Articolo 21 Controllo delle condizioni di lavoro Ciascuna Parte Contraente controllera' o fara' controllare le condizioni di lavoro dei lavoratori migranti cosi' come avviene per i lavoratori nazionali. Tale controllo sara' effettuato dagli organismi o dalle istituzioni competenti dello Stato d'accoglimento o di ogni altro organo autorizzato dallo Stato d'accoglimento.