(CONVENZIONE - art. 18)
                             Articolo 18 
                          Sicurezza sociale 
1. Ciascuna Parte Contraente si  impegna  ad  accordare  nel  proprio
territorio, ai lavoratori migranti ed ai loro  familiari  parita'  di
trattamento con i propri nazionali in materia di  sicurezza  sociale,
con riserva delle condizioni richieste dalla propria  legislazione  e
dagli accordi bilaterali e multilaterali conclusi o da concludere tra
le Parti Contraenti interessate. 
2. Inoltre  le  Parti  Contraenti  faranno  tutto  il  possibile  per
garantire ai lavoratori migranti e ai loro familiari il  mantenimento
dei diritti in via di acquisizione e dei diritti  acquisiti,  nonche'
la  prestazione  di  servizi  sociali  all'estero,  mediante  accordi
bilaterali e multilaterali.