ART. 10 VERTENZE 1) Le Parti Contraenti faranno quanto possibile per risolvere mediante negoziato ogni eventuale vertenza concernente l'interpretazione o l'applicazione di questa Convenzione. 2) Se le Parti Contraenti non riuscissero a raggiungere un accordo sulla risoluzione di una vertenza, ciascuna delle parti interessate potra' sottoporre i termini della vertenza all'arbitraggio di un tribunale. 3) Ciascuna delle parti interessate alla vertenza nominera' un arbitro; cio' nonostante, se la disputa e' tra una Parte e due o piu' Parti Contraenti, quest'ultime nomineranno un arbitro in comune, Gli arbitri cosi' designati sceglieranno un cittadino di uno stato diverso dagli stati delle Parti Contraenti in causa, che funga da moderatore, e assuma le funzioni di presidente del tribunale di arbitraggio, con potere di voto decisivo in caso di parita' di voti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data della richiesta di composizione per arbitraggio, il Presidente entro tre mesi dalla stessa data. 4) Se i limiti temporali specificati nel paragrafo precedente non fossero osservati e non intervenisse nessun altro provvedimento, ciascuna delle parti in causa potra' richiedere al Presidente della Corte di Giustizia della Comunita' Europea di effettuare le nomine necessarie. 5) Le decisioni del tribunale saranno prese a maggioranza semplice. 6) Il tribunale prendera' le sue decisioni sulla base del paragrafo 1 dell'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Le sue decisioni saranno vincolanti. 7) Il tribunale stabilira' le norme di procedura ai sensi del Capitolo III della Parte IV della Convenzione per la Risoluzione Pacifica delle vertenze internazionali, firmata all'AJA il 18 ottobre 1907. 8) Ciascuna delle parti in causa sosterra' i propri costi e la propria parte di quota dei costi della procedura di arbitraggio. 9) Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del paragrafo 6 piu' sopra, si applicheranno anche a qualsiasi vertenza che sorga tra i Membri, riguardo alle attivita' della Societa', e che debba essere sottoposta alle Parti Contraenti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto. Il tribunale basera' le proprie decisioni sulle leggi applicabili alla vertenza in questione.