(Convenzione-art. 9)
                               ART. 9 
                               SCUOLE 
1) La  Parte  Contraente  francese  istituira'   progressivamente   e
   gestira' gratuitamente, una o  piu'  scuole  per  permettere  agli
   studenti non-francesi di reintegrarsi nel  sistema  educativo  del
   loro paese d'origine. 
2) A tale  scopo  le  altre  Parti  Contraenti  interessate  potranno
   rendere disponibili alla Parte Contraente francese insegnanti non-
   francesi. 
3) Se  il  Consiglio  decidesse  che  i  suddetti  provvedimenti  non
   rispondessero adeguatamente  alle  esigenze  degli  studenti  non-
   francesi,  le  Parti  Contraenti  prenderanno  misure  alternative
   soddisfacenti.