(CONVENZIONE - art. 7)
                             Articolo 7 
                               Viaggio 
1. Ciascuna Parte  Contraente  s'impegna,  in  caso  di  reclutamento
collettivo ufficiale, affinche' in nessun caso le  spese  di  viaggio
verso lo Stato d'accoglimento siano a carico del lavoratore migrante. 
Le modalita' relative a dette spese saranno determinate nel quadro di
accordi bilaterali che potranno prevedere  anche  l'estensione  delle
predette  misure   alle   famiglie   ed   ai   lavoratori   reclutati
individualmente. 
2. Nel caso di lavoratori migranti  e  delle  loro  famiglie  che  si
trovino in transito  sul  territorio  di  una  Parte  Contraente  per
raggiungere lo Stato d'accoglimento o in occasione del  loro  ritorno
nello Stato d'origine, l'autorita' competente dello Stato di transito
dovra' prendere tutti i provvedimenti  necessari  per  accelerare  il
passaggio ed evitare ritardi e difficolta' amministrative. 
3. Ciascuna Parte Contraente concede l'esenzione da imposte  e  tasse
sull'importazione all'entrata nello Stato d'accoglimento  al  rientro
definito nello Stato d'origine nonche' durante i transiti: 
    a. per effetti personali e  mobilio  appartenenti  ai  lavoratori
migranti ed ai membri delle loro famiglie facenti  parte  del  nucleo
familiare; 
    b.  in  misura  ragionevole,   per   gli   attrezzi   manuali   e
l'attrezzatura  portatile  necessari  ai  lavoratori   migranti   per
svolgere il loro mestiere. 
    Le   esenzioni    suindicate    sono    concesse    conformemente
alle/inferiori modalita' previste dalle  disposizioni  legislative  o
dai regolamenti in vigore in detti Stati.