Art. 5.
                       Verifica dei risultati
  1.    In    relazione    ai   sistemi   informativi   automatizzati
dell'Amministrazione  della  giustizia,  la  verifica  dei  risultati
conseguiti  con l'impiego delle tecnologie informatiche e' effettuata
secondo le modalita' previste dall'art.  20,  comma  3,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2.  Al  monitoraggio  di  cui  al  comma 2 dell'art. 13 del decreto
legislativo provvede il dirigente responsabile o, su  sua  richiesta,
l'Autorita'.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  BIONDI,   Ministro   di   grazia  e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1994
  Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 23
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
          Si trascrive il testo del relativo art. 20, comma  3,  come
          sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470:
          "Gli  uffici  di  cui  al  comma  2 operano in posizione di
          autonomia  e  rispondono  esclusivamente  agli  organi   di
          direzione  politica.  Ad  essi  e'  attribuito, nell'ambito
          delle dotazioni organiche vigenti, un apposito  contingente
          di  personale.  Puo' essere utilizzato anche personale gia'
          collocato  fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,   le
          amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  avvalersi di
          consulenti esterni, esperti in tecniche  di  valutazione  e
          nel controllo di gestione".
             Il   comma   2   sopracitato   stabilisce   che:  "Nelle
          amministrazioni pubbliche,  ove  gia'  non  esistano,  sono
          istituiti   servizi  di  controllo  interno,  o  nuclei  di
          valutazione,  con  il  compito  di   verificare,   mediante
          valutazioni  comparative  dei  costi  e  dei rendimenti, la
          realizzazione degli obiettivi,  la  corretta  ed  economica
          gestione  delle  risorse  pubbliche,  l'imparzialita' ed il
          buon andamento  dell'azione  amministrativa.  I  servizi  o
          nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione
          degli  organi  di  vertice,  i parametri di riferimento del
          controllo".
             -  Il  comma  2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/1993, piu'
          volte citato, prevede che: "L'esecuzione dei  contratti  di
          cui   al   comma   1   (contratti   per  la  progettazione,
          realizzazione,   manutenzione,   gestione   e    conduzione
          operativa  di sistemi informativi automatizzati, n.d.r.) e'
          oggetto  di  periodico  monitoraggio,  secondo  criteri   e
          modalita'  stabiliti  dall'Autorita'.  Il  monitoraggio  e'
          avviato immediatamente a  seguito  della  stipulazione  dei
          contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto se i
          contratti  siano  gia'  stati  stipulati.  Al  monitoraggio
          provvede   l'amministrazione  interessata  ovvero,  su  sua
          richiesta, l'Autorita'. In entrambi i casi l'esecuzione del
          monitoraggio puo' essere affidata a societa'  specializzata
          inclusa  in  un elenco predisposto dall'Autorita' e che non
          risulti collegata, ai sensi  dell'art.  7  della  legge  10
          ottobre  1990,  n. 287, con le imprese parti dei contratti.
          In  caso  d'inerzia  dell'amministrazione,  l'Autorita'  si
          sostituisce   ad   essa.   Le   spese   di  esecuzione  del
          monitoraggio sono a carico dell'Autorita', salve le ipotesi
          in cui l'amministrazione provveda alla predetta  esecuzione
          direttamente o tramite societa' specializzata".