(all. 1 - art. 1)
 
                                                           ALLEGATO A
                             CAPITOLO II
        CONDIZIONI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI
14. Oltre a rispondere ai requisiti generali, i macelli debbono avere
almeno:
a) stalle di sosta sufficientemente ampie e igieniche per il ricovero
   degli animali o, se la situazione climatica lo permette recinti di
   attesa; pareti e pavimenti devono essere  solidi,  impermeabili  e
   facilmente lavabili e disinfettabili; tali stalle e reparti devono
   essere attrezzati con dispositivi per abbeverare gli animali e, se
   necessario,  nutrirli;  se  del  caso devono disporre di canali di
   scolo atti all'evacuazione dei liquidi;
b) locali per la macellazione, di dimensioni tali  da  consentire  il
   normale svolgimento delle relative operazioni. Quando in un locale
   adibito  alla  macellazione  si  effettua  sia la macellazione dei
   suini, sia quella di animali di altra specie, dev'essere  previsto
   un  apposito reparto per la macellazione dei suini; tuttavia, tale
   apposito reparto non e'  indispensabile  se  la  macellazione  dei
   suini e quella degli altri animali hanno luogo in momenti diversi;
   in  tal  caso, pero', le operazioni di scottatura, di depilazione,
   di raschiatura e di bruciatura devono essere effettuate in reparti
   speciali nettamente separati dalla catena di macellazione  da  uno
   spazio  libero di almeno cinque metri o da un tramezzo alto almeno
   tre metri;
c)   locali   separati,   sufficientemente    ampi    e    utilizzati
   esclusivamente:
   -  per lo svuotamento, la pulitura e la lavorazione degli stomachi
     e degli intestini qualora tali operazioni  siano  praticate  nel
     macello.   Inoltre  quando  si  tratta  di  suini,  il  presente
     requisito si applica nella misura necessaria  per  prevenire  la
     contaminazione delle carni fresche e delle frattaglie.
     Tuttavia,  questi  locali  separati  non  sono  necessari  se le
     operazioni sugli stomachi sono effettuate mediante  un  attrezzo
     meccanico   in   circuito   chiuso   munito  di  un  sistema  di
     ventilazione appropriato e rispondente ai requisiti seguenti:
     i)  l'attrezzo deve essere installato e sistemato in modo che le
         operazioni di separazione degli intestini dagli  stomachi  e
         di  svuotamento  e  di  pulitura  degli stomachi si svolgano
         igienicamente.   Esso  deve  essere  collocato  in  un  sito
         apposito,  nettamente  separato  dalle carni fresche esposte
         mediante un tramezzo che parte dal suolo fino ad  un'altezza
         di  almeno  tre metri e che circonda la superficie in cui si
         sono effettuate queste operazioni;
     ii) la forma e il funzionamento del  macchinario  devono  essere
         tali  da  prevenire  effettivamente qualsiasi contaminazione
         delle carni fresche;
     iii)un dispositivo di estrazione d'aria deve  essere  situato  e
         funzionare  in  condizioni  tali da eliminare gli odori ed i
         rischi di contaminazione da aerosol;
     iv)  il  macchinario  deve  essere  munito di un dispositivo per
         l'evacuazione in circuito chiuso delle acque residue  e  del
         contenuto degli stomachi verso il sistema di drenaggio;
     v)    il  circuito  in  cui  passano  gli  stomachi in direzione
         dell'apparecchio e in provenienza dal medesimo  deve  essere
         nel  contempo nettamente separato e distanziato dal circuito
         delle  altre   carni   fresche.   Immediatamente   dopo   lo
         svuotamento e la pulitura gli stomachi devono essere portati
         via igienicamente;
     vi)  gli stomachi non devono essere manipolati dal personale che
         manipola le altre carni fresche. Il personale  che  manipola
         gli stomaci non deve avere accesso alle altre carni fresche;
   -  per  la  trasformazione  delle  budella e delle trippe, se tali
     lavori  vengono  effettuati   nel   macello;   tuttavia   queste
     operazioni possono essere eseguite nel medesimo locale di cui al
     primo  trattino,  purche'  vengano effettuate in modo da evitare
     contaminazioni incrociate;
   - per la preparazione e la pulizia  delle  frattaglie  diverse  da
     quelle  menzionate ai precedenti trattini, compreso uno spazio a
     parte per le teste, che  devono  essere  adeguatamente  separate
     dalle   altre   frattaglie,   qualora  tali  operazioni  vengano
     effettuate nel macello, ma non sulla linea di macellazione;
   - per il deposito  delle  pelli,  delle  corna  e  degli  zoccoli,
     nonche'  delle  setole dei suini, quando tali materiali non sono
     evacuati  dal  macello  direttamente  lo  stesso  giorno   della
     macellazione  in  contenitori  a chiusura ermetica in attesa del
     loro trasporto;
d) uno spazio separato per l'imballaggio  delle  frattaglie,  qualora
   esso venga eseguito al macello;
e)  locali  chiudibili  a  chiave o, se il clima lo permette, recinti
   riservati per il ricovero degli animali malati o sospetti, situati
   in uno spazio adeguato e muniti  di  un  dispositivo  distinto  di
   scolo,  locali  chiudibili a chiave riservati alla macellazione di
   tali animali, al deposito delle carni tenute in osservazione e  al
   deposito  delle  carni  dichiarate non idonee al consumo umano. La
   presenza di locali riservati alla macellazione di tali animali non
   e' obbligatoria in uno stabilimento non autorizzato dall'autorita'
   competente ad effettuare la macellazione di tali animali o  se  la
   macellazione  e'  effettuata al termine delle operazioni normali e
   se sono prese misure per evitare  la  contaminazione  delle  carni
   dichiarate  idonee al consumo umano. In tali casi, i locali devono
   essere sottoposti  a  particolare  pulizia  e  disinfezione  sotto
   controllo  ufficiale  prima  di poter essere nuovamente utilizzati
   per la macellazione di  animali  che  non  siano  ne'  malati  ne'
   sospetti;
f)  locali  frigoriferi  di  capacita'  adeguata  con apparecchiature
   resistenti alla corrosione, destinate ad evitare il contatto delle
   carni fresche  con  il  pavimento  o  con  le  pareti  durante  il
   trasporto o il magazzinaggio;
g) un sistema che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita
   dal macello;
h) una netta separazione tra la zona sudicia e quella pulita, tale da
   proteggere quest'ultima dalla contaminazione;
i)  un  dispositivo  tale  da permettere che le operazioni successive
   allo  stordimento  vengano   effettuate   per   quanto   possibile
   sull'animale  sospeso;  durante  tali  operazioni,  in nessun caso
   l'animale deve entrare in contatto con il suolo;
j) una rete di guidovie aeree per  l'ulteriore  movimentazione  delle
   carni;
k) qualora sia ammassato del concime nell'area del macello, un locale
   appositamente allestito a tal fine;
l)  un  locale  adeguatamente  attrezzato per l'esecuzione dell'esame
   delle  trichine,  qualora  esso   venga   effettuato   presso   lo
   stabilimento.
                             CAPITOLO IV
  REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI
16.  Oltre  ai  requisiti  generali,  i  depositi  nei quali le carni
fresche sono immagazzinate in conformita' delle disposizioni  di  cui
al capitolo XIV, punto 66, primo comma, debbono avere almeno:
a)  locali  frigoriferi  di capacita' adeguata, facili da lavare, nei
   quali  le  carni  fresche  possano   essere   immagazzinate   alle
   temperature di cui al suddetto punto 66, primo comma;
b)  un  termometro  o un teletermometro registratori in o per ciascun
   locale di deposito.
17. Oltre ai requisiti generali, i depositi in cui le  carni  fresche
sono  immagazzinate  in  conformita'  delle  disposizioni  di  cui al
capitolo XIV, punto 66, ottavo comma, debbono avere almeno:
a) locali frigoriferi di capacita' adeguata, facili  da  lavare,  nei
   quali   le   carni   fresche  possano  essere  immagazzinate  alle
   temperature di cui al suddetto punto 66, ottavo comma;
b) un termometro o un teletermometro registratori in  o  per  ciascun
   locale di deposito.
                             CAPITOLO VI
                   ISPEZIONE SANITARIA ANTE MORTEM
25.  Gli  animali  devono essere sottoposti all'ispezione ante mortem
entro un termine inferiore a ventiquattr'ore dopo il loro  arrivo  al
macello,  e  inferiore  a  ventiquattr'ore  prima della macellazione.
Inoltre,  il  veterinario  ufficiale  puo'  esigere  un'ispezione  in
qualsiasi altro momento.
Il  conduttore  del macello, il proprietario o il suo rappresentante,
deve facilitare le operazioni di ispezione sanitaria ante mortem,  in
particolare qualsiasi manipolazione ritenuta necessaria.
Ogni  animale macellato deve portare un marchio di identificazione il
quale permetta all'autorita' competente di determinare  l'origine  di
detto animale.
26.a)  Il veterinario ufficiale deve eseguire l'ispezione ante mortem
   conformemente alle norme della  professione  e  in  condizioni  di
   illuminazione adeguata.
b)  Il veterinario ufficiale deve accertarsi, per quanto riguarda gli
   animali consegnati al macello, che sono state osservate  le  norme
   comunitarie in materia di benessere degli animali.
27. L'ispezione deve permettere di accertare:
a)  se  gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o
   agli animali, o se presentano sintomi  o  un  quadro  clinico  che
   possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia;
b)  se  presentano  sintomi  di malattie o turbe generali che possono
   rendere le carni non idonee al consumo umano; durante  l'ispezione
   si dovra' altresi' prestare attenzione a qualsiasi segno dal quale
   risulti  che  agli  animali  siano  stati  somministrati  prodotti
   farmacologicamente  attivi,  o  che  essi  possano  aver consumato
   qualsiasi altra sostanza che ne  renda  le  carni  nocive  per  la
   salute umana;
c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione o lesioni.
28.a)  Gli  animali stanchi o agitati devono essere lasciati a riposo
      per almeno 24 ore, tranne se il  veterinario  ufficiale  decide
      altrimenti.
   b)  Gli animali che risultino affetti da una delle malattie di cui
      al punto 27, lettere a) e b), non possono  essere  macellati  a
      scopo di consumo umano.
   c) la macellazione di animali che si sospetta siano affetti da una
      delle  malattie  elencate  nel  punto 27, lettere a) e b), deve
      essere differita e gli animali devono essere sottoposti  ad  un
      esame accurato per effettuare una diagnosi.
      Qualora,  per effettuare una diagnosi, sia necessario procedere
      ad una ispezione post mortem, il veterinario ufficiale  dispone
      affinche'    gli   animali   in   questione   siano   macellati
      separatamente o al termine delle operazioni normali.
      Gli animali in questione sono  sottoposti  ad  ispezione  post.
      mortem  accurata  e  integrata,  se  il  veterinario lo ritiene
      necessario per conferma, da un esame batteriologico appropriato
      e  dalla  ricerca  di  residui  di   sostanze   aventi   azione
      farmacologica   di   cui  si  puo'  supporre  che  siano  state
      somministrate,  tenuto  conto  delle   condizioni   patologiche
      osservate.
                            CAPITOLO VII
  IGIENE DELLA MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI, DEL SEZIONAMENTO E DELLA
                  MANIPOLAZIONE DELLE CARNI FRESCHE
29.  Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione
devono  essere  immediatamente   macellati   e   le   operazioni   di
dissanguamento,    scuoiatura    o   depilazione,   toelettatura   ed
eviscerazione devono essere effettuate in modo da  evitare  qualsiasi
contaminazione delle carni.
30.  Il  dissanguamento  deve essere completo. Il sangue destinato al
consumo  umano  deve  essere  raccolto  in  recipienti  perfettamente
puliti.  Esso  non  puo'  essere  agitato  a  mano,  ma  soltanto con
strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.
31. Salvo per i suini e fatta salva la  deroga  di  cui  al  capitolo
VIII,  punto  41,  D,  lettera  a), seconda frase, e' obbligatorio lo
scuoiamento immediato e completo. I suini, se non  vengono  scuoiati,
devono   essere   immediatamente   privati  delle  setole.  Per  tale
operazione possono essere utilizzati coadiuvanti,  a  condizione  che
gli  animali  siano  successivamente  risciacquati  a fondo con acqua
potabile.
Non e' necessario scuoiare le  teste  di  vitelli  e  ovini  se  sono
manipolate  in  modo  da evitare qualsiasi contaminazione delle carni
fresche.
32. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata
al  piu'  tardi  45  minuti  dopo  lo  stordimento  o,  in  caso   di
macellazione   imposta   da  un  rito  religioso,  mezz'ora  dopo  il
dissanguamento. Il polmone, il cuore, il fegato, i reni, la milza e i
linfonodi mediastinici possono essere asportati o  lasciati  aderenti
alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche.
Gli  organi  asportati  devono  essere muniti di un numero o di altro
mezzo  di  identificazione  che  consenta  di  riconoscere  la   loro
appartenenza  alla carcassa; cio' vale anche per la testa, la lingua,
il tubo digerente e ogni  altra  parte  dell'animale  necessaria  per
l'ispezione o eventualmente necessaria per l'esecuzione dei controlli
previsti  nel  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 118. Le parti
suddette devono restare nelle vicinanze della carcassa fino alla fine
dell'ispezione.   Tuttavia   i   peni   possono    essere    evacuati
immediatamente,  purche'  non  presentino  alcun  segno  patologico o
lesione. Per tutte le specie, i reni devono essere privati della loro
copertura di grasso; nel caso di animali delle specie bovina e  suina
e dei solipedi, va asportata la capsula perirenale.
33.  E'  vietato  piantare  coltelli  nelle carni, utilizzare panni o
altri  materiali  per  la  loro  ripulitura  o   procedere   a   loro
insufflazione.  Tuttavia,  l'insufflazione  di  un organo puo' essere
autorizzata quando sia imposta da un rito religioso ma in tal caso e'
vietato  il  consumo  umano  dell'organo  che  e'  stato  oggetto  di
insufflazione.
L'insufflazione  meccanica  per  la  scuoiatura  degli  agnelli e dei
capretti di peso vivo inferiore a 15 kg  puo'  essere  approvata  dal
veterinario ufficiale nel rispetto delle norme igieniche.
34.  Le carcasse dei solipedi, dei suini di oltre quattro settimane e
dei bovini di oltre sei mesi devono essere  presentate  all'ispezione
tagliate   in   mezzene  con  i  tagli  longitudinali  della  colonna
vertebrale. Se necessario  per  esigenze  ispettive,  il  veterinario
ufficiale  puo'  richiedere  la divisione longitudinale della testa e
della carcassa di qualsiasi animale.
Tuttavia, per tener conto di esigenze  tecniche  o  di  abitudini  di
consumo  locali,  l'autorita'  sanitaria  locale  puo' autorizzare la
presentazione all'ispezione di carcasse  di  suini  non  tagliate  in
mezzene.
35.  Prima della fine dell'ispezione, le carcasse e le frattaglie non
ispezionate non devono poter entrare in contatto con le carcasse e le
frattaglie gia' ispezionate ed e' vietato procedere  al  sezionamento
della carcassa, all'asportazione o all'ulteriore trattamento.
36.  Le  carni  trattenute in osservazione o dichiarate non idonee al
consumo umano, gli stomachi, gli  intestini  e  i  sottoprodotti  non
commestibili   non   devono  poter  entrare  in  contatto  con  carni
dichiarate idonee al consumo umano e  devono  essere  deposte  appena
possibile  in locali o recipienti speciali situati e disposti in modo
da evitare possibili contaminazioni di altre carni fresche.
37. Se il sangue o le frattaglie di piu' animali sono raccolti  nello
stesso  recipiente  prima  che sia terminata l'ispezione post mortem,
tutto il contenuto del recipiente deve essere dichiarato  non  idoneo
al  consumo  umano  qualora  la  carcassa  di uno di tali animali sia
dichiarata non idonea al consumo umano.
38. La toelettatura,  la  manipolazione,  l'ulteriore  trattamento  e
trasporto  delle  carni e frattaglie devono avvenire in osservanza di
tutti i requisiti in materia di  igiene.  L'imballaggio  delle  carni
deve  essere  effettuato  in  conformita'  del capitolo II, punto 14,
lettera d) ed alle condizioni previste dal  capitolo  XI.  Una  volta
imballate  le  carni devono essere immagazzinate in un locale diverso
da quello in cui si trovano carni fresche esposte.
                             CAPITOLO IX
         NORME RELATIVE ALLE CARNI DESTINATE AL SEZIONAMENTO
43.   Il  sezionamento  in  pezzi  piu'  piccoli  di  quelli  di  cui
all'articolo 4,  comma  2,  il  disossamento  o  il  sezionamento  di
frattaglie  e'  autorizzato  soltanto  nei laboratori di sezionamento
riconosciuti.
44. Il conduttore  dello  stabilimento,  il  proprietario  o  il  suo
rappresentante  e'  tenuto  ad  agevolare  le operazioni di controllo
dell'impresa, in particolare ad  effettuare  qualsiasi  manipolazione
ritenuta  utile  e a mettere a disposizione del servizio di controllo
le attrezzature necessarie. Deve in particolare essere in  grado,  ad
ogni  richiesta,  di indicare al veterinario ufficiale incaricato del
controllo  la  provenienza  delle  carni   introdotte   nel   proprio
stabilimento e l'origine degli animali abbattuti.
45.  Fatto salvo il capitolo V, punto 19, secondo comma, le carni che
non rispondono alle  condizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,
lettera   b),   possono   trovarsi  nei  laboratori  di  sezionamento
riconosciuti soltanto a condizione di esservi  depositate  in  locali
speciali; esse devono essere sezionate in luoghi o in momenti diversi
dalle  carni  che  rispondono  a  dette  condizioni.  Il  veterinario
ufficiale deve avere libero accesso in qualsiasi momento  a  tutti  i
locali  di  deposito  e  di  lavoro  per  accertarsi  della  rigorosa
osservanza delle precedenti disposizioni.
   a) Le carni fresche  devono  essere  trasferite  progressivamente,
      secondo  necessita',  nei  locali di cui al capitolo III, punto
      15, lettera b). Subito dopo il sezionamento  e,  se  del  caso,
      l'imballaggio,  le  carni  devono essere trasportate nel locale
      frigorifero appropriato di cui al punto 15, lettera a) di detto
      capitolo.
   b) Le carni introdotte  nei  locali  sezionamento  debbono  essere
      controllate  e,  se  necessario,  ripulite.  Il luogo in cui si
      effettua tale operazione deve essere  munito  dell'attrezzatura
      necessaria e dell'illuminazione adeguata.
   c)    Durante    il    lavoro   di   sezionamento,   disossamento,
      confezionamento  ed  imballaggio,  le   carni   devono   essere
      mantenute  costantemente ad una temperatura interna inferiore o
      uguale a + 7  gradi  centigradi.  Durante  il  sezionamento  la
      temperatura  del  locale  deve essere inferiore o uguale a + 12
      gradi  centigradi.  Durante  le  operazioni  di   sezionamento,
      confezionamento e imballaggio, i fegati devono essere mantenuti
      costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a +
      3 gradi centigradi.
      Durante    le   operazioni   di   sezionamento,   disossamento,
      affettatura, spezzettatura, confezionamento ed imballaggio,  il
      fegato,   i   reni   e   la   testa  debbono  essere  mantenuti
      costantemente ad una temperatura uguale o inferiore a + 3 gradi
      centigradi.
   d) In deroga  alle  lettere  a)  e  c)  le  carni  possono  essere
      sezionate  a  caldo;  in  tal  caso  devono  essere trasportate
      direttamente  dal  locale  di   macellazione   al   locale   di
      sezionamento.   Il   locale   di   macellazione   e  quello  di
      sezionamento devono allora essere situati in uno stesso isolato
      ed essere sufficientemente vicini l'uno all'altro, dato che  le
      carni  da  sezionare devono essere trasferite senza rotture del
      carico da un locale all'altro e  il  sezionamento  deve  essere
      effettuato  immediatamente.  Subito  dopo il sezionamento e, se
      del caso; l'imballaggio, le carni devono essere trasportate  in
      un locale frigorifero appropriato.
   e)  Il  sezionamento  deve  essere  eseguito  in  modo  da evitare
      qualsiasi contaminazione delle carni. Le  schegge  d'osso  e  i
      grumi  di  sangue devono essere eliminati. Le carni provenienti
      dal sezionamento e non destinate al consumo umano devono essere
      raccolte via via negli attrezzi, nei recipienti o locali di cui
      al punto 4, lettera d).
                             CAPITOLO XI
                         BOLLATURA SANITARIA
49.  La  bollatura  sanitaria  deve  essere   effettuata   sotto   la
sorveglianza  del veterinario ufficiale. A tal fine quest'ultimo deve
controllare:
   a) la bollatura sanitaria;
   b) le etichette ed i materiali di confezionamento  qualora  questi
      ultimi portino gia' il bollo previsto nel presente capitolo.
50. La bollatura sanitaria deve essere praticata:
   a)  a mezzo di un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno
      6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza.  Sul  bollo  devono
      figurare,  in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni
      seguenti:
      - nella parte superiore, la sigla di identificazione del  paese
        speditore in lettere maiuscole, vale a dire:
        B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P - FI - SE
        -  UK  seguita dal numero di riconoscimento veterinario dello
        stabilimento;
      - nella parte inferiore, una delle sigle CEE,  EOF,  EWG,  EOK,
        EEC, EEG ecc.
   b)  oppure a mezzo di un bollo di forma ovale, delle dimensioni di
      almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di  altezza.  Sul  bollo
      devono  figurare,  in  caratteri  perfettamente  leggibili,  le
      indicazioni seguenti:
      - nella parte superiore, il nome del paese speditore a  lettere
        maiuscole;  per  le  carni  prodotte  in  Italia  la  scritta
        "Repubblica Italiana";
      - al centro, il  numero  di  riconoscimento  veterinario  dello
        stabilimento;
      -  nella  parte  inferiore, una delle sigle CEE, EOF, EWG, EOK,
        EEC, EEG ecc.
      I caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno  0,8  cm
      per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre.
      Le  dimensioni  e i caratteri a stampa del bollo possono essere
      ridotti per la bollatura sanitaria degli agnelli, dei  capretti
      e dei suinetti.
      La   bollatura   puo'  inoltre  comportare  un'indicazione  che
      permetta  di  identificare  il  veterinario  che  ha  proceduto
      all'ispezione sanitaria delle carni.
51. Le carcasse sono bollate a inchiostro o a fuoco mediante un bollo
conformemente al punto 50:
      - quelle di peso superiore a 65 kg devono essere contrassegnate
        con bolli su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti:
        faccia  esterna  della  coscia,  lombata,  groppa,  costato e
        spalla;
      -  le  altre devono recare almeno quattro bolli, e precisamente
        su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia;
      - le carcasse  di  agnelli,  capretti  e  suini  devono  essere
        contrassegnate  con  almeno due bolli, ciascuno apposto su un
        lato della carcassa, sulla spalla o sul  lato  esterno  delle
        cosce.
      Tuttavia,  per  le carcasse di agnelli, capretti e suinetti, la
      bollatura sanitaria puo' avvenire mediante apposizione  di  una
      etichetta  o  placchetta, purche' queste vengano utilizzate una
      sola volta.
52. I fegati di bovini, suini e solipedi vanno bollati con marchio  a
fuoco mediante un bollo a norma del punto 50.
53.  Gli  altri  prodotti  della macellazione idonei al consumo umano
devono essere bollati immediatamente, direttamente  sulla  superficie
del  prodotto, ovvero sull'imballaggio o sulla confezione a norma del
punto 50. Il bollo di cui al punto 50  deve  essere  apposto  su  una
etichetta  fissata  sulla  confezione  o  sull'imballaggio o stampata
sull'imballaggio. Se l'imballaggio o il confezionamento e' effettuato
in un macello il bollo deve recare il  numero  di  riconoscimento  di
tale stabilimento.
54. Gli imballaggi devono sempre essere bollati a norma del punto 55.
55.  I  tagli di carne e le frattaglie di cui ai punti 52 e 53 devono
recare una bollatura sanitaria a norma del  punto  50.  La  bollatura
deve  recare  il numero di riconoscimento veterinario del laboratorio
di  sezionamento  in  luogo  di  quello  del  macello,  applicato  su
un'etichetta fissata sull'imballaggio ovvero stampata sullo stesso in
modo  da  lacerarsi  al  momento della sua apertura. E' consentita la
mancata distruzione della bollatura solo quando l'imballaggio  stesso
e' distrutto al momento dell'apertura.
Tuttavia,  quando  le carni o le frattaglie sono confezionate a norma
del capitolo XII, punto 62, l'etichetta  di  cui  sopra  puo'  essere
fissata  alla  confezione.  Se le frattaglie sono imballate presso un
macello,  il  numero  che  appare  sulla  bollatura  sanitaria   deve
corrispondere   al  numero  di  riconoscimento  veterinario  di  tale
macello.
Tale  requisito  si  applica  anche  in  caso  di  utilizzazione   di
eurocontenitori conformi ai requisiti di cui al punto 59 b).
56.   Qualora   le  carni  fresche  siano  confezionate  in  porzioni
commerciali  destinate  alla  vendita  diretta  al   consumatore   si
applicano  i  punti  53 e 55. Le dimensioni di cui al punto 50 non si
applicano alla bollatura di cui al presente punto.
Se le carni sono reimballate in un laboratorio diverso da  quello  in
cui  sono state confezionate, sulla confezione deve figurare il bollo
sanitario  del  laboratorio  di  sezionamento  che  ha  eseguito   il
confezionamento  e  sull'imballaggio deve figurare il bollo sanitario
del laboratorio di imballaggio.
57. Le carni di solipedi ed i loro imballaggi saranno  contrassegnati
dal marchio speciale stabilito dalla Comunita'.
57  bis.  Le carni dei suini di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
b), devono essere munite del bollo sanitario di cui  all'allegato  I,
capitolo  XI,  attraversato nel senso dell'asse maggiore da due rette
parallele, distanti almeno un centimetro tra loro ed apposte in  modo
che  le indicazioni contenute nel bollo stesso restino leggibili e le
due  linee  parallele  restino  evidenti  come il margine esterno del
bollo.
58. I coloranti utilizzati  per  il  bollo  sanitario  devono  essere
quelli  previsti  all'articolo  2,  punto 8) della direttiva 94/36/CE
(G.U.C.E. n. L 237 del 10.9.1994).
                            CAPITOLO XII
          CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DELLE CARNI FRESCHE
59.a) Gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono rispondere  a
      tutte le norme igieniche, in particolare devono essere:
      -  tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle
        carni;
      - tali da non trasmettere alle carni  sostanze  nocive  per  la
        salute umana;
      - sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace
        delle carni durante il trasporto e le manipolazioni;
      E'  vietata  l'utilizzazione del legno fuorche' per le carcasse
      di  agnelli  e  capretti,  purche'  siano  adottate  tutte   le
      precauzioni   per   evitare   il   contatto   fra  le  carni  e
      l'imballaggio in caso di lacerazione della confezione.
   b) Gli imballaggi non devono  essere  riutilizzati  per  imballare
      carni,  salvo  se  sono fabbricati in materiali resistenti alla
      corrosione, di facile  pulizia  e  se  sono  stati  previamente
      puliti e disinfettati.
60.   Quando   le  carni  fresche  in  pezzi  o  le  frattaglie  sono
confezionate, questa operazione deve essere effettuata subito dopo il
sezionamento in maniera conforme alle norme di igiene.
Salvo i pezzi di lardo  e  di  pancetta,  la  carne  in  pezzi  e  le
frattaglie   devono   comunque  essere  munite  di  un  involucro  di
protezione, a meno che non vengano trasportate appese.
Questi involucri devono essere trasparenti e  incolori  e  rispondere
inoltre  alle  condizioni  di  cui  al  punto 59, lettera a), primo e
secondo trattino; essi non possono essere riutilizzati per  avvolgere
carni.
Se  i  fegati,  i  reni  o  i  cuori  sono  oggetto  di  scambi  o di
importazioni  ciascuna  confezione  deve  contenere  solo  un  organo
intero.
61. Le carni confezionate devono essere imballate.
62.  Tuttavia  se  sono soddisfatte tutte le condizioni di protezione
dell'imballaggio,  la  confezione  non  deve  essere  trasparente  ed
incolore.  Gli  eurocontenitori  possono  parimenti essere utilizzati
come secondo contenitore purche' siano rispettate le altre condizioni
di cui al punto 59.
63. Le operazioni di sezionamento, disossamento,  confezionamento  ed
imballaggio  possono  aver  luogo  nello stesso locale, alle seguenti
condizioni:
   a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo
      da assicurare l'igiene delle operazioni;
   b) immediatamente dopo  la  fabbricazione,  il  confezionamento  e
      l'imballaggio   devono   essere   racchiusi   in  un  involucro
      protettivo sigillato che deve rimanere  protetto  da  eventuali
      danni   durante   il   trasporto   allo   stabilimento  e  sono
      immagazzinati in condizioni igieniche  in  un  locale  separato
      dello stabilimento;
   c)  i  locali  di  deposito  per i materiali da imballaggio devono
      essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare,
      attraverso l'atmosfera,  con  locali  contenenti  sostanze  che
      possano contaminare le carni fresche. Gli imballaggi non devono
      essere appoggiati sul pavimento;
   d)  l'allestimento  degli  imballaggi  deve  essere  effettuato in
      condizioni igieniche, prima dell'introduzione nel locale;
   e) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel rispetto
      delle norme igieniche ed essere impiegati immediatamente.  Essi
      non   devono  essere  manipolati  dal  personale  addetto  alla
      lavorazione delle carni fresche;
   f) immediatamente dopo il confezionamento, le carni devono  essere
      trasferite negli appositi locali di deposito.
Le  carni  fresche  possono  parimenti  essere imballate nello stesso
locale purche' gli eurocontenitori, che devono soddisfare i requisiti
di cui al punto 59, lettera b), siano stati precedentemente puliti  e
disinfettati prima di essere introdotti nel laboratorio.
64.  Gli  imballaggi  e involucri di cui al presente capitolo possono
contenere soltanto carni in pezzi appartenenti ad una  stessa  specie
animale salvo nel caso di porzioni commerciali destinate alla vendita
diretta al consumatore.
                            CAPITOLO XIV
                              DEPOSITO
66. Le carni fresche devono essere sottoposte a refrigerazione subito
dopo  l'ispezione post mortem ed essere mantenute costantemente a una
temperatura interna inferiore o pari a + 7 gradi  centigradi  per  le
carcasse e loro parti e + 3 gradi centigradi per le frattaglie.
Il  Ministero  della  sanita'  puo'  concedere  deroghe  al  suddetto
requisito per permettere il trasporto delle carni verso laboratori  o
macellerie  situati nelle immediate vicinanze del macello, purche' la
durata del trasporto non superi due ore e per  motivi  connessi  alla
tecnica di maturazione delle carni.
Le carni fresche destinate ad essere congelate devono provenire da un
macello o da un laboratorio di sezionamento riconosciuti.
Le  carni fresche possono essere congelate, per mezzo di attrezzature
idonee, soltanto nei locali dello  stabilimento  in  cui  sono  state
ottenute o sezionate o in magazzini frigoriferi riconosciuti.
I  pezzi  di  cui all'articolo 4, comma 2, i pezzi di cui al capitolo
XI, punto 53 del presente  allegato  e  le  frattaglie  destinate  ad
essere  congelate  devono  essere  sottoposte  a  congelamento  senza
ritardi, eccetto quando la  maturazione  sia  necessaria  per  motivi
sanitari. In questo caso essi debbono essere immediatamente congelati
dopo la maturazione.
Le  carcasse,  le  mezzene  o  le mezzene sezionate al massimo in tre
pezzi  e  i  quarti  destinati  ad  essere  congelati  devono  essere
sottoposti  a  congelamento senza indebiti ritardi dopo un periodo di
stabilizzazione.
Le carni  in  pezzi  destinate  ad  essere  congelate  devono  essere
sottoposte  a  congelamento  senza indebiti ritardi dopo essere state
sezionate.
Le  carni  congelate  devono  raggiungere  una  temperatura   interna
inferiore   o   uguale   a  -  12  gradi  centigradi  ed  essere  poi
immagazzinate a temperature non superiori.
Sulle  carni fresche sottoposte a congelamento devono essere indicati
il mese e l'anno in cui sono state congelate.
67. Nessuna sostanza che possa contaminare le cerni  o  pregiudicarne
le  condizioni  igieniche deve essere immagazzinata nei locali di cui
al capitolo IV, punti 16 e 17, a meno che le carni siano imballate  e
immagazzinate separatamente.
68.  La  temperatura  di  deposito  dei locali di cui al capitolo IV,
punti 16 e 17 deve essere registrata.