Art. 3.
                        Comparsa di risposta
  1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  167  del codice di procedura
civile, come modificato dall'articolo  11  della  legge  26  novembre
1990, n. 353, e' sostituito dal seguente:
  "A   pena   di   decadenza   deve  proporre  le  eventuali  domande
riconvenzionali.  Se  e'  omesso  o  risulta  assolutamente   incerto
l'oggetto  o  il  titolo  della  domanda riconvenzionale, il giudice,
rilevata la nullita', fissa al convenuto un  termine  perentorio  per
integrarla.  Restano  ferme  le  decadenze maturate e salvi i diritti
acquisiti anteriormente alla integrazione.".
          Riferimenti normativi:
             - Il testo vigente dell'art. 167 del codice di procedura
          civile,  gia'  modificato  dall'art.  11  della  legge   26
          novembre  1990,  n.  353, come ulteriormente modificato dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 167 (Comparsa di risposta). -  Nella  comparsa  di
          risposta  il  convenuto  deve  proporre tutte le sue difese
          prendendo  posizione  sui   fatti   posti   dall'attore   a
          fondamento  della domanda, indicare i mezzi di prova di cui
          intende valersi e i documenti che offre  in  comunicazione,
          formulare le conclusioni.
             A  pena  di decadenza deve proporre le eventuali domande
          riconvenzionali.  Se  e'  omesso  o  risulta  assolutamente
          incerto    l'oggetto    o    il    titolo   della   domanda
          riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al
          convenuto un termine  perentorio  per  integrarla.  Restano
          ferme  le  decadenze  maturate  e salvi i diritti acquisiti
          anteriormente alla integrazione.
             Se intende  chiamare  un  terzo  in  causa,  deve  farne
          dichiarazione  nella  stessa comparsa e provvedere ai sensi
          dell'art. 269".