Art. 7. Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione 1. Dopo l'articolo 186-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' inserito il seguente: "Art. 186- (( quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione). )) - Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, puo' disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene gia' raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali. L'ordinanza e' titolo esecutivo. Essa e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza. La parte intimata puo' dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.".