(Allegato 1 Statuto-art. 14)
                               ART. 14 
                      PROPRIETA' INTELLETTUALE 
1) La Societa' sara'  titolare  di  tutti  i  diritti  sui  risultati
   ottenuti dal personale della Societa' stessa nello svolgimento dei
   propri  compiti.  Se  alcuni  di  tali   risultati   costituissero
   invenzioni, la Societa' potra' riservarsi i diritti di  proprieta'
   intellettuale, a proprio nome,  a  proprie  spese  e  per  proprio
   beneficio  in  qualunque  paese  ove   ritenga   necessaria   tale
   protezione. 
2) Se la Societa' decidesse di non richiedere tale protezione in  uno
   o piu'  Stati,  l'inventore  o  gli  inventori  potranno,  con  il
   consenso della Societa', chiedere tale protezione a proprio  nome,
   a proprie spese e per proprio beneficio. In tali  casi,  qualsiasi
   brevetto che venga rilasciato,  non  sara'  opponibile  contro  la
   Societa' o i Membri. 
3) Il personale della Societa' che risulti autore di  una  invenzione
   potra' ricevere un compenso "ex-gratia",  il  cui  importo  verra'
   stabilito dal Direttore Generale  secondo  le  norme  fissate  dal
   Consiglio. 
4) Ciascun Membro avra' diritto  ad  ottenere,  su  richiesta,  dalla
   Societa',  una  licenza  per  ricerche  o  per  diversi  scopi  da
   ricerche. 
   Tale licenza sara' gratuita se il Membro la utilizzera' per 
   attivita' di ricerca; mentre se la utilizzera' per motivi diversi, 
   la licenza potra' essere concessa a condizioni di maggior favore 
   rispetto a quelle per licenze rilasciate a terzi. Dietro consenso 
   del Membro interessato, la Societa' rilascera' a qualsiasi persona 
   fisica o giuridica nel Paese o Paesi di quel Membro, una licenza a 
   condizioni giuste e ragionevoli per scopi diversi da ricerche, a 
   meno che il Consiglio decida che il rilascio di tale  licenza  non
possa essere autorizzato. 
5) Nel caso di personale distaccato presso la Societa' da parte di un
   Membro, si applicheranno le seguenti disposizioni: 
   a) in ottemperanza ai dispositivi di legge validi per le 
      invenzioni di dipendenti, il Membro distaccante sara' titolare 
      di tutti i diritti sui risultati ottenuti dall'esecutore della 
      ricerca nel corso del suo lavoro presso la Societa'. Se alcuni 
      di tali risultati di ricerca costituissero invenzioni, il 
      Membro distaccante potra' riservarsi il diritto di avanzare 
      domanda di brevetto in qualsiasi Paese, a proprio nome, a 
      proprie spese e per proprio beneficio,  a  protezione  di  tali
invenzioni. 
      Per quanto riguarda tali risultati, la  Societa'  e  gli  altri
Membri 
      ne avranno gratuitamente il diritto di uso, purche' per soli 
      scopi di ricerca. Gli altri Membri avranno anche diritto a 
      licenza per scopi non di ricerca, a condizioni di maggior 
      favore rispetto a quelle per licenze rilasciate a terzi. 
      Inoltre, il Membro che detiene i diritti, non potra' negare di 
      concedere una licenza per scopi diversi da ricerca, a 
      condizioni giuste e ragionevoli, a qualsiasi persona fisica o 
      giuridica nel Paese o Paesi dei  Membri,  su  richiesta  di  un
altro Membro. 
   b) La Societa' ricevera' una quota degli utili netti derivanti 
      dalle licenze concesse dal titolare dei diritti per scopi non 
      di ricerca. Tale quota sara' stabilita tenendo conto dei 
      rispettivi contributi alle invenzioni da parte della Societa' e
da parte della persona distaccata. 
      c) Nel richiedere l'acquisizione dei diritti di proprieta' 
      intellettuale e nel rilasciare le licenze, la Societa' ed i 
      Membri si consulteranno tra loro in casi di dubbio, e si 
      asterranno  da  intraprendere   azioni   che   possano   recare
pregiudizio alla Societa' o ai Membri. 
6. Le condizioni  che  regolano  le  richieste  di  acquisizione  dei
   diritti di proprieta' intellettuale e  la  possibile  cessione  di
   diritti sull'uso di informazioni ed  invenzioni  create  da  altri
   elementi di personale distaccato, durante il periodo del distacco,
   saranno fissate da contratti scritti con tale personale o con  gli
   enti distaccanti.  Questi  contratti  saranno  in  conformita'  ai
   principi stabiliti dal precedente par. 5. Nel  caso  di  risultati
   ottenuti congiuntamente da un ricercatore ospite con  uno  o  piu'
   ricercatori di diversi organismi,  o  con  la  partecipazione  del
   personale definito ai precedente paragrafi 1 e 5, le  disposizioni
   da applicare alla proprieta' e all'uso di tali risultati,  saranno
   stabilite volta per volta dal Consiglio. 
7. I principi di cui al precedente paragrafo 5  si  applicheranno  ai
   contratti  conclusi  dalla  Societa'  con   terzi,   relativamente
   all'attuazione di studi o di attivita' di ricerche e sviluppo.