(CONVENZIONE - art. 3)
                             Articolo 3 
             Esame medico e di attitudine professionale 
1. Il reclutamento degli eventuali lavoratori  migranti  puo'  essere
preceduto da un esame medico e di attitudine professionale. 
2. L'esame medico e l'esame di attitudine professionale devono  poter
stabilire se il lavoratore migrante risponde alle condizioni  di  sa-
lute e alle  attitudini  tecniche  necessarie  al  lavoro  offerto  e
stabilire che per lo stato di salute di detto lavoratore non presenta
pericoli per la salute pubblica. 
3. Le modalita' di rimborso delle spese relative all'esame  medico  e
di attitudine professionale  verranno  regolate,  se  del  caso,  nel
quadro di accordi bilaterali, in modo che  tali  spese  non  siano  a
carico del lavoratore migrante. 
4. Il lavoratore migrante in possesso  di  una  richiesta  di  lavoro
nominativa  potra'  essere  sottoposto   ad   esame   di   attitudine
professionale solo su richiesta del datore di lavoro, salvo nei  casi
di frode.