IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visto il punto 14 della tabella A allegata al predetto decreto-legge che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalita' stabiliti con lo stesso decreto; Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite, in attuazione delle richiamate disposizioni di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale; Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; Visto il decreto 22 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1995, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione; Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale; Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza; Decreta: Art. 1. 1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 14 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti: 992) Croce Celeste Genovese San Benigno, con sede in Genova; 993) Confraternita di Misericordia di Cervinara, con sede in Cervinara (Avellino), frazione Salomoni; 994) Lariosoccorso, con sede in Erba (Como); 995) Associazione Volontari del Soccorso di Monserrato, con sede in Monserrato (Cagliari); 996) Volontari Soccorso Guspini, con sede in Guspini (Cagliari); 997) Confraternita di Misericordia di Villasmundo, con sede in Villasmundo (Siracusa); 998) Fraternita di Misericordia di Valledolmo, con sede in Valledolmo (Palermo); 999) Confraternita di Misericordia di Paterno', con sede in Paterno' (Catania); 1000) Fraternita di Misericordia di San Giuseppe, con sede in Letojanni (Messina); 1001) Pubblica Assistenza-Castelnuovo Rangone, con sede in Castelnuovo Rangone (Modena); 1002) A.V.O.S. Ente per la Pubblica Assistenza, Pronto Intervento e Soccorso, con sede in Catania; 1003) S.O.S. Novate Milanese Associazione Volontaria, con sede in Novate Milanese (Milano); 1004) Fragagnano Soccorso, con sede in Fragagnano (Taranto); 1005) Confraternita di Misericordia di Otranto, con sede in Otranto (Lecce); 1006) Associazione Volontaria Protezione Civile e Prevenzione Incendi Boschivi, con sede in Asiago (Vicenza); 1007) Libera Associazione Soccorso Amico (L.A.S.A.), con sede in Ghilarza (Oristano).