Art. 5.
                    Prima udienza di trattazione
  1.  Il  quarto  e  il  quinto comma dell'articolo 183 del codice di
procedura civile, come sostituito dall'articolo  17  della  legge  26
novembre 1990, n. 353, sono sostituiti dai seguenti:
  "Nella  stessa  udienza  l'attore  puo'  proporre  le  domande e le
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o  delle
eccezioni  proposte  dal  convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli  106  e  269,
terzo  comma,  se  l'esigenza  e'  sorta  dalle difese del convenuto.
Entrambe le parti possono  precisare  e  modificare  le  domande,  le
eccezioni e le conclusioni gia' formulate.
  Se  richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore
a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni  o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia'
proposte.   Concede   altresi'   alle  parti  un  successivo  termine
perentorio non superiore a trenta giorni per replicare  alle  domande
ed  eccezioni  nuove  o modificate dell'altra parte e per proporre le
eccezioni che  sono  conseguenza  delle  domande  e  delle  eccezioni
medesime.  Con  la  stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i
provvedimenti di cui all'articolo 184.".
          Riferimenti normativi:
             - Il testo vigente dell'art. 183 del codice di procedura
          civile,  gia'  sostituito  dall'art.  17  della  legge   26
          novembre  1990,  n.  353,  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 183 (Prima udienza di trattazione). - Nella  prima
          udienza  di  trattazione  il  giudice  istruttore interroga
          liberamente le parti presenti e,  quando  la  natura  della
          causa  lo  consente,  tenta  la  conciliazione.  La mancata
          comparizione  delle   parti   senza   giustificato   motivo
          costituisce  comportamento  valutabile ai sensi del secondo
          comma dell'art. 116.
             Le parti hanno facolta' di  farsi  rappresentare  da  un
          procuratore  generale  o  speciale,  il quale deve essere a
          conoscenza dei fatti della causa. La  procura  deve  essere
          conferita   con   atto   pubblico   o   scrittura   privata
          autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere  di
          conciliare   o   transigere  la  controversia.  La  mancata
          conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della  causa  da
          parte  del  procuratore  e' valutabile ai sensi del secondo
          comma dell'art. 116.
             Il giudice richiede alle parti,  sulla  base  dei  fatti
          allegati,  i  chiarimenti  necessari  e indica le questioni
          rilevabili  d'ufficio  delle  quali  ritiene  opportuna  la
          trattazione.
             Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e
          le   eccezioni   che   sono   conseguenza   della   domanda
          riconvenzionale o delle eccezioni proposte  dal  convenuto.
          Puo'  altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un
          terzo  ai  sensi  degli articoli 106 e 269, terzo comma, se
          l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le
          parti  possono  precisare  e  modificare  le  domande,   le
          eccezioni e le conclusioni gia' formulate.
             Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non
          superiore  a  trenta  giorni  per  il  deposito  di memorie
          contenenti  precisazioni  o  modificazioni  delle  domande,
          delle  eccezioni e delle conclusioni gia' proposte. Concede
          altresi' alle parti un successivo  termine  perentorio  non
          superiore  a  trenta  giorni  per replicare alle domande ed
          eccezioni  nuove  o  modificate  dell'altra  parte  e   per
          proporre  le eccezioni che sono conseguenza delle domande e
          delle  eccezioni  medesime.  Con  la  stessa  ordinanza  il
          giudice   fissa   l'udienza  per  i  provvedimenti  di  cui
          all'articolo 184".