(CONVENZIONE - art. 16)
                             Articolo 16 
                        Condizioni di lavoro 
1.  In  materia  di  condizioni  di  lavoro,  i  lavoratori  migranti
autorizzati a svolgere un lavoro beneficeranno di un trattamento  non
meno favorevole di quello applicato ai lavoratori nazionali in virtu'
delle  disposizioni  legislative  o  regolamentari,   dei   contratti
collettivi di lavoro o delle consuetudini. 
2. Non si puo' derogare mediante contratto individuale  al  principio
dell'uguaglianza di trattamento previsto al precedente paragrafo.