Art. 2. Competenza del pretore 1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente: "Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.". Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 8 del codice di procedura civile, gia' modificato dall'art. 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come ulteriormente modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 8 (Competenza del pretore). - Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace. E' competente qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma; 2) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie".