ART. 14 PROPRIETA' INTELLETTUALE 1) La Societa' sara' titolare di tutti i diritti sui risultati ottenuti dal personale della Societa' stessa nello svolgimento dei propri compiti. Se alcuni di tali risultati costituissero invenzioni, la Societa' potra' riservarsi i diritti di proprieta' intellettuale, a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio in qualunque paese ove ritenga necessaria tale protezione. 2) Se la Societa' decidesse di non richiedere tale protezione in uno o piu' Stati, l'inventore o gli inventori potranno, con il consenso della Societa', chiedere tale protezione a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio. In tali casi, qualsiasi brevetto che venga rilasciato, non sara' opponibile contro la Societa' o i Membri. 3) Il personale della Societa' che risulti autore di una invenzione potra' ricevere un compenso "ex-gratia", il cui importo verra' stabilito dal Direttore Generale secondo le norme fissate dal Consiglio. 4) Ciascun Membro avra' diritto ad ottenere, su richiesta, dalla Societa', una licenza per ricerche o per diversi scopi da ricerche. Tale licenza sara' gratuita se il Membro la utilizzera' per attivita' di ricerca; mentre se la utilizzera' per motivi diversi, la licenza potra' essere concessa a condizioni di maggior favore rispetto a quelle per licenze rilasciate a terzi. Dietro consenso del Membro interessato, la Societa' rilascera' a qualsiasi persona fisica o giuridica nel Paese o Paesi di quel Membro, una licenza a condizioni giuste e ragionevoli per scopi diversi da ricerche, a meno che il Consiglio decida che il rilascio di tale licenza non possa essere autorizzato. 5) Nel caso di personale distaccato presso la Societa' da parte di un Membro, si applicheranno le seguenti disposizioni: a) in ottemperanza ai dispositivi di legge validi per le invenzioni di dipendenti, il Membro distaccante sara' titolare di tutti i diritti sui risultati ottenuti dall'esecutore della ricerca nel corso del suo lavoro presso la Societa'. Se alcuni di tali risultati di ricerca costituissero invenzioni, il Membro distaccante potra' riservarsi il diritto di avanzare domanda di brevetto in qualsiasi Paese, a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio, a protezione di tali invenzioni. Per quanto riguarda tali risultati, la Societa' e gli altri Membri ne avranno gratuitamente il diritto di uso, purche' per soli scopi di ricerca. Gli altri Membri avranno anche diritto a licenza per scopi non di ricerca, a condizioni di maggior favore rispetto a quelle per licenze rilasciate a terzi. Inoltre, il Membro che detiene i diritti, non potra' negare di concedere una licenza per scopi diversi da ricerca, a condizioni giuste e ragionevoli, a qualsiasi persona fisica o giuridica nel Paese o Paesi dei Membri, su richiesta di un altro Membro. b) La Societa' ricevera' una quota degli utili netti derivanti dalle licenze concesse dal titolare dei diritti per scopi non di ricerca. Tale quota sara' stabilita tenendo conto dei rispettivi contributi alle invenzioni da parte della Societa' e da parte della persona distaccata. c) Nel richiedere l'acquisizione dei diritti di proprieta' intellettuale e nel rilasciare le licenze, la Societa' ed i Membri si consulteranno tra loro in casi di dubbio, e si asterranno da intraprendere azioni che possano recare pregiudizio alla Societa' o ai Membri. 6. Le condizioni che regolano le richieste di acquisizione dei diritti di proprieta' intellettuale e la possibile cessione di diritti sull'uso di informazioni ed invenzioni create da altri elementi di personale distaccato, durante il periodo del distacco, saranno fissate da contratti scritti con tale personale o con gli enti distaccanti. Questi contratti saranno in conformita' ai principi stabiliti dal precedente par. 5. Nel caso di risultati ottenuti congiuntamente da un ricercatore ospite con uno o piu' ricercatori di diversi organismi, o con la partecipazione del personale definito ai precedente paragrafi 1 e 5, le disposizioni da applicare alla proprieta' e all'uso di tali risultati, saranno stabilite volta per volta dal Consiglio. 7. I principi di cui al precedente paragrafo 5 si applicheranno ai contratti conclusi dalla Societa' con terzi, relativamente all'attuazione di studi o di attivita' di ricerche e sviluppo.