Articolo 18 Sicurezza sociale 1. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare nel proprio territorio, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari parita' di trattamento con i propri nazionali in materia di sicurezza sociale, con riserva delle condizioni richieste dalla propria legislazione e dagli accordi bilaterali e multilaterali conclusi o da concludere tra le Parti Contraenti interessate. 2. Inoltre le Parti Contraenti faranno tutto il possibile per garantire ai lavoratori migranti e ai loro familiari il mantenimento dei diritti in via di acquisizione e dei diritti acquisiti, nonche' la prestazione di servizi sociali all'estero, mediante accordi bilaterali e multilaterali.