(Allegato 1 Statuto-art. 4)
                               Art. 4 
                            IL CONSIGLIO 
1. I delegati al Consiglio saranno nominati e decadranno dalla carica
   secondo  una  procedura   determinata   dalla   Parte   Contraente
   interessata, in base all'Art. 3 della  Convenzione.  Il  Consiglio
   agira' come Assemblea dei Membri della  Societa',  come  richiesto
   dall'Articolo 1853 del "Code Civil" francese. 
2. Il  Consiglio  stabilira'  le  proprie  norme  di  procedura,   in
   conformita' con le disposizioni  della  Convenzione  e  di  questo
   Statuto. 
3.  Ciascuna  Parte  Contraente  nominera'  una  delegazione  per  il
Consiglio composta di un massimo di 3 delegati. 
4. I delegati possono essere accompagnati da consiglieri, secondo  le
regole di procedura stabilite dal Consiglio.