Art. 3.

  1.  La  quota di finanziamento, pari al 15 per cento, da attribuire
alla ricerca scientifica fondamentale ai sensi dell'articolo 4, comma
4, della legge 30 maggio 1988, n. 186, e' determinata con decreto del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito  il  parere  dell'amministratore  unico e di una commissione,
nominata   dal   medesimo   Ministro,  di  cinque  esperti  altamente
qualificati,  tre  dei  quali  provenienti  dal settore della ricerca
scientifica  e  due,  rispettivamente,  dai  settori delle discipline
giuridico-economiche e dell'industria e della tecnologia avanzata. Il
decreto  e' adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.