ALLEGATO A CAPITOLO II CONDIZIONI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI 14. Oltre a rispondere ai requisiti generali, i macelli debbono avere almeno: a) stalle di sosta sufficientemente ampie e igieniche per il ricovero degli animali o, se la situazione climatica lo permette recinti di attesa; pareti e pavimenti devono essere solidi, impermeabili e facilmente lavabili e disinfettabili; tali stalle e reparti devono essere attrezzati con dispositivi per abbeverare gli animali e, se necessario, nutrirli; se del caso devono disporre di canali di scolo atti all'evacuazione dei liquidi; b) locali per la macellazione, di dimensioni tali da consentire il normale svolgimento delle relative operazioni. Quando in un locale adibito alla macellazione si effettua sia la macellazione dei suini, sia quella di animali di altra specie, dev'essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini; tuttavia, tale apposito reparto non e' indispensabile se la macellazione dei suini e quella degli altri animali hanno luogo in momenti diversi; in tal caso, pero', le operazioni di scottatura, di depilazione, di raschiatura e di bruciatura devono essere effettuate in reparti speciali nettamente separati dalla catena di macellazione da uno spazio libero di almeno cinque metri o da un tramezzo alto almeno tre metri; c) locali separati, sufficientemente ampi e utilizzati esclusivamente: - per lo svuotamento, la pulitura e la lavorazione degli stomachi e degli intestini qualora tali operazioni siano praticate nel macello. Inoltre quando si tratta di suini, il presente requisito si applica nella misura necessaria per prevenire la contaminazione delle carni fresche e delle frattaglie. Tuttavia, questi locali separati non sono necessari se le operazioni sugli stomachi sono effettuate mediante un attrezzo meccanico in circuito chiuso munito di un sistema di ventilazione appropriato e rispondente ai requisiti seguenti: i) l'attrezzo deve essere installato e sistemato in modo che le operazioni di separazione degli intestini dagli stomachi e di svuotamento e di pulitura degli stomachi si svolgano igienicamente. Esso deve essere collocato in un sito apposito, nettamente separato dalle carni fresche esposte mediante un tramezzo che parte dal suolo fino ad un'altezza di almeno tre metri e che circonda la superficie in cui si sono effettuate queste operazioni; ii) la forma e il funzionamento del macchinario devono essere tali da prevenire effettivamente qualsiasi contaminazione delle carni fresche; iii)un dispositivo di estrazione d'aria deve essere situato e funzionare in condizioni tali da eliminare gli odori ed i rischi di contaminazione da aerosol; iv) il macchinario deve essere munito di un dispositivo per l'evacuazione in circuito chiuso delle acque residue e del contenuto degli stomachi verso il sistema di drenaggio; v) il circuito in cui passano gli stomachi in direzione dell'apparecchio e in provenienza dal medesimo deve essere nel contempo nettamente separato e distanziato dal circuito delle altre carni fresche. Immediatamente dopo lo svuotamento e la pulitura gli stomachi devono essere portati via igienicamente; vi) gli stomachi non devono essere manipolati dal personale che manipola le altre carni fresche. Il personale che manipola gli stomaci non deve avere accesso alle altre carni fresche; - per la trasformazione delle budella e delle trippe, se tali lavori vengono effettuati nel macello; tuttavia queste operazioni possono essere eseguite nel medesimo locale di cui al primo trattino, purche' vengano effettuate in modo da evitare contaminazioni incrociate; - per la preparazione e la pulizia delle frattaglie diverse da quelle menzionate ai precedenti trattini, compreso uno spazio a parte per le teste, che devono essere adeguatamente separate dalle altre frattaglie, qualora tali operazioni vengano effettuate nel macello, ma non sulla linea di macellazione; - per il deposito delle pelli, delle corna e degli zoccoli, nonche' delle setole dei suini, quando tali materiali non sono evacuati dal macello direttamente lo stesso giorno della macellazione in contenitori a chiusura ermetica in attesa del loro trasporto; d) uno spazio separato per l'imballaggio delle frattaglie, qualora esso venga eseguito al macello; e) locali chiudibili a chiave o, se il clima lo permette, recinti riservati per il ricovero degli animali malati o sospetti, situati in uno spazio adeguato e muniti di un dispositivo distinto di scolo, locali chiudibili a chiave riservati alla macellazione di tali animali, al deposito delle carni tenute in osservazione e al deposito delle carni dichiarate non idonee al consumo umano. La presenza di locali riservati alla macellazione di tali animali non e' obbligatoria in uno stabilimento non autorizzato dall'autorita' competente ad effettuare la macellazione di tali animali o se la macellazione e' effettuata al termine delle operazioni normali e se sono prese misure per evitare la contaminazione delle carni dichiarate idonee al consumo umano. In tali casi, i locali devono essere sottoposti a particolare pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale prima di poter essere nuovamente utilizzati per la macellazione di animali che non siano ne' malati ne' sospetti; f) locali frigoriferi di capacita' adeguata con apparecchiature resistenti alla corrosione, destinate ad evitare il contatto delle carni fresche con il pavimento o con le pareti durante il trasporto o il magazzinaggio; g) un sistema che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello; h) una netta separazione tra la zona sudicia e quella pulita, tale da proteggere quest'ultima dalla contaminazione; i) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; durante tali operazioni, in nessun caso l'animale deve entrare in contatto con il suolo; j) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore movimentazione delle carni; k) qualora sia ammassato del concime nell'area del macello, un locale appositamente allestito a tal fine; l) un locale adeguatamente attrezzato per l'esecuzione dell'esame delle trichine, qualora esso venga effettuato presso lo stabilimento. CAPITOLO IV REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI 16. Oltre ai requisiti generali, i depositi nei quali le carni fresche sono immagazzinate in conformita' delle disposizioni di cui al capitolo XIV, punto 66, primo comma, debbono avere almeno: a) locali frigoriferi di capacita' adeguata, facili da lavare, nei quali le carni fresche possano essere immagazzinate alle temperature di cui al suddetto punto 66, primo comma; b) un termometro o un teletermometro registratori in o per ciascun locale di deposito. 17. Oltre ai requisiti generali, i depositi in cui le carni fresche sono immagazzinate in conformita' delle disposizioni di cui al capitolo XIV, punto 66, ottavo comma, debbono avere almeno: a) locali frigoriferi di capacita' adeguata, facili da lavare, nei quali le carni fresche possano essere immagazzinate alle temperature di cui al suddetto punto 66, ottavo comma; b) un termometro o un teletermometro registratori in o per ciascun locale di deposito. CAPITOLO VI ISPEZIONE SANITARIA ANTE MORTEM 25. Gli animali devono essere sottoposti all'ispezione ante mortem entro un termine inferiore a ventiquattr'ore dopo il loro arrivo al macello, e inferiore a ventiquattr'ore prima della macellazione. Inoltre, il veterinario ufficiale puo' esigere un'ispezione in qualsiasi altro momento. Il conduttore del macello, il proprietario o il suo rappresentante, deve facilitare le operazioni di ispezione sanitaria ante mortem, in particolare qualsiasi manipolazione ritenuta necessaria. Ogni animale macellato deve portare un marchio di identificazione il quale permetta all'autorita' competente di determinare l'origine di detto animale. 26.a) Il veterinario ufficiale deve eseguire l'ispezione ante mortem conformemente alle norme della professione e in condizioni di illuminazione adeguata. b) Il veterinario ufficiale deve accertarsi, per quanto riguarda gli animali consegnati al macello, che sono state osservate le norme comunitarie in materia di benessere degli animali. 27. L'ispezione deve permettere di accertare: a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia; b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possono rendere le carni non idonee al consumo umano; durante l'ispezione si dovra' altresi' prestare attenzione a qualsiasi segno dal quale risulti che agli animali siano stati somministrati prodotti farmacologicamente attivi, o che essi possano aver consumato qualsiasi altra sostanza che ne renda le carni nocive per la salute umana; c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione o lesioni. 28.a) Gli animali stanchi o agitati devono essere lasciati a riposo per almeno 24 ore, tranne se il veterinario ufficiale decide altrimenti. b) Gli animali che risultino affetti da una delle malattie di cui al punto 27, lettere a) e b), non possono essere macellati a scopo di consumo umano. c) la macellazione di animali che si sospetta siano affetti da una delle malattie elencate nel punto 27, lettere a) e b), deve essere differita e gli animali devono essere sottoposti ad un esame accurato per effettuare una diagnosi. Qualora, per effettuare una diagnosi, sia necessario procedere ad una ispezione post mortem, il veterinario ufficiale dispone affinche' gli animali in questione siano macellati separatamente o al termine delle operazioni normali. Gli animali in questione sono sottoposti ad ispezione post. mortem accurata e integrata, se il veterinario lo ritiene necessario per conferma, da un esame batteriologico appropriato e dalla ricerca di residui di sostanze aventi azione farmacologica di cui si puo' supporre che siano state somministrate, tenuto conto delle condizioni patologiche osservate. CAPITOLO VII IGIENE DELLA MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI, DEL SEZIONAMENTO E DELLA MANIPOLAZIONE DELLE CARNI FRESCHE 29. Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente macellati e le operazioni di dissanguamento, scuoiatura o depilazione, toelettatura ed eviscerazione devono essere effettuate in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni. 30. Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Esso non puo' essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche. 31. Salvo per i suini e fatta salva la deroga di cui al capitolo VIII, punto 41, D, lettera a), seconda frase, e' obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo. I suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole. Per tale operazione possono essere utilizzati coadiuvanti, a condizione che gli animali siano successivamente risciacquati a fondo con acqua potabile. Non e' necessario scuoiare le teste di vitelli e ovini se sono manipolate in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni fresche. 32. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al piu' tardi 45 minuti dopo lo stordimento o, in caso di macellazione imposta da un rito religioso, mezz'ora dopo il dissanguamento. Il polmone, il cuore, il fegato, i reni, la milza e i linfonodi mediastinici possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Gli organi asportati devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; cio' vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente e ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione o eventualmente necessaria per l'esecuzione dei controlli previsti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118. Le parti suddette devono restare nelle vicinanze della carcassa fino alla fine dell'ispezione. Tuttavia i peni possono essere evacuati immediatamente, purche' non presentino alcun segno patologico o lesione. Per tutte le specie, i reni devono essere privati della loro copertura di grasso; nel caso di animali delle specie bovina e suina e dei solipedi, va asportata la capsula perirenale. 33. E' vietato piantare coltelli nelle carni, utilizzare panni o altri materiali per la loro ripulitura o procedere a loro insufflazione. Tuttavia, l'insufflazione di un organo puo' essere autorizzata quando sia imposta da un rito religioso ma in tal caso e' vietato il consumo umano dell'organo che e' stato oggetto di insufflazione. L'insufflazione meccanica per la scuoiatura degli agnelli e dei capretti di peso vivo inferiore a 15 kg puo' essere approvata dal veterinario ufficiale nel rispetto delle norme igieniche. 34. Le carcasse dei solipedi, dei suini di oltre quattro settimane e dei bovini di oltre sei mesi devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con i tagli longitudinali della colonna vertebrale. Se necessario per esigenze ispettive, il veterinario ufficiale puo' richiedere la divisione longitudinale della testa e della carcassa di qualsiasi animale. Tuttavia, per tener conto di esigenze tecniche o di abitudini di consumo locali, l'autorita' sanitaria locale puo' autorizzare la presentazione all'ispezione di carcasse di suini non tagliate in mezzene. 35. Prima della fine dell'ispezione, le carcasse e le frattaglie non ispezionate non devono poter entrare in contatto con le carcasse e le frattaglie gia' ispezionate ed e' vietato procedere al sezionamento della carcassa, all'asportazione o all'ulteriore trattamento. 36. Le carni trattenute in osservazione o dichiarate non idonee al consumo umano, gli stomachi, gli intestini e i sottoprodotti non commestibili non devono poter entrare in contatto con carni dichiarate idonee al consumo umano e devono essere deposte appena possibile in locali o recipienti speciali situati e disposti in modo da evitare possibili contaminazioni di altre carni fresche. 37. Se il sangue o le frattaglie di piu' animali sono raccolti nello stesso recipiente prima che sia terminata l'ispezione post mortem, tutto il contenuto del recipiente deve essere dichiarato non idoneo al consumo umano qualora la carcassa di uno di tali animali sia dichiarata non idonea al consumo umano. 38. La toelettatura, la manipolazione, l'ulteriore trattamento e trasporto delle carni e frattaglie devono avvenire in osservanza di tutti i requisiti in materia di igiene. L'imballaggio delle carni deve essere effettuato in conformita' del capitolo II, punto 14, lettera d) ed alle condizioni previste dal capitolo XI. Una volta imballate le carni devono essere immagazzinate in un locale diverso da quello in cui si trovano carni fresche esposte. CAPITOLO IX NORME RELATIVE ALLE CARNI DESTINATE AL SEZIONAMENTO 43. Il sezionamento in pezzi piu' piccoli di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, il disossamento o il sezionamento di frattaglie e' autorizzato soltanto nei laboratori di sezionamento riconosciuti. 44. Il conduttore dello stabilimento, il proprietario o il suo rappresentante e' tenuto ad agevolare le operazioni di controllo dell'impresa, in particolare ad effettuare qualsiasi manipolazione ritenuta utile e a mettere a disposizione del servizio di controllo le attrezzature necessarie. Deve in particolare essere in grado, ad ogni richiesta, di indicare al veterinario ufficiale incaricato del controllo la provenienza delle carni introdotte nel proprio stabilimento e l'origine degli animali abbattuti. 45. Fatto salvo il capitolo V, punto 19, secondo comma, le carni che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), possono trovarsi nei laboratori di sezionamento riconosciuti soltanto a condizione di esservi depositate in locali speciali; esse devono essere sezionate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a dette condizioni. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutti i locali di deposito e di lavoro per accertarsi della rigorosa osservanza delle precedenti disposizioni. a) Le carni fresche devono essere trasferite progressivamente, secondo necessita', nei locali di cui al capitolo III, punto 15, lettera b). Subito dopo il sezionamento e, se del caso, l'imballaggio, le carni devono essere trasportate nel locale frigorifero appropriato di cui al punto 15, lettera a) di detto capitolo. b) Le carni introdotte nei locali sezionamento debbono essere controllate e, se necessario, ripulite. Il luogo in cui si effettua tale operazione deve essere munito dell'attrezzatura necessaria e dell'illuminazione adeguata. c) Durante il lavoro di sezionamento, disossamento, confezionamento ed imballaggio, le carni devono essere mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 7 gradi centigradi. Durante il sezionamento la temperatura del locale deve essere inferiore o uguale a + 12 gradi centigradi. Durante le operazioni di sezionamento, confezionamento e imballaggio, i fegati devono essere mantenuti costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 3 gradi centigradi. Durante le operazioni di sezionamento, disossamento, affettatura, spezzettatura, confezionamento ed imballaggio, il fegato, i reni e la testa debbono essere mantenuti costantemente ad una temperatura uguale o inferiore a + 3 gradi centigradi. d) In deroga alle lettere a) e c) le carni possono essere sezionate a caldo; in tal caso devono essere trasportate direttamente dal locale di macellazione al locale di sezionamento. Il locale di macellazione e quello di sezionamento devono allora essere situati in uno stesso isolato ed essere sufficientemente vicini l'uno all'altro, dato che le carni da sezionare devono essere trasferite senza rotture del carico da un locale all'altro e il sezionamento deve essere effettuato immediatamente. Subito dopo il sezionamento e, se del caso; l'imballaggio, le carni devono essere trasportate in un locale frigorifero appropriato. e) Il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni. Le schegge d'osso e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano devono essere raccolte via via negli attrezzi, nei recipienti o locali di cui al punto 4, lettera d). CAPITOLO XI BOLLATURA SANITARIA 49. La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale. A tal fine quest'ultimo deve controllare: a) la bollatura sanitaria; b) le etichette ed i materiali di confezionamento qualora questi ultimi portino gia' il bollo previsto nel presente capitolo. 50. La bollatura sanitaria deve essere praticata: a) a mezzo di un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza. Sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti: - nella parte superiore, la sigla di identificazione del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P - FI - SE - UK seguita dal numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento; - nella parte inferiore, una delle sigle CEE, EOF, EWG, EOK, EEC, EEG ecc. b) oppure a mezzo di un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza. Sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti: - nella parte superiore, il nome del paese speditore a lettere maiuscole; per le carni prodotte in Italia la scritta "Repubblica Italiana"; - al centro, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento; - nella parte inferiore, una delle sigle CEE, EOF, EWG, EOK, EEC, EEG ecc. I caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 cm per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre. Le dimensioni e i caratteri a stampa del bollo possono essere ridotti per la bollatura sanitaria degli agnelli, dei capretti e dei suinetti. La bollatura puo' inoltre comportare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario che ha proceduto all'ispezione sanitaria delle carni. 51. Le carcasse sono bollate a inchiostro o a fuoco mediante un bollo conformemente al punto 50: - quelle di peso superiore a 65 kg devono essere contrassegnate con bolli su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato e spalla; - le altre devono recare almeno quattro bolli, e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia; - le carcasse di agnelli, capretti e suini devono essere contrassegnate con almeno due bolli, ciascuno apposto su un lato della carcassa, sulla spalla o sul lato esterno delle cosce. Tuttavia, per le carcasse di agnelli, capretti e suinetti, la bollatura sanitaria puo' avvenire mediante apposizione di una etichetta o placchetta, purche' queste vengano utilizzate una sola volta. 52. I fegati di bovini, suini e solipedi vanno bollati con marchio a fuoco mediante un bollo a norma del punto 50. 53. Gli altri prodotti della macellazione idonei al consumo umano devono essere bollati immediatamente, direttamente sulla superficie del prodotto, ovvero sull'imballaggio o sulla confezione a norma del punto 50. Il bollo di cui al punto 50 deve essere apposto su una etichetta fissata sulla confezione o sull'imballaggio o stampata sull'imballaggio. Se l'imballaggio o il confezionamento e' effettuato in un macello il bollo deve recare il numero di riconoscimento di tale stabilimento. 54. Gli imballaggi devono sempre essere bollati a norma del punto 55. 55. I tagli di carne e le frattaglie di cui ai punti 52 e 53 devono recare una bollatura sanitaria a norma del punto 50. La bollatura deve recare il numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento in luogo di quello del macello, applicato su un'etichetta fissata sull'imballaggio ovvero stampata sullo stesso in modo da lacerarsi al momento della sua apertura. E' consentita la mancata distruzione della bollatura solo quando l'imballaggio stesso e' distrutto al momento dell'apertura. Tuttavia, quando le carni o le frattaglie sono confezionate a norma del capitolo XII, punto 62, l'etichetta di cui sopra puo' essere fissata alla confezione. Se le frattaglie sono imballate presso un macello, il numero che appare sulla bollatura sanitaria deve corrispondere al numero di riconoscimento veterinario di tale macello. Tale requisito si applica anche in caso di utilizzazione di eurocontenitori conformi ai requisiti di cui al punto 59 b). 56. Qualora le carni fresche siano confezionate in porzioni commerciali destinate alla vendita diretta al consumatore si applicano i punti 53 e 55. Le dimensioni di cui al punto 50 non si applicano alla bollatura di cui al presente punto. Se le carni sono reimballate in un laboratorio diverso da quello in cui sono state confezionate, sulla confezione deve figurare il bollo sanitario del laboratorio di sezionamento che ha eseguito il confezionamento e sull'imballaggio deve figurare il bollo sanitario del laboratorio di imballaggio. 57. Le carni di solipedi ed i loro imballaggi saranno contrassegnati dal marchio speciale stabilito dalla Comunita'. 57 bis. Le carni dei suini di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), devono essere munite del bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, attraversato nel senso dell'asse maggiore da due rette parallele, distanti almeno un centimetro tra loro ed apposte in modo che le indicazioni contenute nel bollo stesso restino leggibili e le due linee parallele restino evidenti come il margine esterno del bollo. 58. I coloranti utilizzati per il bollo sanitario devono essere quelli previsti all'articolo 2, punto 8) della direttiva 94/36/CE (G.U.C.E. n. L 237 del 10.9.1994). CAPITOLO XII CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DELLE CARNI FRESCHE 59.a) Gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono rispondere a tutte le norme igieniche, in particolare devono essere: - tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni; - tali da non trasmettere alle carni sostanze nocive per la salute umana; - sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni durante il trasporto e le manipolazioni; E' vietata l'utilizzazione del legno fuorche' per le carcasse di agnelli e capretti, purche' siano adottate tutte le precauzioni per evitare il contatto fra le carni e l'imballaggio in caso di lacerazione della confezione. b) Gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare carni, salvo se sono fabbricati in materiali resistenti alla corrosione, di facile pulizia e se sono stati previamente puliti e disinfettati. 60. Quando le carni fresche in pezzi o le frattaglie sono confezionate, questa operazione deve essere effettuata subito dopo il sezionamento in maniera conforme alle norme di igiene. Salvo i pezzi di lardo e di pancetta, la carne in pezzi e le frattaglie devono comunque essere munite di un involucro di protezione, a meno che non vengano trasportate appese. Questi involucri devono essere trasparenti e incolori e rispondere inoltre alle condizioni di cui al punto 59, lettera a), primo e secondo trattino; essi non possono essere riutilizzati per avvolgere carni. Se i fegati, i reni o i cuori sono oggetto di scambi o di importazioni ciascuna confezione deve contenere solo un organo intero. 61. Le carni confezionate devono essere imballate. 62. Tuttavia se sono soddisfatte tutte le condizioni di protezione dell'imballaggio, la confezione non deve essere trasparente ed incolore. Gli eurocontenitori possono parimenti essere utilizzati come secondo contenitore purche' siano rispettate le altre condizioni di cui al punto 59. 63. Le operazioni di sezionamento, disossamento, confezionamento ed imballaggio possono aver luogo nello stesso locale, alle seguenti condizioni: a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni; b) immediatamente dopo la fabbricazione, il confezionamento e l'imballaggio devono essere racchiusi in un involucro protettivo sigillato che deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento e sono immagazzinati in condizioni igieniche in un locale separato dello stabilimento; c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare, attraverso l'atmosfera, con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni fresche. Gli imballaggi non devono essere appoggiati sul pavimento; d) l'allestimento degli imballaggi deve essere effettuato in condizioni igieniche, prima dell'introduzione nel locale; e) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche ed essere impiegati immediatamente. Essi non devono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione delle carni fresche; f) immediatamente dopo il confezionamento, le carni devono essere trasferite negli appositi locali di deposito. Le carni fresche possono parimenti essere imballate nello stesso locale purche' gli eurocontenitori, che devono soddisfare i requisiti di cui al punto 59, lettera b), siano stati precedentemente puliti e disinfettati prima di essere introdotti nel laboratorio. 64. Gli imballaggi e involucri di cui al presente capitolo possono contenere soltanto carni in pezzi appartenenti ad una stessa specie animale salvo nel caso di porzioni commerciali destinate alla vendita diretta al consumatore. CAPITOLO XIV DEPOSITO 66. Le carni fresche devono essere sottoposte a refrigerazione subito dopo l'ispezione post mortem ed essere mantenute costantemente a una temperatura interna inferiore o pari a + 7 gradi centigradi per le carcasse e loro parti e + 3 gradi centigradi per le frattaglie. Il Ministero della sanita' puo' concedere deroghe al suddetto requisito per permettere il trasporto delle carni verso laboratori o macellerie situati nelle immediate vicinanze del macello, purche' la durata del trasporto non superi due ore e per motivi connessi alla tecnica di maturazione delle carni. Le carni fresche destinate ad essere congelate devono provenire da un macello o da un laboratorio di sezionamento riconosciuti. Le carni fresche possono essere congelate, per mezzo di attrezzature idonee, soltanto nei locali dello stabilimento in cui sono state ottenute o sezionate o in magazzini frigoriferi riconosciuti. I pezzi di cui all'articolo 4, comma 2, i pezzi di cui al capitolo XI, punto 53 del presente allegato e le frattaglie destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento senza ritardi, eccetto quando la maturazione sia necessaria per motivi sanitari. In questo caso essi debbono essere immediatamente congelati dopo la maturazione. Le carcasse, le mezzene o le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi e i quarti destinati ad essere congelati devono essere sottoposti a congelamento senza indebiti ritardi dopo un periodo di stabilizzazione. Le carni in pezzi destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento senza indebiti ritardi dopo essere state sezionate. Le carni congelate devono raggiungere una temperatura interna inferiore o uguale a - 12 gradi centigradi ed essere poi immagazzinate a temperature non superiori. Sulle carni fresche sottoposte a congelamento devono essere indicati il mese e l'anno in cui sono state congelate. 67. Nessuna sostanza che possa contaminare le cerni o pregiudicarne le condizioni igieniche deve essere immagazzinata nei locali di cui al capitolo IV, punti 16 e 17, a meno che le carni siano imballate e immagazzinate separatamente. 68. La temperatura di deposito dei locali di cui al capitolo IV, punti 16 e 17 deve essere registrata.