Art. 4. Udienza di prima comparizione e forma della trattazione 1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: "Art. 180 (( (Udienza di prima comparizione e forma della trattazione). )) - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma. La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale. Se richiesto, il giudice istruttore puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.". (( 1-bis. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura )) (( civile e' sostituito dal seguente: )) (( "Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il )) (( giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' )) (( comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti )) (( comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non )) (( impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.". )) Riferimenti normativi: - Il testo vigente dell'art. 180 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 180 (Udienza di prima comparizione e forma della trattazione). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'art. 164, dall'art. 167, dall'art. 182 e dall'art. 291, primo comma. La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale. Se richiesto, il giudice istruttore puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Della trattazione della causa si redige processo verbale nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza". - Il testo vigente dell'art. 181 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 181 (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".