Art. 3. 1. La quota di finanziamento, pari al 15 per cento, da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186, e' determinata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere dell'amministratore unico e di una commissione, nominata dal medesimo Ministro, di cinque esperti altamente qualificati, tre dei quali provenienti dal settore della ricerca scientifica e due, rispettivamente, dai settori delle discipline giuridico-economiche e dell'industria e della tecnologia avanzata. Il decreto e' adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.