Articolo 2 1. Il Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, i quali possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati da: a. firmare senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.