Articolo 34 Firma - Ratifica - Entrata in vigore 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratifichera', accettera' o approvera' in seguito, il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.