ART. 4
           PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1.  Allo  scopo  di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di
lavoro nel comparto Scuola, le  parti  di  comune  intesa  convengono
sulla  necessita'  che  la effettuazione di azioni di sciopero ovvero
l'emanazione  di  provvedimenti  riguardanti  conflitti  in  atto  di
particolare   rilevanza   siano   preceduti   da   un   tentativo  di
conciliazione davanti ad appositi Organismi  di  conciliazione.  Tali
organismi  devono  essere  istituiti  entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente contratto, d'intesa tra le parti  stesse,  presso
il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  per i conflitti a livello
nazionale e presso i Provveditorati agli Studi per quelli  a  livello
provinciale.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi
di esclusione dello sciopero di cui all'art. 3, le amministrazioni si
astengono  dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei
lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.