Art. 3.
                              Personale
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'art.  2,  comma  1, del decreto
legislativo, il Ministro di grazia e giustizia  adotta,  su  proposta
del  dirigente  responsabile,  d'intesa  con  l'Autorita', sentite le
strutture  centrali  interessate  ed  in   relazione   alle   risorse
finanziarie   disponibili,   un  piano  triennale  di  formazione  da
verificare  annualmente,  recante  la  indicazione   delle   relative
modalita' di attuazione.
  2.  Ai  soggetti  non  appartenenti  alla  pubblica amministrazione
incaricati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo  di
compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi
automatizzati  si  applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 9 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.
 
          Note all'art. 3:
             - I commi 1 e 2 dell'art. 2 del citato D.Lgs. n. 39/1993
          cosi' recitano:
             "1.  Le  amministrazioni provvedono di norma con proprio
          personale  alla  progettazione,  allo  sviluppo   ed   alla
          gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.
             2.  Ove  sussistano  particolari  necessita'  di  natura
          tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono
          conferire affidamenti a terzi, anche  tramite  concessione,
          qualora   la   relativa  proposta  sia  accolta  nel  piano
          triennale di cui all'art. 9".
             - Il D.L. n. 320/1987 reca: "Interventi  in  materia  di
          riforma  del  processo  penale".  Si trascrive il testo del
          relativo  art.  9,   come   sostituito   dalla   legge   di
          conversione:
             "Art.  9  (Segreto d'ufficio). - 1. Anche i soggetti non
          appartenenti alla pubblica  amministrazione,  di  cui  agli
          articoli  3,  5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio
          ai sensi dell'art. 326 del codice penale per tutto cio' che
          venga  a  loro  conoscenza   a   causa   o   nell'esercizio
          dell'attivita' di cui sono incaricati. Tali soggetti devono
          possedere   i   requisiti  richiesti  ai  dipendenti  della
          pubblica amministrazione.
             2.  All'atto  del  conferimento  dell'incarico  prestano
          giuramento  ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di
          procedura  penale.  Nei  loro  confronti  si  applicano  le
          sanzioni previste dall'art. 373 del codice penale".