(Allegato 1 Statuto-art. 12)
                               Art. 12 
                              PERSONALE 
1. Il   personale   impiegato   della   Societa'    avra'    stipendi
   corrispondenti a quelli del  Commissariato  Francese  dell'Energia
   Atomica, con adeguati compensi di espatrio o con altre  indennita'
   simili a quelle  dell'Istituto  Max  von  Laue  -  Paul  Langevin.
   Durante il periodo di costruzione,  il  Consiglio  puo'  approvare
   ulteriori  indennita'  in  casi  individuali  ed  eccezionali.  Le
   organizzazioni che avranno firmato questo Statuto  potranno  anche
   distaccare presso la Societa' personale proprio. 
2. Gli scienziati che svolgono il programma sperimentale non  possono
   essere assunti da, o distaccati presso, la Societa' per un periodo
   superiore ai cinque anni, salvo contrarie decisioni del Consiglio.
   3. Potra' essere assunto eccezionalmente altro personale altamente
   qualificato soltanto per periodi limitati. 
4. Il trattamento del  personale  distaccato  sara'  regolato  da  un
   contratto tra la Societa' e le organizzazioni distaccanti.  Questo
   contratto, in particolare, stabilira' che il personale  distaccato
   presso la Societa' sara' soggetto  alle  norme  della  stessa  per
   quanto riguarda la disciplina, l'incolumita' e la sicurezza. 
5. Inoltre, la Societa' puo' ricevere, come ospiti, ricercatori,  che
   possono o  meno  essere  proposti  dai  Membri;  tali  ricercatori
   saranno anch'essi soggetti alle norme della  Societa'  per  quanto
   riguarda   la   disciplina,   l'incolumita'   e   la    sicurezza,
   l'accoglimento di ciascuno  di  questi  questi  ricercatori  sara'
   oggetto di un accordo scritto con la Societa'.