Art. 4 IL CONSIGLIO 1. I delegati al Consiglio saranno nominati e decadranno dalla carica secondo una procedura determinata dalla Parte Contraente interessata, in base all'Art. 3 della Convenzione. Il Consiglio agira' come Assemblea dei Membri della Societa', come richiesto dall'Articolo 1853 del "Code Civil" francese. 2. Il Consiglio stabilira' le proprie norme di procedura, in conformita' con le disposizioni della Convenzione e di questo Statuto. 3. Ciascuna Parte Contraente nominera' una delegazione per il Consiglio composta di un massimo di 3 delegati. 4. I delegati possono essere accompagnati da consiglieri, secondo le regole di procedura stabilite dal Consiglio.