(Convenzione-art. 6)
                               ART. 6 
                             CONTRIBUTI 
1) La  Parte  Contraente  francese  mettera'  a  disposizione   della
   Societa', gratuitamente e pronto per la costruzione, il  luogo  di
   Grenoble segnato sulla pianta nell'allegato 4. 
2) I Membri contribuiranno ai costi di costruzione, al netto di  IVA,
nelle seguenti proporzioni: 
      34% per i Membri della Francia (comprensivo del premio di 
                                        localizzazione pari al 10%) 
   24% per i Membri della Repubblica Federale di Germania 
   14,5% per i Membri dell'Italia 
   12,5% per i Membri del Regno Unito 
    4% per i Membri della Spagna 
    4% per i Membri dei Paesi Nordici 
    4% per i Membri della Svizzera 
    3% per i Membri del Belgio 
   Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti, o
da Governi che accedano a questa Convenzione in virtu' dell'art.  12,
andranno  a  ridurre  i  contributi  dei  Membri  di  ciascuna  Parte
Contraente  che  superano  il  4%,  in  modo  proporzionale  al  loro
contributo del momento, da cio' escludono il 10%  aggiuntivo  per  il
premio di localizzazione. 
3) I Membri contribuiranno ai costi  di  gestione  al  netto  di  IVA
secondo le seguenti proporzioni: 
      28,5% per i Membri della Francia (comprensivo del premio di 
                                       localizzazione pari al 2%) 
   26,5% per i Membri della Repubblica Federale di Germania 
   15 % per i Membri dell'Italia 
   14 % per i Membri del Regno Unito 
    4% per i Membri della Spagna 
    4% per i Membri dei Paesi Nordici 
    4% per i Membri della Svizzera 
    4% per i Membri del Belgio 
   Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o 
   dai Governi che aderiscono a questa Convenzione ai sensi dell'art. 
   12, andranno a ridurre egualmente i contributi dei Membri francesi 
   fino al 26% e dei Membri tedeschi fino al 25%, dopo di che, si 
   ridurranno i contributi degli altri Membri di ciascuna Parte 
   Contraente proporzionalmente a quelli attuali, a condizione che i 
   contributi  dei  Membri  di  qualunque  Parte  Contraente  non  si
abbassino mai al di sotto del 4%. 
4) Qualora il Consiglio si rendesse conto che esiste  uno  squilibrio
   persistente e significativo tra l'uso  del  laboratorio  ad  opera
   della  comunita'  scientifica  di  una  Parte  Contraente   e   il
   contributo dei Membri della stessa,  il  Consiglio  puo'  prendere
   misure  adeguate  a  limitare  tale  uso,  a  meno  che  le  Parti
   Contraenti si accordino nel riequilibrare idoneamente le quote  di
   contribuzione stabilite nel precedente paragrafo 3.