(Convenzione-art. 10)
                               ART. 10 
                              VERTENZE 
1) Le  Parti  Contraenti  faranno  quanto  possibile  per   risolvere
   mediante   negoziato   ogni   eventuale    vertenza    concernente
   l'interpretazione o l'applicazione di questa Convenzione. 
2) Se le Parti Contraenti non riuscissero a  raggiungere  un  accordo
   sulla  risoluzione  di  una   vertenza,   ciascuna   delle   parti
   interessate   potra'   sottoporre   i   termini   della   vertenza
   all'arbitraggio di un tribunale. 
3) Ciascuna  delle  parti  interessate  alla  vertenza  nominera'  un
   arbitro; cio' nonostante, se la disputa e' tra una Parte e  due  o
   piu' Parti Contraenti,  quest'ultime  nomineranno  un  arbitro  in
   comune, Gli arbitri cosi' designati sceglieranno un  cittadino  di
   uno stato diverso dagli stati delle Parti Contraenti in causa, che
   funga da moderatore,  e  assuma  le  funzioni  di  presidente  del
   tribunale di arbitraggio, con potere di voto decisivo in  caso  di
   parita' di voti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla
   data  della  richiesta  di  composizione   per   arbitraggio,   il
   Presidente entro tre mesi dalla stessa data. 
4) Se i limiti temporali specificati  nel  paragrafo  precedente  non
   fossero osservati e non intervenisse nessun  altro  provvedimento,
   ciascuna delle parti in  causa  potra'  richiedere  al  Presidente
   della Corte di Giustizia della Comunita' Europea di effettuare  le
   nomine necessarie. 
5) Le decisioni del tribunale saranno prese a maggioranza semplice. 
6) Il tribunale prendera' le sue decisioni sulla base del paragrafo 1
   dell'art.  38  dello  Statuto  della   Corte   Internazionale   di
   Giustizia. Le sue decisioni saranno vincolanti. 
7) Il tribunale  stabilira'  le  norme  di  procedura  ai  sensi  del
   Capitolo III della Parte IV della Convenzione per  la  Risoluzione
   Pacifica delle vertenze  internazionali,  firmata  all'AJA  il  18
   ottobre 1907. 
8) Ciascuna delle parti in  causa  sosterra'  i  propri  costi  e  la
propria parte di quota dei costi della procedura di arbitraggio. 
9) Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle  del
   paragrafo  6  piu'  sopra,  si  applicheranno  anche  a  qualsiasi
   vertenza che sorga tra i Membri,  riguardo  alle  attivita'  della
   Societa', e che debba essere sottoposta alle Parti  Contraenti  ai
   sensi dell'art. 26 dello Statuto. Il tribunale basera' le  proprie
   decisioni sulle leggi applicabili alla vertenza in questione.