Art. 8 POTERI DEL CONSIGLIO 1. Il Consiglio prendera' decisioni su questioni importanti della politica della Societa'. Il Consiglio puo' dare istruzioni al Direttore Generale. 2. I seguenti argomenti richiederanno l'approvazione unanime da parte del Consiglio: a) ammissione di nuovi Membri; b) provvedimenti in conformita' con l'art. 8 della Convenzione; c) trasferimento di quote tra Membri di diverse Parti Contraenti ed aumento di capitale; d) regolamenti di procedura del Consiglio; e) norme di carattere finanziario; f) emendamenti dello Statuto; g) aumenti dei costi di costruzione come stabilito nell'art. 5 della Convenzione. 3. I seguenti argomenti richiederanno l'approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata: a) elezione del Presidente e Vice Presidente; b) programmi scientifici a medio termine; c) bilancio di previsione annuale e a medio termine; d) bilancio consuntivo annuale; e) nomina e decadimento della carica del Direttore Generale e dei Direttori; f) istituzione e mandato dei Comitati consultivi o altri Comitati, in particolare quello Amministrativo e Finanziario; g) nomina del Presidente e Vice-Presidente di ciascun Comitato consultivo o altro Comitato; h) mandato e norme di procedura del Collegio dei Revisori dei Conti; i) politica per la distribuzione del tempo di utilizzo dei canali sperimentali; j) accordi a medio e breve termine per l'uso del ESRF da parte delle organizzazioni scientifiche nazionali o internazionali; k) la "Convention d'Entreprise" (contratto di lavoro del personale della societa'). 4. Su ogni altro argomento il Consiglio decidera' a maggioranza semplice.