Art. 3.
  1.  Il  diploma  universitario  di  tecnico sanitario di radiologia
medica  conseguito  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
abilita all'esercizio della professione  previa  iscrizione  all'albo
professionale.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per  il  testo  del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n.
          502/1992 si veda in nota alle premesse.