Art. 5. Verifica dei risultati 1. In relazione ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia, la verifica dei risultati conseguiti con l'impiego delle tecnologie informatiche e' effettuata secondo le modalita' previste dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Al monitoraggio di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo provvede il dirigente responsabile o, su sua richiesta, l'Autorita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 23
Note all'art. 5: - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del relativo art. 20, comma 3, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470: "Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione". Il comma 2 sopracitato stabilisce che: "Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo". - Il comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/1993, piu' volte citato, prevede che: "L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 (contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, n.d.r.) e' oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita'. Il monitoraggio e' avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano gia' stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorita'. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio puo' essere affidata a societa' specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorita' e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorita' si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorita', salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite societa' specializzata".