(CONVENZIONE - art. 21)
                             Articolo 21 
                Controllo delle condizioni di lavoro 
    Ciascuna Parte Contraente controllera'  o  fara'  controllare  le
condizioni di lavoro dei lavoratori migranti cosi' come avviene per i
lavoratori nazionali. Tale controllo sara' effettuato dagli organismi
o dalle istituzioni competenti dello Stato d'accoglimento o  di  ogni
altro organo autorizzato dallo Stato d'accoglimento.