Art. 3. Comparsa di risposta 1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente: "A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se e' omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.". Riferimenti normativi: - Il testo vigente dell'art. 167 del codice di procedura civile, gia' modificato dall'art. 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 167 (Comparsa di risposta). - Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se e' omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269".