Art. 4.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli  di  cui  lo  "specialista"  e' risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella  di  cui
al  primo  comma  dell'art.  1  del  presente  decreto,  ed il totale
assegnato, nelle medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a
partecipare al collocamento supplementare.
  Le  richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente a
ciascuno "specialista" il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto.
  Qualora  uno  o  piu'  "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori a quelle loro spettanti  di  diritto,  ovvero  non  abbiano
effettuato  alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto.
  L'assegnazione verra' effettuata in base  ai  rapporti  di  cui  al
comma precedente.