Art. 7.
         Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione
  1.   Dopo  l'articolo  186-ter  del  codice  di  procedura  civile,
introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353,  e'
inserito il seguente:
  "Art.   186-   ((   quater   (Ordinanza  successiva  alla  chiusura
dell'istruzione). )) - Esaurita l'istruzione, il giudice  istruttore,
su  istanza  della  parte  che  ha  proposto  domanda  di condanna al
pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di  beni,  puo'
disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio,
nei  limiti  per cui ritiene gia' raggiunta la prova. Con l'ordinanza
il giudice provvede sulle spese processuali.
  L'ordinanza e' titolo esecutivo. Essa e' revocabile con la sentenza
che definisce il giudizio.
  Se, dopo la pronuncia  dell'ordinanza,  il  processo  si  estingue,
l'ordinanza   acquista   l'efficacia   della   sentenza   impugnabile
sull'oggetto dell'istanza.
  La parte intimata puo'  dichiarare  di  rinunciare  alla  pronuncia
della  sentenza,  con atto notificato all'altra parte e depositato in
cancelleria.  Dalla   data   del   deposito   dell'atto   notificato,
l'ordinanza   acquista   l'efficacia   della   sentenza   impugnabile
sull'oggetto dell'istanza.".