ART. 9 SCUOLE 1) La Parte Contraente francese istituira' progressivamente e gestira' gratuitamente, una o piu' scuole per permettere agli studenti non-francesi di reintegrarsi nel sistema educativo del loro paese d'origine. 2) A tale scopo le altre Parti Contraenti interessate potranno rendere disponibili alla Parte Contraente francese insegnanti non- francesi. 3) Se il Consiglio decidesse che i suddetti provvedimenti non rispondessero adeguatamente alle esigenze degli studenti non- francesi, le Parti Contraenti prenderanno misure alternative soddisfacenti.