Art. 4.
                    Udienza di prima comparizione
                      e forma della trattazione
  1.  La  rubrica  ed  il primo comma dell'articolo 180 del codice di
procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  180  ((  (Udienza  di  prima  comparizione  e  forma   della
trattazione).  ))  -  All'udienza  fissata  per la prima comparizione
delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio  la  regolarita'
del  contraddittorio  e,  quando  occorre,  pronuncia i provvedimenti
previsti  dall'articolo  102,  secondo  comma,   dall'articolo   164,
dall'articolo  167,  dall'articolo  182  e  dall'articolo  291, primo
comma.
  La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e'  orale.
Se richiesto, il giudice istruttore puo' autorizzare comunicazioni di
comparse  a  norma  dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso
fissa a data successiva la prima udienza di  trattazione,  assegnando
al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima
di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d'ufficio.".
(( 1-bis. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura ))
(( civile e' sostituito dal seguente:                              ))
(( "Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il      ))
(( giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' ))
(( comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti     ))
(( comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non    ))
(( impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.".  ))
          Riferimenti normativi:
             - Il testo vigente dell'art. 180 del codice di procedura
          civile,  come  modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
             "Art. 180 (Udienza di prima comparizione e  forma  della
          trattazione).   -   All'udienza   fissata   per   la  prima
          comparizione delle parti  il  giudice  istruttore  verifica
          d'ufficio  la  regolarita'  del  contraddittorio  e, quando
          occorre, pronuncia i provvedimenti  previsti  dall'articolo
          102,   secondo   comma,  dall'art.  164,  dall'art.    167,
          dall'art. 182 e dall'art. 291, primo comma.
             La trattazione della causa davanti al giudice istruttore
          e'  orale.  Se  richiesto,  il  giudice   istruttore   puo'
          autorizzare  comunicazioni  di comparse a norma dell'ultimo
          comma dell'art.  170. In ogni caso fissa a data  successiva
          la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un
          termine  perentorio  non  inferiore a venti giorni prima di
          tale udienza per proporre le  eccezioni  processuali  e  di
          merito che non siano rilevabili d'ufficio.
             Della trattazione della causa si redige processo verbale
          nel  quale  si  inseriscono  le conclusioni delle parti e i
          provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza".
             - Il testo vigente dell'art. 181 del codice di procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art. 181  (Mancata  comparizione  delle  parti).  -  Se
          nessuna  delle  parti  comparisce  nella  prima udienza, il
          giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere
          da' comunicazione alle parti costituite. Se  nessuna  delle
          parti  comparisce  alla  nuova  udienza,  il  giudice,  con
          ordinanza non impugnabile, dispone la  cancellazione  della
          causa dal ruolo.
             Se   l'attore   costituito  non  comparisce  alla  prima
          udienza, e il  convenuto  non  chiede  che  si  proceda  in
          assenza  di  lui, il giudice fissa una nuova udienza, della
          quale  il  cancelliere  da'  comunicazione  all'attore.  Se
          questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il
          convenuto  non  chiede  che  si  proceda in assenza di lui,
          ordina che la causa sia cancellata  dal  ruolo  e  dichiara
          l'estinzione del processo".