Art. 6. Rimessione in termini 1. Il primo comma dell'articolo 184-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente: "La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.". Riferimenti normativi: - Il testo vigente dell'art. 184-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 19 della legge 26 aprile 1990, n. 353, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 184-bis (Rimessione in termini). - La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma".