(Convenzione-art. 12)
                               ART. 12 
                              ADESIONE 
  Dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione, qualsiasi Governo o
gruppo di Governi in solido tra loro, puo' aderire alla stessa con il
consenso di tutte le Parti  Contraenti.  Le  condizioni  di  adesione
saranno soggette ad un accordo tra le Parti Contraenti ed il  Governo
o gruppo di Governi entranti.