ART. 3
               NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1.  La  comunicazione  della  proclamazione  di  qualsiasi  azione di
sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e
rappresentanze  sindacali,  deve  avvenire  con  un   preavviso   non
inferiore  a  giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero
sia indetto per l'intera  giornata  oppure  se  sia  indetto  per  un
periodo  piu'  breve. Il preavviso non puo' essere inferiore a giorni
10, nel caso di azioni di sciopero che interessino piu' comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture
e le rappresentanze sindacali devono darne  tempestiva  comunicazione
alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarita' al servizio
per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze
nazionali  di  comparto  deve  essere  comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione  Pubblica  e  al
Ministero  della  Pubblica  Istruzione  -  Gabinetto del Ministro; la
proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di  livello
territoriale   o  di  singolo  istituto  deve  essere  comunicata  al
Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  e  i
Provveditorati  agli  Studi  sono tenuti a trasmettere agli organi di
stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione  nell'area
interessata  dallo  sciopero  una  comunicazione  circa  i  tempi, le
modalita'  e  l'eventuale  revoca  dell'azione  di  sciopero.      Le
Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione
garantiscano   all'utenza   una  informazione  chiara,  esauriente  e
tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e  alle
fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3.   Al  fine  di  garantire  i  servizi  essenziali  e  le  relative
prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che  l'effettiva  garanzia  del  diritto  all'istruzione  e
all'attivita'  educativa, nonche' alle prestazioni indispensabili in-
dicate nell'articolo 2 si  ottiene  solo  se  non  viene  compromessa
l'efficacia  dell'anno  scolastico, espressa in giorni, gli scioperi,
anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono  superare
per  le  attivita' di insegnamento e per le attivita' connesse con il
funzionamento della scuola nel corso di ciascun  anno  scolastico  il
limite  di  40  ore  individuali  (equivalenti  a  8  giorni per anno
scolastico) nelle scuole materne ed elementari  e  di  60  ore  annue
individuali  (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri
ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o
di sciopero generale, non puo' superare, per ciascun ordine  e  grado
di  scuola  i  due  giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva
deve intercorrere un  intervallo  di  tempo  non  inferiore  a  sette
giorni;
d)  gli  scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi
indetti per l'intera giornata - possono  essere  effettuati  soltanto
nella  prima  oppure  nell'ultima  ora  di  lezione  o  di  attivita'
educative, o di servizio per i capi di istituto e  per  il  personale
ATA.
In caso di organizzazione delle attivita' su piu' turni, gli scioperi
possono  essere  effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di
ciascun turno; se le attivita' si protraggono in  orario  pomeridiano
gli   scioperi   saranno   effettuati   nella  prima  ora  del  turno
antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero  breve  deve  essere  puntuale.  Deve
essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora
di  lezione,  non  essendo  consentita  la  formula  alternativa. Gli
scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei  tetti
di  cui  alla  lettera  b);  a  tal  fine  5  ore  di  sciopero breve
corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata  degli  scioperi
brevi  per  le  attivita'  funzionali  all'insegnamento  deve  essere
stabilita  con  riferimento  all'orario  predeterminato  in  sede  di
programmazione;
e)  gli  scioperi  effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli
alunni dovranno garantirne  comunque  l'efficace  svolgimento  e  non
potranno  comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo
alle date previste come  terminali  delle  operazioni  relative  alle
disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali
e'    prevista   l'effettuazione   degli   scrutini   trimestrali   o
quadrimestrali  non  finali  non  devono   comunque   comportare   un
differimento  della  conclusione  delle  operazioni di detti scrutini
superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze  fissate  dal  calendario
scolastico;
g)  le attivita' e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento
degli scrutini finali, compresi  quelli  di  ammissione  agli  esami,
nonche'   quelle   concernenti   gli   esami  finali  e  le  relative
valutazioni,  devono  essere  garantite  nei  termini  previsti   dal
calendario  scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini
finali, l'inizio e l'ininterrotta  continuita'  delle  operazioni  di
esame  nonche'  delle  relative valutazioni rientrano nella categoria
delle prestazioni legislativamente individuate come indispensabili  e
pertanto non sono ammissibili differimenti rispetto alle date fissate
dalle autorita' scolastiche;
h)  gli  scioperi  di  qualsiasi  genere  dichiarati  o  in  corso di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso  di  avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale;
i)  le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo
e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione
dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale  o  di  protesta  per
gravi   eventi   lesivi   dell'incolumita'   e  della  sicurezza  dei
lavoratori.