Art. 2.
                       Competenza del pretore
  1.  Il  primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile,
come modificato dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353,
e' sostituito dal seguente:
  "Il pretore e' competente per le cause, anche se  relative  a  beni
immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto
non siano di competenza del giudice di pace.".
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo dell'art. 8 del codice di procedura civile,
          gia' modificato dall'art. 3 della legge 26  novembre  1990,
          n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come
          ulteriormente   modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art. 8  (Competenza  del  pretore).  -  Il  pretore  e'
          competente per le cause, anche se relative a beni immobili,
          di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto
          non siano di competenza del giudice di pace.
             E' competente qualunque ne sia il valore:
              1)   per  le  azioni  possessorie,  salvo  il  disposto
          dell'art. 704, e per le denunce di nuova opera e  di  danno
          temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma;
              2)  per  le cause relative a rapporti di locazione e di
          comodato di immobili urbani e  per  quelle  di  affitto  di
          aziende,  in  quanto  non siano di competenza delle sezioni
          specializzate agrarie".