Art. 6.
                        Rimessione in termini
  1.  Il  primo  comma  dell'articolo 184-bis del codice di procedura
civile, introdotto dall'articolo 19 della legge 26 novembre 1990,  n.
353, e' sostituito dal seguente:
  "La  parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad
essa non imputabile puo' chiedere al  giudice  istruttore  di  essere
rimessa in termini.".
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  184-bis  del codice di
          procedura civile, introdotto dall'art. 19  della  legge  26
          aprile  1990, n. 353, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
             "Art. 184-bis (Rimessione in termini). -  La  parte  che
          dimostra  di  essere incorsa in decadenze per causa ad essa
          non imputabile  puo'  chiedere  al  giudice  istruttore  di
          essere rimessa in termini.
             Il  giudice  provvede  a  norma dell'art. 294, secondo e
          terzo comma".