Art. 3.
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 2 gennaio 1995
                              SCALFARO
                    BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI