(Convenzione - art. 2)
   Articolo 2 
   1. Il Protocollo e' aperto  alla  firma  degli  Stati  membri  del
Consiglio d'Europa, firmatari  della  Convenzione,  i  quali  possono
esprimere il proprio consenso ad essere vincolati da: 
   a. firmare senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
   b. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita
   da ratifica, accettazione o approvazione. 
   2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione  o  di  approvazione
saranno depositati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.