(Allegato 1 Statuto-art. 19)
                               Art. 19 
            TRASFERIMENTO DI QUOTE E AUMENTO DI CAPITALE 
1. Il numero di quote del Membro o dei Membri di una Parte Contraente
   corrisponde al suo contributo finanziario al costo di gestione. 
   Ciascun membro dovra' detenere almeno il 4% delle quote. 
2. Nel caso di modifica dei contributi  finanziari,  il  Membro  o  i
   Membri interessati si  impegnano  ad  eseguire  il  corrispondente
   trasferimento di quote. 
3. Il trasferimento di quote tra i Membri di Parti Contraenti diverse
   e qualsiasi  aumento  di  capitale,  richiederanno  l'approvazione
   unanime del Consiglio. L'approvazione e' considerata implicita nel
   caso di trasferimento di tutte o alcune delle quote tra  i  Membri
   della medesima Parte Contraente o in caso di  trasferimento  delle
   quote da un Membro  a  un  ente  a  partecipazione  statale  della
   medesima Parte Contraente.