Art. 2.
                   Criteri della interconnessione
  1.  I sistemi informativi automatizzati della Amministrazione della
giustizia, anche al  fine  di  realizzare  l'interconnessione  con  i
sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, sono progettati,
sviluppati   e  gestiti  in  base  a  standards  e  criteri  definiti
dall'Autorita', salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa  fra  il
dirigente responsabile e l'Autorita'.
  2.  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sentito  il  Consiglio
superiore della magistratura, individua, con proprio  regolamento,  i
settori  e  i  servizi per i quali particolari esigenze di segretezza
impongono  che  i  dati  restino   riservati   alle   autorita'   che
legittimamente ne dispongono.
  3.  L'accesso,  anche  mediante  interconnessione,  ai  dati  ed ai
documenti   contenuti   nei   sistemi    informativi    automatizzati
dell'Amministrazione   della   giustizia  e'  consentito  nei  limiti
previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in  materia  di
segreto e di trattamento dei dati personali.