Art. 2. Criteri della interconnessione 1. I sistemi informativi automatizzati della Amministrazione della giustizia, anche al fine di realizzare l'interconnessione con i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standards e criteri definiti dall'Autorita', salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente responsabile e l'Autorita'. 2. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, individua, con proprio regolamento, i settori e i servizi per i quali particolari esigenze di segretezza impongono che i dati restino riservati alle autorita' che legittimamente ne dispongono. 3. L'accesso, anche mediante interconnessione, ai dati ed ai documenti contenuti nei sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia e' consentito nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di segreto e di trattamento dei dati personali.