(CONVENZIONE - art. 34)
                             Articolo 34 
                Firma - Ratifica - Entrata in vigore 
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma  degli  Stati  membri
del  Consiglio  d'Europa.   Essa   sara'   sottoposta   a   ratifica,
accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica,  accettazione
o approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale  del
Consiglio d'Europa. 
2. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del  terzo  mese
successivo alla data di deposito del quinto  strumento  di  ratifica,
accettazione o approvazione. 
3. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di ciascuno  Stato
firmatario che la ratifichera', accettera' o approvera'  in  seguito,
il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito  del
suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.