissis).
   Terzo comma.
   La  Fondazione  amministra  la   partecipazione   nella   societa'
conferitaria  Cassa  di  risparmio  di  Jesi  S.p.a. o nella societa'
comunque risultante da successivi processi di trasformazione fusione,
incorporazione, scissione, conferimento o per altra  causa,  fintanto
che  ne  e'  titolare.  La  Fondazione  puo' compiere ogni operazione
finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare  consentita  dalle
leggi  vigenti e dal presente statuto, necessaria od opportuna per il
conseguimento degli scopi istituzionali.
   (Omissis).
   Quinto comma.
   Sono preclusi alla  Fondazione  l'esercizio  diretto  dell'impresa
bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di
societa'  bancarie  o finanziarie diverse dalla societa' conferitaria
Cassa di risparmio di Jesi S.p.a. o  dalla  societa'  risultante  per
effetto  dei processi di cui al terzo comma del presente articolo. La
Fondazione puo' possedere partecipazioni in altre societa' bancarie o
finanziarie,  purche'  di   minoranza.   Partecipazioni,   anche   di
controllo, in societa' operanti in settori diversi da quelli indicati
nel  presente comma, possono essere assunte qualora siano strumentali
al perseguimento degli scopi istituzionali.
                               Art. 3.
   Primo comma.
   Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
     a) dal fondo di dotazione;
     b) dalla speciale riserva ex lettera d) dell'art. 12,  comma  1,
del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990, da investirsi in
titoli emessi dalla societa' conferitaria o dalla societa' risultante
per  effetto  dei  processi  di cui al terzo comma dell'art. 2, dallo
Stato o garantiti dallo Stato e finalizzata  alla  sottoscrizione  di
aumenti  di  capitale,  nonche' all'acquisto di azioni della societa'
conferitaria Cassa di risparmio  di  Jesi  S.p.a.  o  dalla  societa'
risultante  per  effetto dei processi di cui al terzo comma dell'art.
2, per l'aumento della partecipazione;
   (Omissis).
                               Art. 8.
   Primo comma.
   L'assemblea dei  soci  deve  essere  convocata  almeno  due  volte
l'anno, rispettivamente entro due mesi dell'approvazione del bilancio
della conferitaria Cassa di risparmio di Jesi S.p.a. o della societa'
risultante per effetto dei processi di cui al terzo comma dell'art. 2
ed  entro  il  mese  di  dicembre  e  comunque  in tempo utile per lo
svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati.
   (Omissis).
                              Art. 16.
   Primo comma.
   Le  cariche  amministrative  e  di  controllo  assunte   nell'ente
Fondazione,  sono  incompatibili  con  le cariche amministrative e di
controllo nella societa' conferitaria o nella societa' risultante per
effetto dei processi di cui  al  terzo  comma  dell'art.  2  e  nelle
societa' ed enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio.
   (Omissis).
                              Art. 20.
   Comma unico.
   I  proventi  e  le  rendite  della  Fondazione  saranno utilizzati
nell'ordine:
    per l'incremento della speciale riserva di cui  alla  lettera  b)
dell'art.  3,  in  misura non inferiore al 10% dei proventi, al lordo
delle spese di funzionamento, derivanti  dalla  partecipazione  nella
societa'  conferitaria  Cassa  di  risparmio  di  Jesi S.p.a. o nella
societa' risultante per effetto dei processi di cui  al  terzo  comma
dell'art. 2;
   (Omissis).