Art. 3.
  I  valori  medi  e  le  misure  del diritto speciale previsti dagli
articoli 2 e 3 della legge 1 novembre  1973,  n.  762,  e  successive
modificazioni,  per  i  lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi
introdotti dall'estero vengono  fissati,  nell'importo  per  ciascuno
indicato  nell'allegato prospetto A, che costituisce parte integrante
del presente decreto.