(CONVENZIONE - art. 15)
                             Articolo 15 
      Insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante 
    Le Parti Contraenti interessate opereranno di comune  accordo  al
fine di organizzare, nella misura del possibile, a favore  dei  figli
dei lavoratori migranti, dei corsi speciali per l'insegnamento  della
lingua materna del lavoratore migrante per facilitare,  tra  l'altro,
il loro ritorno nel Paese d'origine.