Art. 4.
                      Rapporti con l'Autorita'
 1.  Il piano triennale proposto dall'Amministrazione della giustizia
ai sensi dell'art. 9, comma 2, letttera b), del  decreto  legislativo
identifica   i   progetti   e   le  realizzazioni  che  attengono  al
raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 2. Verificata
la coerenza con le linee stategiche  di  cui  all'art.  9,  comma  2,
lettera  c),  del  decreto legislativo, l'Autorita' si attiene a tali
finalita'.
  2.  Il  piano  triennale  ed  i  relativi   aggiornamenti   annuali
predisposti dall'Autorita' per la parte concernente il raggiungimento
delle  finalita'  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  e'  approvato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri sentito anche  il  Ministro  di
grazia e giustizia.
  3.  Notizie  ed  informazioni  concernenti  i  sistemi  informativi
automatizzati sono fornite all'Autorita' ai sensi degli  articoli  7,
comma  4,  e  15,  comma  1,  del  decreto  legislativo,  nei  limiti
consentiti dalle disposizioni sul segreto delle indagini, sul segreto
d'ufficio e sul trattamento dei dati personali.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Si  riporta,  secondo  l'ordine   progressivo   degli
          articoli,  il testo delle disposizioni del citato D.Lgs. n.
          39/1993 alle quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art. 7, comma 4. - L'Autorita' puo'  corrispondere  con
          tutte  le  amministrazioni  e  chiedere  ad esse notizie ed
          informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti".
             "Art. 9, comma 2, lettere b) e c). - 2.  Ai  fini  della
          predisposizione  del  piano  triennale  e  delle successive
          revisioni annuali:
              a) (Omissis);
               b) le amministrazioni propongono una  bozza  di  piano
          triennale  relativamente  alle  aree di propria competenza,
          con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del
          triennio, degli studi di fattibilita'  e  dei  progetti  di
          sviluppo,  mantenimento  e gestione dei sistemi informativi
          automatizzati  da  avviare  e   dei   relativi   obiettivi,
          implicazioni  organizzative, tempi e costi di realizzazione
          e modalita' di affidamento;
               c) l'Autorita' redige il piano  triennale  sulla  base
          delle  proposte  delle  amministrazioni,  verificandone  la
          coerenza con le linee strategiche di cui alla  lettera  a),
          integrandole  con  iniziative  tese  al soddisfacimento dei
          fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti
          di grande rilievo".
             "Art. 15, comma 1. - Le  amministrazioni  e  le  imprese
          contraenti   sono   tenute  a  fornire  all'Autorita'  ogni
          informazione richiesta.  Ove  l'Autorita'  ravvisi  atti  o
          comportamenti  che  possano  ingenerare  dubbi  sulla  loro
          conformita' alle regole  della  concorrenza,  ne  riferisce
          tempestivamente  al presidente dell'Autorita' garante della
          concorrenza e del mercato".