(CONVENZIONE - art. 4)
                             Articolo 4 
                Diritto d'uscita - diritto d'accesso 
                      Formalita' amministrative 
1. Ciascuna Parte Contraente  garantisce  al  lavoratore  migrante  i
seguenti diritti: 
    - il diritto d'uscita dal territorio della  Parte  Contraente  di
cui e' cittadino; 
    - il  diritto  di  accesso  al  territorio  di  una  delle  Parti
Contraenti per svolgervi un lavoro retribuito qualora  il  lavoratore
migrante sia stato preventivamente autorizzato  e  abbia  ottenuto  i
documenti richiesti. 
2. Questi diritti vanno intesi con riserva delle restrizioni  fissate
dalla legislazione e relative alla sicurezza dello Stato,  all'ordine
pubblico, alla salute pubblica o al buon costume. 
3. I documenti richiesti al lavoratore migrante per  l'emigrazione  e
l'immigrazione vengono rilasciati nel piu' breve tempo  possibile,  a
titolo gratuito o dietro versamento di una somma che non puo'  super-
are il costo amministrativo di detti documenti.