Art. 10.
         Organizzazione degli uffici nella fase transitoria
  1.  L'articolo  91  della  legge  26  novembre  1990,  n.  353,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 91 (( (Organizzazione degli uffici nella fase transitoria). -
1. )) Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del  30  aprile
1995  sono  destinati, fino al 31 dicembre 1996, non piu' della meta'
di tutti i magistrati incaricati  della  trattazione  dei  giudizi  e
degli  affari  civili.  Negli  anni  successivi  la proporzione sara'
stabilita, per ciascun distretto di corte di appello,  dal  Consiglio
superiore  della  magistratura,  sentiti  i  consigli  giudiziari. Il
dirigente   dell'ufficio   puo'   assegnare   le    cause    iniziate
successivamente  al  30  aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla
trattazione dei giudizi pendenti.
   2. Se il numero dei magistrati incaricati  della  trattazione  dei
giudizi  e  degli  affari  civili non consente il ricorso al criterio
proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in
via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la
piu' utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti  alla
data  del  30  aprile  1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti
sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
   3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995  sono  trattati
in  udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi
iniziati successivamente, ovvero in  orari  distinti  della  medesima
udienza.".