(CONVENZIONE - art. 8)
                             Articolo 8 
                         Permesso di lavoro 
1. Ciascuna Parte Contraente che ammette nel  proprio  territorio  un
lavoratore migrante per occupare un posto di lavoro  retribuito,  gli
rilascia o gli rinnova (salvo in caso di  dispensa)  un  permesso  di
lavoro alle condizioni previste dalla sua legislazione. 
2. Tuttavia, il permesso di lavoro rilasciato per la prima volta  non
puo', di regola, legare il lavoratore ad uno stesso datore di  lavoro
o ad una stessa localita' per un periodo superiore ad un anno. 
3. In caso di rinnovo di permesso di lavoro del lavoratore  migrante,
tale permesso dovrebbe avere generalmente  la  durata  di  almeno  un
anno, fintantoche' la  situazione  e  l'evoluzione  del  mercato  del
lavoro lo permettano.