(CONVENZIONE - art. 23)
                             Articolo 23 
                    Imposte sul reddito da lavoro 
1. In  materia  di  reddito  e  senza  pregiudicare  le  disposizioni
riguardanti  la  doppia  imposizione  contenute  negli  accordi  gia'
conclusi o che potranno essere conclusi tra le  Parti  Contraenti,  i
lavoratori migranti non saranno soggetti, nel territorio di una Parte
Contraente, a diritti, tasse,  imposte  o  contributi,  di  qualunque
genere, superiori o piu' gravosi di quelli  che  vengono  imposti  ai
lavoratori nazionali che  si  trovano  in  situazione  analoga.  Essi
beneficeranno, in particolare, di riduzioni o esenzioni  da  tasse  o
imposte e di sgravi alla base, ivi comprese le detrazioni  per  oneri
familiari. 
2. Le  Parti  Contraenti  stabiliranno  fra  loro,  mediante  accordi
bilaterali o multilaterali sulla doppia imposizione, i  provvedimenti
da adottare per  evitare  la  doppia  imposizione  sui  guadagni  dei
lavoratori migranti.