Art. 12 PERSONALE 1. Il personale impiegato della Societa' avra' stipendi corrispondenti a quelli del Commissariato Francese dell'Energia Atomica, con adeguati compensi di espatrio o con altre indennita' simili a quelle dell'Istituto Max von Laue - Paul Langevin. Durante il periodo di costruzione, il Consiglio puo' approvare ulteriori indennita' in casi individuali ed eccezionali. Le organizzazioni che avranno firmato questo Statuto potranno anche distaccare presso la Societa' personale proprio. 2. Gli scienziati che svolgono il programma sperimentale non possono essere assunti da, o distaccati presso, la Societa' per un periodo superiore ai cinque anni, salvo contrarie decisioni del Consiglio. 3. Potra' essere assunto eccezionalmente altro personale altamente qualificato soltanto per periodi limitati. 4. Il trattamento del personale distaccato sara' regolato da un contratto tra la Societa' e le organizzazioni distaccanti. Questo contratto, in particolare, stabilira' che il personale distaccato presso la Societa' sara' soggetto alle norme della stessa per quanto riguarda la disciplina, l'incolumita' e la sicurezza. 5. Inoltre, la Societa' puo' ricevere, come ospiti, ricercatori, che possono o meno essere proposti dai Membri; tali ricercatori saranno anch'essi soggetti alle norme della Societa' per quanto riguarda la disciplina, l'incolumita' e la sicurezza, l'accoglimento di ciascuno di questi questi ricercatori sara' oggetto di un accordo scritto con la Societa'.