(CONVENZIONE - art. 17)
                             Articolo 17 
                     Trasferimento dei risparmi 
1.  Ciascuna  Parte  Contraente  permettera',  secondo  le  modalita'
fissate dalla sua legislazione, il trasferimento di tutti o parte dei
guadagni e dei risparmi  dei  lavoratori  migranti  che  quest'ultimi
desiderano trasferire. 
    Tale disposizione verra' applicata anche al  trasferimento  delle
somme  dovute  dai  lavoratori  migranti  a  titoli  di  obbligazione
alimentare.  Il  trasferimento  delle  somme  dovute  dai  lavoratori
migranti a titolo di obbligazione alimentare  non  potra'  essere  in
nessun caso ostacolata o impedita. 
2.  Ciascuna  Parte  Contraente   permettera',   nel   quadro   delle
convenzioni bilaterali o con ogni altro mezzo, il trasferimento delle
somme che spettano ai lavoratori migranti  qualora  essi  lascino  il
territorio dello Stato d'accoglimento.