Art. 4.
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 2 gennaio 1995
                              SCALFARO
                    BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI