Art. 4. Rapporti con l'Autorita' 1. Il piano triennale proposto dall'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 9, comma 2, letttera b), del decreto legislativo identifica i progetti e le realizzazioni che attengono al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 2. Verificata la coerenza con le linee stategiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, l'Autorita' si attiene a tali finalita'. 2. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorita' per la parte concernente il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 2, e' approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito anche il Ministro di grazia e giustizia. 3. Notizie ed informazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati sono fornite all'Autorita' ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 15, comma 1, del decreto legislativo, nei limiti consentiti dalle disposizioni sul segreto delle indagini, sul segreto d'ufficio e sul trattamento dei dati personali.
Nota all'art. 4: - Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 39/1993 alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 7, comma 4. - L'Autorita' puo' corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti". "Art. 9, comma 2, lettere b) e c). - 2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali: a) (Omissis); b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilita' e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalita' di affidamento; c) l'Autorita' redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo". "Art. 15, comma 1. - Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorita' ogni informazione richiesta. Ove l'Autorita' ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformita' alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato".